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Il ruolo (residuo) delle Regioni

Nel documento Lo jus variandi (pagine 149-152)

PARTE II: IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE

18. Il ruolo (residuo) delle Regioni

Il ruolo delle Regioni nell’assetto di competenze delineato dal d.lgs. n. 150/2015 si ricollega al criterio direttivo sub lett. u, dell’art. 1, comma 4 della l. n. 183/2014, secondo il quale debbono essere mantenute in capo alle Regioni e alle PATB le competenze in materia di programmazione di politiche attive

230 Si veda l’art. 15 del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015, che

detta disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

231 Si veda l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 150/2015. Concorda sulla valenza transitoria della

disciplina delle convenzioni V.FILÌ, op. cit., § 1 del dattiloscritto.

del lavoro; criterio direttivo dal quale era già dato ricavare la decisa marginalizzazione delle competenze regionali, poi in parte recuperate in sede di attuazione della delega, potendosi senz’altro affermare che il d.lgs. n. 150/2015 abbia dato alle Regioni più di quanto avrebbe dovuto in base al precitato criterio direttivo.

Alle competenze regionali è dedicato l’art. 11 rubricato Organizzazione dei

servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome233.

Il problema di garantire livelli essenziali di prestazioni era stato già affrontato nel d.l. n. 78/2015, che in qualche modo ha anticipato il d.lgs. n. 150/2015, ivi prevedendosi che per garantire i LEP, in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e le Regioni definiscono un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, utilizzando tutte le risorse nazionali, regionali ed europee disponibili. Funzionale a tale accordo è la stipula di una convenzione che regola i relativi rapporti ed obblighi, con possibilità per il Ministero di partecipare agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di tali servizi234. Detta somma è stata poi incrementata dall’art. 33 del d.lgs. n. 150/2015.

La previsione è stata ripresa pedissequamente dal d.lgs. n. 150/2015, che ha precisato i principi ai quali attenersi nella stipula della convenzione (si veda

supra)235.

In diretto collegamento al criterio direttivo sub art. 1, comma 4, lett. u, l. n. 183/2014, alle Regioni restano assegnate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro.

Solo in via transitoria, la convenzione può prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politica attiva siano attribuiti a soggetti accreditati, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 150/2015.

A tale riguardo ci si chiede se le risorse finanziarie assegnate alle Regioni per l’esercizio diretto dei servizi per il lavoro possano essere o meno utilizzate anche per finanziare le funzioni delegate ai soggetti accreditati, optandosi per la risposta negativa, non apparendo sostenibile finanziare l’inefficienza della macchina pubblica.

233 Si veda l’art. 11 del d.lgs. n. 150/2015.

234 Si veda l’art. 15 del d.l. n. 78/2015.

Come già detto parlando delle competenze dell’Anpal quest’ultima può sostituirsi alle Regioni sia d’autorità nel caso di disallineamento rispetto ai LEP sia in forza di convenzioni stipulate con le Regioni stesse. In ogni caso, le Regioni sono assoggettate al monitoraggio dell’Anpal236

.

Attraverso la soppressione della norma che prevedeva l’abrogazione dell’art 7, d.lgs. n. 276/2003, permane la competenza delle Regioni per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, ma secondo criteri definiti con decreto dal Ministro del lavoro237. Alle agenzie per il lavoro di cui alle lett. a e c dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 è consentito chiedere all’Anpal l’accreditamento ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

Nel definire l’offerta formativa, le Regioni e le PATB riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai CPI238.

Dall’analisi testé effettuata può sostenersi che scompare una potestà legislativa delle Regioni in materia di mercato del lavoro; la competenza delle stesse nella programmazione deve muoversi all’interno di indirizzi e criteri stabiliti a livello centrale239; scompare definitivamente il collocamento pubblico, ad eccezione di quello riservato ai disabili e per l’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni; ed infine, l’Anpal può in convenzione sostituirsi

236 Si veda l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015.

237 Si veda l’art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, secondo cui «Le Regioni e le Province autonome

definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del presente decreto, nonché l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23».

238

Si veda l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015.

239 Sul ruolo delle Regioni all’interno del neo-centralismo regolativo derivante dalla riforma

del mercato del lavoro si veda S.B.CARUSO, M.CUTTONE, op. cit., spec. 99-106, secondo i

quali «Non è quindi, per ora, tramontato il ruolo delle Regioni in tema di politiche attive del lavoro, che dovranno tuttavia muoversi, già hic et nunc, all’interno di nuove coordinate normative» (ivi, 101).

alle Regioni per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite: questo è il ruolo riservato dalla riforma alle Regioni240.

19. Il concorso delle agenzie per il lavoro e del bilateralismo:

Nel documento Lo jus variandi (pagine 149-152)

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