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Le componenti rischiose.

Nel documento La gestione del credito commerciale (pagine 73-86)

PARTE SECONDA: PROFILI GESTIONAL

5. I rischi e i costi del credito.

5.1 Le componenti rischiose.

Considerazioni introduttive.

Il concetto di “rischio” è molto vago, e presenta variegate sfaccettature e manifestazioni.

Secondo un'accezione generale: “il rischio, nella economia aziendale, si identifica nell'alea che l'azienda è costretta a sopportare in seguito al possibile manifestarsi degli eventi che ricadono nella sua orbita. Esso deriva da una errata immaginazione della realtà dipendente dalle limitate capacità indagatrici dell'uomo”90.

Più nello specifico, il rischio aziendale consiste nella possibilità che l'attività produttiva non sia capace di garantire un'adeguata remunerazione ai fattori impiegati e lasciare un congruo compenso al soggetto economico91.

90 UMBERTO BERTINI, Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 13.

91 Il soggetto economico è la figura (l'individuo o il gruppo di persone) che di fatto ha il potere di indirizzare e controllare la gestione dell'azienda. È, in altre parole, il soggetto che detenendo le leve del potere governa, stabilendone prima di tutto le linee strategiche di fondo. Parlando di soggetto economico ci si riferisce, in sostanza, a colui che prende le decisioni di maggiore rilevanza per la vita dell'azienda, a colui che effettua le scelte più importanti. Il potere può essere esercitato dal soggetto economico in modo diretto o indiretto. Nel primo caso, è egli stesso che governa l'azienda; nel secondo caso si avvale di amministratori da lui nominati, a cui delega l'attuazione delle decisioni da lui assunte riservandosi un'attività di supervisione. Nelle aziende individuali il soggetto economico è di regola il titolare; in questo caso, si riscontra una coincidenza tra soggetto giuridico e soggetto economico. Nelle società di persone il soggetto che detiene le leve del potere è formato dai soci amministratori. Nelle società in nome collettivo tutti i soci possono esercitare il potere amministrativo, perciò il soggetto economico può considerarsi espressione dell'intera compagine sociale o di alcuni soci, nel caso in cui l'atto costitutivo riservi solo a questi ultimi l'esercizio del potere amministrativo. Nelle società in accomandita semplice, invece, il ragionamento deve farsi più articolato. In tale forma societaria coesistono due tipologie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti e solo ai primi, e a tutti loro, è riservata di diritto la carica di amministratori. Solo agli accomandatari, pertanto, si suole far riferimento nell'individuazione del soggetto titolare del potere di governo dell'azienda. Nelle società di capitali, e in più in particolare nelle società per azioni, è possibile identificare il soggetto economico, in prima approssimazione, con il cosiddetto capitale di comando, detto anche azionariato di maggioranza. Per capitale di comando, si intende quella parte del capitale di rischio che rappresenta la maggioranza del capitale sociale. Tale maggioranza può essere assoluta, quando è pari al 50% del capitale sociale più un'azione (con diritto di voto), oppure solo relativa, quando non raggiunge i suddetti livelli ma risulta comunque sufficiente per far prevalere la volontà del socio in assemblea consentendogli, quindi, di assumere decisioni fondamentali per gli equilibri aziendali.

Una lettura più approfondita vede il soggetto economico come la forza o il mix di forze che di fatto detiene ed esercita il potere in azienda. Può trattarsi, quindi, di una sola forza, rappresentata dalla proprietà o dal management, oppure di una combinazione di forze che concorrono al governo dell'azienda, espressione di diversi centri di interesse. In tal senso, è possibile affermare che “il soggetto economico non è espressione esclusiva né della proprietà, né della tecnostruttura aziendale, né del sistema politico-sociale; ma di tutte queste forze insieme, proiettate in un'area indipendente ed esclusiva in cui i diversi valori acquistano un significato autonomo e unitario. E si identificano con gli interessi a valere nel tempo dell'azienda”. La composizione del soggetto economico può, in conclusione, variare nello spazio, cioè in relazione al tipo di azienda osservata, e nel tempo. In conseguenza di ciò, è possibile affermare che ogni combinazione produttiva ha un proprio soggetto economico e che non è sempre facile individuare i confini di tale mix di

In altre parole, tale configurazione di rischio – noto come rischio economico generale – si esplicita nell'eventualità che la combinazione produttiva non riesca a conseguire o a mantenere l'equilibrio economico a valere nel tempo.

