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La rivisitazione del contratto di solidarietà espansiva

Nel documento Lo jus variandi (pagine 107-112)

PARTE I: IL RIORIENTAMENTO DELLE POLITICHE PASSIVE

5. La rivisitazione del contratto di solidarietà espansiva

Come si è già anticipato nelle considerazioni introduttive, recependo una osservazione della Commissione Lavoro, circa la mancata attuazione nella bozza di decreto sulla CIG del principio direttivo, contenuto nella l. n. 183/201444, che prevedeva la revisione della disciplina del contratto di solidarietà espansivo, introdotto nel 198445, il d.lgs. n. 148/2015 ripropone lo strumento del contratto di solidarietà espansiva46.

La norma, a ben guardare, si indirizza a due categorie ben distinte di soggetti e cioè, nella prima parte, a lavoratori ben lontani dalla pensione (commi 1-4); nella seconda, a lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia (commi 5 ss.). Entrambe le categorie di lavoratori sono accomunate solo dalla previsione di una riduzione dell’orario di lavoro attraverso il contratto di solidarietà in funzione dell’incremento degli organici, ma al di là di tale elemento in comune, ben diverse sono le conseguenze in capo agli stessi.

2015 sull’adeguamento del fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA) del settore dell’artigianato.

41 Si veda l’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015.

42 Si veda l’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015.

43 L’elevazione è a 10 volte nel 2017, 8 nel 2018, 7 nel 2019, 6 nel 2020 e 5 nel 2021. Si veda

in tal senso l’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015.

44

Si veda l’art. 1, comma 2, lett. a, n. 8, della l. n. 183/2014.

45

Il primo commento all’art. 2 della l. n. 863/1984 è di P.CURZIO, I contratti di solidarietà, in

M.G.GAROFALO (a cura di), Crisi, occupazione, legge, Cacucci, 1985, 19 ss.

46 Negativo è il giudizio di M.CINELLI, C.A.NICOLINI, L’attuazione del jobs act nei decreti di

settembre – Il nuovo assetto delle discipline degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, in RIDL, 2015, n. 4, III, 245 ss., spec. 250, ipotizzandosi che anche la nuova

5.1. La solidarietà espansiva per i lavoratori non pensionabili

Partendo dalla prima categoria e cioè quella dei lavoratori non prossimi alla pensione, sono riproponibili per il nuovo strumento tutte le perplessità che hanno caratterizzato i precedenti trent’anni di vigenza della norma istitutiva, connotati da una totale ineffettività.

La disciplina è identica a quella del 1984 con l’unica variante della fonte negoziale utilizzabile, ora individuata nei «contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».

Di conseguenza non è previsto alcun sostegno ai lavoratori che accettano la riduzione dell’orario di lavoro, al contrario dei benefici accordati al datore di lavoro che acceda a tale strumento per incrementare gli organici.

Preso atto, in ritardo, di tale deterrente all’utilizzo della solidarietà espansiva, la l. n. 208/2015 prevede che in favore dei lavoratori interessati da una stabile riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente riduzione della retribuzione, esclusi i lavoratori anziani di cui si dirà di seguito, lo stesso datore di lavoro, ovvero gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, “possono” versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa47. In conclusione, per un verso, si incentiva l’adesione dei lavoratori alla solidarietà espansiva e, per l’altro verso, si spinge il datore di lavoro ad investire parte dei benefici ottenuti nell’assunzione di nuovi dipendenti.

Il fenomeno non è nuovo, venendo in mente la prassi formatasi sulla solidarietà difensiva senza CIGS, ex art. 5, comma 5, l. n. 236/1993, in forza della quale il datore di lavoro cedeva ai lavoratori la quota di contributo prevista in proprio favore48.

La disposizione introdotta dalla legge di stabilità si conclude con due previsioni allo stato incomprensibili; la prima è il collegamento di tale contribuzione all’assenza di riconoscimento della stessa da parte dell’Inps; la seconda è l’esclusione per essa delle agevolazioni previste nei primi due commi dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015, che prevedono dei benefici, ma solo per

47 Si veda l’art. 1, comma 285, della l. n. 208/2015, che inserisce il comma 2-bis all’art. 41 del

d.lgs. n. 148/2015.

