PARTE I: IL RIORIENTAMENTO DELLE POLITICHE PASSIVE
6. Un istituto duro a morire: gli ammortizzatori in deroga
Il d.lgs. n. 148/2015, in continuum con la l. n. 92/2012, ribadisce l’esaurimento della esperienza degli ammortizzatori in deroga57
, lasciandoli però temporaneamente in vita per alcune situazioni ritenute meritevoli.
La prima ipotesi costituisce una sorta di “coda” della CIGS per crisi con cessazione dell’attività58
, ivi prevedendosi che, in deroga al limite massimo di durata della CIG59, e a quello specifico della CIGS per crisi aziendale60, è consentito per il triennio 2016-2018 un ulteriore intervento della CIGS qualora, all’esito del programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. Tale intervento ulteriore, nel limite delle risorse stanziate61, è soggetto ad un décalage, passandosi dai dodici mesi per il 2016 ai nove per il 2017, finendo ai sei per il 2018; inoltre, occorre la stipula di un accordo in sede governativa. L’applicazione concreta della norma è affidata ad un emanando decreto ministeriale.
La seconda ipotesi è quella riservata ai lavoratori dei call center62, stabilendosi che «in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente», vengano adottate misure di sostegno al reddito di questi lavoratori, a tal fine incrementandosi per gli anni 2015 e 2016 il fondo ex d.l. n. 185/2008. In attuazione di tale
56 Si veda l’art. 1, commi 295-297, della l. n. 208/2015, che disciplina anche l’ammontare
delle risorse destinate al finanziamento della misura, oltre che il criterio di erogazione dei trattamenti pensionistici secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura.
57 Qualifica gli ammortizzatori sociali in deroga come «emblema del rifiuto della visione della
crisi nei suoi lineamenti oggettivi» E.GRAGNOLI, op. cit., § 19; li definisce «antitesi della
riforma delle politiche di sostegno al reddito» F.LISO, Appunti per una lettura degli articoli 2
e 3 della riforma Fornero, cit., 310. 58
Si veda l’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015.
59
Si veda l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015.
60 Si veda l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015.
61 L’onere di tale trattamento in deroga è posto a carico del fondo sociale per l’occupazione e
la formazione, ex art. 18, comma 1, lett. a, d.l. n. 185/2008, che a tal fine viene incrementato di 50 milioni di euro per ciascuna annualità.
previsione, il Ministero del lavoro ha previsto la concessione di un trattamento pari a quello massimo di integrazione salariale straordinario. Detto trattamento è subordinato ad una serie di condizioni: che le imprese63 abbiano un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda; che le stesse abbiano unità produttive in diverse Regioni e Province autonome; che abbiano attuato entro il 31 dicembre 2013 la stabilizzazione dei co.co.pro. di cui all’art. 1, comma 1102, della l. n. 296/2006; e, infine, che risultino ancora in forza alla data dell’intervento ministeriale. Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori appartenenti all’azienda64
per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per crisi aziendale65
, ma non anche se l’attività è cessata66. L’intervento viene concesso per periodi non superiori a 12 mesi in unica soluzione, con obbligo per le imprese di versare il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/201567
.
La terza ipotesi, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, riguarda il settore della pesca per il quale è previsto il finanziamento di CIG in deroga a carico del fondo ex d.l. n. 185/200868.
La quarta ed ultima ipotesi è quella di erogare trattamenti in deroga69 ai criteri di cui al d.m. 1o agosto 2014, n. 83473, purché nel limite del 5% delle risorse attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (d’ora in poi PATB)70, ovvero in eccedenza a tale quota, purché con copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali71. La data limite per l’erogazione di questi trattamenti, già fissata al 31 dicembre 201572
, è stata
63 La circ. Min. lav. 30 novembre 2015, n. 31, sulla base del tenore letterale della norma,
ribadisce che l’intervento è accordato solo ai soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c.
64 Cfr. circ. Min. lav. n. 31/2015, cit.
65 La circ. Min. lav. n. 31/2015, cit., individua gli indicatori economico-finanziari alla cui
stregua è valutata la crisi aziendale; la crisi può anche conseguire a evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale.