Il rischio economico generale può essere scomposto in una serie di rischi particolari, strettamente correlati ed interdipendenti, che rappresentano parziali manifestazioni del medesimo: in ogni azienda è perciò presente un vero e proprio “sistema dei rischi”92.

Pertanto, il rischio rappresenta una condizione ineliminabile nell'operare delle aziende. La concessione di credito rappresenta un'attività rischiosa, nel senso che può produrre pregiudizi all'unità produttiva.

Un primo rischio, il più grave, è connesso all'insolvenza93 del cliente, con la

conseguente perdita dell'investimento.

Non dissimili, sono i rischi di riscossione parziale e di riscossione incompleta.

Si segnalano anche il rischio di ritardato incasso del credito ed il rischio di cambio per

forze. Alla figura del soggetto economico, si lega poi il più ampio concetto di soggetto decisionale. Per soggetto decisionale si intende l'insieme di persone operanti in azienda che, a diverso titolo, assumono decisioni di ogni genere e livello, influenzando la dinamica dell'unità produttiva. Il soggetto economico, pertanto, si configura come sottoinsieme del soggetto decisionale. ENRICO GONNELLA, Il fenomeno

azienda. Elementi costitutivi e condizioni di funzionamento, Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 288-295.

92 Il Giannessi, ad esempio, esplicita il rischio economico generale in funzione della fase di vita attraversata dalla combinazione produttiva, individua quindi rischi di fase pre-aziendale, rischi di fase istituzionale, rischi di fase dinamico-probabilistica e rischi di fase terminale. EGIDIO GIANNESSI, Appunti di economia

aziendale con particolare riferimento alle aziende agricole, Pacini, Pisa, 1979, pag. 101-102. Il Caramiello

parla di “rischi elementari”, suddividendoli in base alle varie operazioni di gestione. Identifica perciò rischi connessi al finanziamento, all'acquisizione dei fattori produttivi, all'utilizzazione di questi ultimi e alla vendita del prodotto. CARLO CARAMIELLO, L'azienda. Operazioni di gestione e “dinamica dei valori”, Giuffrè, Milano, 1986, pag. 175-176.

93 Nell'accezione comune l'insolvenza dell'impresa o di un cliente indica la generica incapacità dell'imprenditore di soddisfare i suoi attuali creditori. Per le scienze aziendalistiche l'insolvenza coincide essenzialmente con l'incapacità dell'impresa di produrre al suo interno le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il proprio indebitamento. In quest'ottica l'insolvenza viene vista essenzialmente come l'epilogo delle crisi economiche dell'impresa e come tale l'insolvenza rappresenta l'anticamera del dissesto, inteso come la dissoluzione economica dell'organizzazione imprenditoriale colpita dalla crisi. In campo giuridico, invece, l'insolvenza è oggetto di una nozione speciale e di forte valenza tecnica poiché, come presupposto oggettivo per l'assoggettamento dell'impresa ad alcune procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa), viene ricostruita sulla scorta di precisi elementi normativi, principalmente contenuti nell'art. 5 della legge fallimentare. Ai sensi della richiamata norma “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Sulla base di questa disposizione l'insolvenza non pare coincidere con la cessione dei pagamenti, né con uno o più inadempimenti. Questi ultimi ne rappresentano tutt'al più uno dei sintomi rilevatori, una forma di esteriorizzazione, ma l'insolvenza si identifica in una condizione più complessa ed oggettiva, rappresentata dall'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, cioè tutte le obbligazioni contratte, che abbiano come oggetto un dare o un facere, assunte nello svolgimento dell'attività di impresa o al di fuori della stessa, secondo le modalità e le scadenze previste dal titolo che le ha originate. AA. VV., Diritto fallimentare.

le aziende che operano con l'estero.

Infine va ricordato il rischio di perdite per abbuoni concessi o trattenuti e il rischio di

perdite per interessi non percepiti.

Il rischio di mancata riscossione.

A differenza del ritardo nel pagamento, che può tutt'al più comportare il sostenimento di alcuni oneri connessi al finanziamento della maggiore dilazione, il mancato o parziale incasso incide oltre che sul reddito, anche sul patrimonio, con effetti depressivi per un importo pari a quello dell'insolvenza.