48

Sui contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5, comma 5, l. n. 236/1993, vanno segnalati due interventi interpretativi del Ministero del lavoro: il primo (nota 26 ottobre 2015, n. 21091) riguarda la sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale ed i licenziamenti non per giusta causa in corso di solidarietà, che determinano la perdita del contributo accordato al datore di lavoro; il secondo (int. 22 dicembre 2015, n. 33) concerne l’imponibilità fiscale e contributiva del contributo ceduto dal datore ai lavoratori, concludendosi per la sua imponibilità.

i nuovi assunti49, mentre il versamento opera a favore dei dipendenti che accettano la riduzione.

Ma a parte queste due previsioni incomprensibili, la norma correttiva, nella misura in cui garantisce l’integrità della posizione contributiva è idonea a dare maggior appeal all’istituto.

5.2. La solidarietà espansiva per i lavoratori pensionabili

La seconda categoria di destinatari del contratto di solidarietà espansivo è quella dei lavoratori pensionabili, cioè dei lavoratori «che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi»50; in questo caso il contratto di solidarietà espansivo determina una anticipazione del pensionamento di vecchiaia, sia pure parziale, con la prosecuzione del rapporto di lavoro a orario ridotto.

Alla stessa categoria di lavoratori, si indirizza una disposizione recata dalla l. n. 208/201551, che prevede incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione.

Prima di esaminare tali misure, per individuarne la ratio occorre partire dalla riforma del sistema pensionistico, realizzata dal d.l. n. 201/2011, che ha prodotto tre effetti che in concorso tra loro rendono appetibile lo strumento della riduzione dell’orario di lavoro. Si fa riferimento alla elevazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia; alla mancata salvaguardia degli assicurati che avevano maturato i requisiti contributivi minimi per il pensionamento nella vigenza della vecchia disciplina; ed infine, all’ulteriore decremento dei coefficienti di rendimento della contribuzione versata52.

La prospettiva è, quindi, quella di lavorare ben oltre il 65o anno di età53 con un’aspettativa in termini di prestazione pensionistica decisamente più bassa

49 Si veda ancora l’art. 1, comma 285, della l. n. 208/2015.

50 Si veda l’art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015.

51 Si veda l’art. 1, comma 284, della l. n. 208/2015.

52 Il d.m. 22 giugno 2015, n. 87, ha operato la revisione triennale dei coefficienti di

trasformazione del montante contributivo individuale, i quali a seguito delle negative performance dell’economia subiranno dal 2016 un ulteriore abbassamento, pur se l’art. 5 del d.l. n. 65/2015, convertito dalla l. n. 109/2015, preclude decurtazioni per l’anno 2016. Si veda

sul punto M.CINELLI, C.A.NICOLINI, op. cit., spec. 268-269.

53 A proposito dell’età pensionabile l’estensione, ex art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011, al 70o

anno di età dell’applicabilità della normativa in tema di licenziamenti aveva indotto a ritenere che sussistesse un diritto potestativo del lavoratore alla prosecuzione dell’attività lavorativa sino al raggiungimento di tale limite di età, diritto escluso da Cass., sez. un., 4 settembre 2015,

rispetto a quella di cui hanno goduto tutti i lavoratori andati in pensione con i vecchi requisiti anagrafici e col metodo di calcolo retributivo.

Per altro verso, non hanno avuto alcuna ricaduta concreta le misure di accompagnamento alla pensione previste dalla l. n. 92/2012 per lavoratori prossimi alla pensione (entro i successivi 48/60 mesi) per l’eccessiva onerosità di tali misure a totale carico dei datori di lavoro54.