66
La circ. Min. lav. n. 31/2015, cit., precisa che se l’impresa è assoggettata a una procedura concorsuale, ma sia stata disposta la continuazione dell’attività, è ammissibile all’intervento di sostegno.
67 Cfr. d.m. 12 novembre 2015, n. 22736, nonché circ. Min. lav. n. 4/2016, cit.
68 So veda l’art. 1, comma 307, della l. n. 208/2015.
69 C. Stato ord. n. 1108/2015 ha dichiarato illegittima l’esclusione dal campo di intervento
della CIGD degli studi professionali, in quanto anch’essi riconducibili alla nozione europea di “impresa”.
70 Cfr. mess. Inps 11 gennaio 2016, n. 54, sul riparto delle risorse per il 2015.
71 Per il 2016 è consentita la concessione o la proroga di trattamenti di CIGD per massimo 3
mesi nell’arco dell’anno, nonché di ulteriori 4 mesi (elevati a 6 nelle aree del Mezzogiorno) di mobilità in deroga.
prorogata al 31 dicembre 2016 con la l. n. 208/2015, allo scopo di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro73.
Al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, sia pure in fase di estinzione, e quella generale introdotta dal d.lgs. n. 148/2015, ha opportunamente provveduto il Ministero del lavoro con una recente circolare, individuando quali norme di carattere generale si applicano anche agli ammortizzatori sociali in deroga, ribadendo quelle di carattere speciale, dettate con il d.m. n. 83473/2014.
Agli ammortizzatori sociali in deroga si applica la disciplina generale in tema di contributo addizionale, modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, ma anche per le quote di TFR maturate nel corso dell’intervento74
. Viceversa, permane la disciplina speciale relativamente all’anzianità aziendale (almeno 12 mesi), all’applicabilità agli apprendisti, sia del secondo tipo, ove esclusi dall’intervento ordinario e straordinario, nonché del primo e terzo tipo; ai termini di presentazione della domanda75.
Con un ulteriore provvedimento, il Ministero del lavoro ha chiarito il raccordo tra gli ammortizzatori sociali in deroga e il neo-istituito FIS (si veda supra, §4), statuendo che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di quest’ultimo, possono scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal FIS, fermo restando l’obbligo di iscrizione con la connessa contribuzione a decorrere dal 1o gennaio 2016 al FIS per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale ex l. n. 92/201276.
73 Si veda l’art. 1, comma 304, della l. n. 208/2015 che, oltre ad incrementare le risorse
destinate a trattamenti in deroga, pur confermando quanto disposto nel d.m. 1o agosto 2014, n.
83473, estende al 31 dicembre 2016 l’arco temporale di intervento dei trattamenti in deroga, sia pure contingentandone la durata. Viene confermata per il 2016 la previsione già contenuta nell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015, secondo cui l’eccedenza rispetto alle risorse assegnate alle Regioni e alle PATB resta a totale loro carico. La prima intesa regionale attuativa di tale disposizione è stata siglata in data 8 gennaio 2016 dalla Regione Emilia Romagna.
74 Cfr. circ. Min. lav. n. 4/2016, cit., punti 3, 4 e 6.
75 Ivi, punti 2, lett. a e b, e 5.
7. Le modifiche all’art. 3 della l. n. 223/1991
In attesa della sua definitiva abrogazione a decorrere dal 1o gennaio 2016, l’art. 3 della l. n. 223/1991, già modificato dalla legge Fornero, è stato ulteriormente modificato dal d.lgs. n. 148/2015, prevedendosi che al sequestro o confisca ai sensi della l. n. 575/1965 si aggiunge l’ipotesi della emissione da parte del Prefetto di una informazione antimafia interdittiva con adozione delle misure previste dall’art. 32 del d.l. n. 90/2014.
Inoltre, l’amministratore dei beni o i sostituti esercitano le medesime facoltà accordate all’organo della procedura concorsuale. Questi interventi vengono rifinanziati per l’anno 201577
.