Il rischio di mancata riscossione del credito, a ben vedere, può essere generato da diversi eventi.

In primo luogo, l'insolvenza può derivare da un'effettiva impossibilità ad adempiere alle proprie obbligazioni da parte del debitore.

Tale situazione si manifesta solitamente in corrispondenza ad uno stato di crisi94 più o

meno violenta in cui versa l'azienda debitrice.

Di norma, una situazione di crisi è la risultante della combinazione di una serie di eventi sfavorevoli di carattere soggettivo e oggettivo.

Questi ultimi possono inoltre essere sia di origine esterna, ovvero legati ad eventi

94 Un'impresa può essere considerata in senso ampio in crisi quando, per disfunzioni radicatesi nel tempo o per eventi imprevisti e congiunturali, si ritrova ad operare in condizioni economicamente inefficienti o versa in una situazione di diffuso disordine organizzativo e gestionale. Naturalmente, questa condizione può assumere caratteri di minore o maggiore gravità, può consentire interventi di recupero o risultare irrimediabile e comunque, laddove evolva in senso peggiorativo, finisce per travolgere tutti gli interessi coinvolti nell'attività d'impresa. La situazione di crisi può essere più o meno evidente e l'ordinamento richiede talora che essa si manifesti all'esterno per poter intervenire, fissando a volte degli indici presuntivi di tale stato. In altri casi individua delle soglie di rilevanza di eventuali elementi di criticità che il sistema tollera nella misura in cui assumano dimensioni contenute.

Nell'organizzazione della sua attività l'imprenditore deve anzitutto operare in condizioni di legalità. Se nell'organizzazione e nella conduzione dell'impresa queste regole siano disattese, e siano perpetrate gravi e/o frequenti violazioni di legge, saranno messi a rischio non solo gli interessi di terzi implicati nella sua attività, ma anche gli equilibri organizzativi interni e la stessa conservazione in vita dell'impresa. L'impresa deve inoltre essere organizzata e gestita secondo formule di tipo tecnico-economico coerenti ed appropriate che assicurino il perseguimento di risultati economici positivi e che la mettano in grado di conservare il valore esistente e di incrementarlo attraverso il reddito che con la sua attività saprà produrre. Le alterazioni che allontanano l'impresa da condizioni di equilibrio e di corretto funzionamento possono in definitiva riguardare sia la condotta dei suoi titolari o dei soggetti chiamati ad amministrarla per ciò che riguarda il rispetto delle norme e dei principi che esse sono tenuti ad osservare, sia il lato più strettamente economico della sua attività, pertanto il patrimonio o la sua capacità di reddito. Si possono quindi a grandi linee distinguere le crisi di legalità dalle crisi economiche, situazioni che il diritto affronta con strumenti diversi e tuttavia entrambe in grado, se non prontamente arginate, di condurre l'impresa all'impossibilità di proseguire utilmente nella sua attività. AA. VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, 2007, pag. 5-6.

ambientali o di mercato, che interna, quali difficoltà finanziarie, economiche o produttive95.

Tuttavia, tali eventi solitamente si combinano fra loro, sicché, nella maggior parte dei casi, non è semplice individuare le reali cause del disagio.

L'impossibilità ad adempiere per cause interne si riconnette, sostanzialmente, alla diseconomica gestione dell'azienda debitrice, che le impedisce di onorare i propri debiti.

Si tratta comunque di informazioni reperibili senza eccessive difficoltà, in quanto si riverberano abbastanza facilmente al di fuori della combinazione produttiva.

Più insidiosa è l'impossibilità di adempiere per cause esterne.

Spesso neppure il debitore ha la piena consapevolezza del rischio che corre e che, prima o poi, finirà per “traslare” in capo al fornitore.

Il caso più ricorrente di cause esterne che incidono sulla capacità del debitore ad adempiere è rappresentato dalla congiuntura negativa96, che comporta una contrazione

generalizzata delle attività produttive.

Se nei periodi di espansione il rischio di non incassare i propri crediti è relativamente limitato, nei momenti di recessione tale eventualità cresce notevolmente.

Tali circostanza sono comunque prevedibili, in quanto i cicli economici tendono ad alternarsi con una certa sistematicità.