L’antidoto agli effetti dell’elevazione dell’età pensionabile può essere proprio la riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori pensionabili, realizzata con il contratto di solidarietà espansivo, ovvero a titolo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

5.2.1. Nel contratto di solidarietà espansivo

La prima ipotesi è quella introdotta dal d.lgs. n. 148/2015, prevedendosi che all’interno del contratto di solidarietà espansivo può trovare spazio la facoltà accordata ai lavoratori che posseggano il doppio requisito di una età anagrafica inferiore di non più di 24 mesi a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia e del requisito minimo di contribuzione per il conseguimento di quest’ultima, di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale di durata non superiore al 50% dell’orario di lavoro praticato con contestuale conseguimento del trattamento di pensione.

L’operatività della misura è subordinata, altresì, alla condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del contratto di solidarietà e in forza di clausole che prevedano l’utilizzo delle ore recuperate per l’incremento dell’organico.

n. 17589 (in RIDL, 2015, n. 4, II, 1160, con nota di F.MAFFEI, La permanenza in servizio fino

ai settant’anni e il necessario consenso del datore di lavoro, nonché in ADL, 2015, n. 6, II,

1267 ss., con nota di S. PICCININNO, Flessibilità dell’età pensionabile e prosecuzione del

rapporto di lavoro dopo la riforma delle pensioni), secondo cui tale disposizione non crea

alcun automatismo, limitandosi a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi fino ai 70 anni di

età; prima ancora della pronuncia della Cassazione sul tema si veda M. RUSSO, La

prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile tra tutele individuali ed esigenze di ricambio generazionale, in EL, 2015, n. 3, 147 ss.

54 Si veda l’art. 4, commi 1-7-ter, della l. n. 92/2012, per l’accompagnamento alla pensione a

totale carico del datore di lavoro e il successivo art. 3, comma 11, lett. b, per l’accompagnamento a carico dei fondi bilaterali di sostegno al reddito, ma con risorse poste in questo caso a carico del datore di lavoro.

Per il periodo di riduzione dell’orario e di anticipazione del trattamento pensionistico quest’ultimo è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso, ferma restando negli altri casi la disciplina in tema di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Terminato il periodo di lavoro a orario ridotto le settimane relative vengono neutralizzate per individuare la base di calcolo della pensione ove ciò sia più favorevole per il pensionato.

5.2.2. La riduzione dell’orario di lavoro fuori dal contratto di solidarietà espansiva

Un’ipotesi alternativa di riduzione dell’orario di lavoro per i prestatori prossimi al pensionamento di vecchiaia è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, prevedendosi che ove il requisito per il pensionamento di vecchiaia venga maturato entro il 31 dicembre 2018, il lavoratore anziano può concordare con il datore di lavoro una riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% e il 60%, ricevendosi in cambio sino alla maturazione del diritto alla pensione l’equivalente della contribuzione sulla retribuzione non percepita per effetto della riduzione d’orario a carico del datore di lavoro, totalmente esente da prelievo fiscale e contributivo, nonché l’accredito della contribuzione figurativa, sempre per la parte di retribuzione non percepita in conseguenza della riduzione dell’orario di lavoro55

.

È evidente la finalità della disposizione che è quella di alleggerire il carico di lavoro su prestatori ormai usurati, garantendo loro un trattamento pensionistico invariato in ragione dell’accredito figurativo e liberando ore di lavoro da destinare a nuove assunzioni.

Mancano tutti i benefici riconosciuti al datore di lavoro in forza del contratto di solidarietà espansiva, prevendendosi, anzi, un costo a suo carico, verosimilmente bilanciato dalla possibilità del ricambio generazionale.

Una terza misura, anch’essa introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, è prevista in favore dei lavoratori poligrafici collocati in CIGS, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013. La misura si

55

Si veda l’art. 1, comma 284, l. n. 208/2015. Ma si veda l’art. 2-quater, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, conv. con modif. in l. 25 febbraio 2016, n. 21 (c.d. milleproroghe 2016), che

aumenta da 60 a 90 giorni il termine entro cui il Ministero del lavoro e quello dell’economia

dovranno emanare il decreto sulle modalità attuative per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018.

sostanzia nel consentire l’accesso al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, anche se i predetti requisiti vengono a maturazione successivamente a tale data, quindi in deroga alla previsione ex art. 11, comma 1, lett. g, d.P.R. n. 157/201356.

Nel documento Lo jus variandi (pagine 107-112)

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