Tuttavia, si possono riscontrare ulteriori casi, che si potrebbero definire imprevedibili, in quanto erratici o asistematici, non seguendo alcuna legge o ciclo che possa far intuire una loro manifestazione.

95 Nelle crisi “a matrice esterna l'impatto dei fattori al di fuori del controllo imprenditoriale è dominante e determinante”, mentre le crisi a matrice interna dipendono da “errori strategici ed organizzativi compiuti dal management aziendale”. SERGIO SCIARELLI, Le crisi d'impresa. Il percorso gestionale di risanamento

nelle piccole e medio imprese, Cedam, Padova, 1995, pag. 17. Pertanto sulle crisi di origine interna l'azione

di contrasto palesa livelli di difficoltà di solito superabili: si tratta di elementi che il soggetto aziendale può riuscire a contrastare facendo leva sulle risorse di cui dispone.

96 La congiuntura economica può essere definita come il combinarsi di fenomeni socio-economici. La congiuntura di ogni singolo Stato dipende da una serie di indicatori quali l'occupazione, la produzione, gli investimenti e tutto un insieme di dati che permette di prevedere il futuro dell'economia. Dedurre la situazione finanziaria di un Paese in base a queste informazioni è compito di chi si occupa di mantenere l'equilibrio e il benessere della popolazione. Quando la situazione finanziaria è positiva, la congiuntura è detta favorevole; nel caso contrario, si parla di congiuntura negativa. In caso di congiuntura favorevole, la crescita di domanda e offerta di un dato Paese porta a un'espansione economica positiva. In caso contrario, invece, è necessario monitorare la situazione economica e se la decrescita supera la durata di due trimestri si parla di recessione.

Un esempio emblematico è rappresentato dal cosiddetto rischio catastrofico, ovvero dal rischio che si verifichino una serie di eventi naturali o sociali che impediscono al debitore, suo malgrado, di onorare il proprio impegno.

L'impossibilità di adempiere da parte del debitore può anche derivare da vendite effettuate all'estero in Paesi ad elevato “rischio politico”.

L'insolvenza può però scaturire anche dalla volontà di non adempiere da parte del debitore.

In questa circostanza, è evidente, il cliente tiene un comportamento contrario all'etica professionale.

Occorre segnalare che il rischio di insolvenza diminuisce in funzione delle forme97 di

credito commerciale che viene concesso e della presenza o meno di eventuali

garanzie98.

Ragionando in termini di affidamenti complessivi, dal punto di vista dell'azienda concedente, il rischio di insolvenza tende ad essere influenzato dai seguenti fattori: il

grado di concentrazione della clientela, il grado di composizione della clientela, il tempo di rientro dei crediti.

Per ciò che concerne il grado di concentrazione della clientela, la probabilità di verificazione dell'evento negativo è riconducibile al differente numero dei crediti concessi.

97 Il credito commerciale può assumere forme assai diverse, peraltro riconducibili a tre casi fondamentali, che possono essere così sintetizzati, utilizzando un criterio di classificazione molto orientato all'ottica del tesoriere e dei metodi di pianificazione dei flussi di cassa: 1) casi di regolamento in conto corrente, con periodica liquidazione del saldo (regolamento in conto corrente); 2) casi di regolamento a mezzo rimessa diretta (regolamento a mezzo rimessa diretta); 3) casi di regolamento a mezzo emissione o cessione di titoli aventi differenti caratteristiche giuridiche (regolamento a mezzo titoli di varia natura).

98 Con garanzia si indica in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore l'effettivo soddisfacimento del credito e ad evitare i pericoli che possono derivare dall'inadempimento o dall'insolvenza del debitore. Da un punto di vista generale, tutti i beni presenti e futuri del debitore costituiscono garanzia dell'adempimento delle obbligazioni (art. 2740 c.c). Più specificatamente la garanzia è un rapporto accessorio collegato con un rapporto principale di obbligazione e destinato a sopperire alla eventuale mancata esecuzione di questo. In tal senso dà luogo a particolari diritti reali, detti appunto di garanzia, quali l'ipoteca e il pegno; ovvero a rapporti puramente obbligatori, quali la fideiussione o l'avallo cambiario, e si distingue, perciò, in garanzia reale e garanzia personale. Può essere prestata dallo stesso debitore ovvero da un terzo, e si atteggia diversamente a seconda dei casi. Il termine garanzia indica anche un obbligo, imposto dalla legge o convenzionalmente assunto, che grava su uno dei contraenti. Così, nella cessione del credito, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, se questa è a titolo oneroso (art. 1266 c.c) e può assumere la garanzia della solvenza del debitore (art. 1267 c.c). Nella vendita, il venditore deve garantire il compratore dall'evizione e dall'esistenza di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1476, n. 3, c.c).

In linea di principio, facendo riferimento ad un determinato importo complessivo dei crediti, il rischio a cui si espone la combinazione produttiva tende a diminuire con l'incremento del numero dei debitori, a patto che questi siano stati attentamente selezionati99.

La riduzione del rischio è tuttavia imputabile anche al diverso grado di composizione della clientela, ovvero alla differenziazione qualitativa delle aziende affidate.

Invero, la diversa articolazione settoriale dei clienti diminuisce il rischio di insolvenza indotto dalle crisi del settore.

Si assiste invece ad un aumento del grado di rischio qualora i debitori appartengano allo stesso settore o a settori fra loro correlati, in quanto la congiuntura negativa attraversata condurrebbe ad una crisi generalizzata dei clienti.

L'incremento del livello del rischio relativo all'incasso del proprio credito si ha anche qualora si allunghino i termini di pagamento. Più lontano è l'orizzonte temporale di riferimento, maggiore aleatorietà assumono le variabili prese in considerazione100.

Il rischio di “parziale” riscossione e di “incompleta” riscossione.

Nel paragrafo precedente si è descritto il rischio di insolvenza, che si concretizza nella mancata riscossione del proprio credito per l'impossibilità o volontà del debitore. Tuttavia, accanto all'insolvenza totale, ovvero al mancato incasso della somma complessiva, può verificarsi anche il caso di insolvenza parziale.

In questo secondo caso il pregiudizio subito dal creditore sarà più limitato, in quanto viene recuperata almeno una parte della somma a cui si ha diritto.

L'entità del pregiudizio deve tuttavia essere valutata caso per caso.

Non molto dissimile da quest'ultima fattispecie è il rischio di incompleta riscossione che si crea in sede di regolamento del debito.

99 Invero, al riguardo è stato giustamente affermato: “ Il credito alla clientela può essere poco o molto frazionato. Il vasto frazionamento del credito non sempre è condizione atta ad attenuare i rischi d'insolvenza, quand'esso sia raggiunto attraverso la non rigorosa selezione dei clienti”. PIETRO ONIDA, Il bilancio di

esercizio nella imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di valutazione, quarta edizione, Giuffrè,

Milano, 1951, pag. 150.

100Non bisogna dimenticare che il “prolungarsi dell'incidenza del rischio finisce sempre per esaurire le forze di difesa del sistema dirottando la dinamica verso i punti di massimo disequilibrio e di rottura”. EGIDIO GIANNESSI, Appunti di economia aziendale con particolare riferimento alle aziende agricole, Pacini, Pisa, 1979, pag. 93.

In tale circostanza, sebbene gli effetti siano analoghi al caso di riscossione parziale, diverse sono le motivazioni che determinano la sua formazione.

La prima presuppone l'impossibilità o la volontà del cliente di pagare una parte del debito, indipendentemente dalle caratteristiche o dallo svolgimento della transazione. La riscossione incompleta, invece, è legata al manifestarsi di determinate condizioni che conducono, di norma di comune accordo con il creditore, ad un regolamento non integrale.

L'esempio più ricorrente è rappresentato dalla concessione di abbuoni101 al cliente in

un momento successivo alla stipulazione del contratto.

Di norma, tali abbuoni vengono accordati a fronte di difformità qualitative o quantitative rispetto a quanto pattuito, ma possono riscontrarsi, anche se con minore frequenza, per altri motivi102.

Come per gli abbuoni, il venditore può incassare una somma inferiore in seguito alla concessione di sconti, normalmente praticati per il regolamento in contanti, o di premi, legati al raggiungimento di un determinato volume di acquisiti nell'arco di un periodo di tempo delimitato.

Poiché normalmente i citati sconti e premi vengono concessi successivamente all'emissione della relativa fattura di vendita, anche in questa circostanza si verifica

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