• Non ci sono risultati.

Le diverse possibilità alla scadenza: l'incasso, il rinnovo, il ritardo, l'insoluto.

Nel documento La gestione del credito commerciale (pagine 158-163)

PARTE SECONDA: PROFILI GESTIONAL

7. La gestione operativa del credito.

7.4 Le diverse possibilità alla scadenza: l'incasso, il rinnovo, il ritardo, l'insoluto.

Al momento della scadenza del credito commerciale possono manifestarsi le seguenti situazioni:

il cliente estingue il suo debito;

il cliente ottiene il rinnovo del debito;

il cliente ritarda ad effettuare il pagamento;

il cliente si rende, in tutto o in parte, insolvente.

Per quanto riguarda l'incasso del credito, esso può essere attuato direttamente dal venditore o indirettamente, tramite cioè l'intervento di un terzo.

Oppure l'incasso può risultare conseguente rispetto ad un anticipo precedentemente ottenuto sul credito, il che comporta l'intervento dell'istituzione che lo ha concesso. Qualora il credito commerciale sia espresso in valuta, occorre inoltre formulare alcune riflessioni aggiuntive.

L'estinzione.

L'incasso può avvenire direttamente o mediante soggetti terzi all'uopo incaricati175.

In ogni caso, non sempre il debitore paga quanto dovuto contrattualmente.

Il prezzo pattuito può venire ridotto da vari tipi di decurtazioni che possono essere

volute o subite.

Nella prima circostanza, il pagamento parziale è ascrivibile alla concessione di sconti, abbuoni o premi da parte del fornitore.

Nella seconda, invece, solitamente è dovuto al trattenimento arbitrario di somme da parte del debitore, normalmente di modesto importo, in seguito all'effettuazione di arrotondamenti.

Per quanto concerne, in particolare, l'incasso indiretto, esso può derivare da diverse operazioni.

175Ad onor del vero, va ricordato che l'estinzione del credito può avvenire anche prima della scadenza, in via anticipata, oltre che in seguito ad operazioni di smobilizzo, anche il pagamento anticipato concordato con il debitore, al quale viene riconosciuto un apposito sconto.

Le fattispecie concrete sono sostanzialmente riconducibili a due categorie di operazioni, a seconda che l'intermediario finanziario che cura l'incasso abbia o meno anticipato delle somme prima della scadenza.

Della prima categoria fanno parte:

conventional factoring;

anticipo su fatture e ricevute bancarie;

accredito al sbf e sconto di cambiali. Della seconda:

maturity factoring;

incasso di ricevute bancarie;

accredito di cambiali al dopo incasso.

Qualora l'incasso indiretto sia conseguente ad un anticipo già ricevuto, l'intermediario provvederà ad accreditare quanto ancora dovuto, trattenendo le relative commissioni, se previste.

L'importo dell'anticipo, solitamente, si aggira intorno all'80% del valore nominale dei crediti.

Nel caso in cui non siano stati incassati anticipi, l'intermediario provvederà a fornire un puro e semplice servizio di incasso, dietro il pagamento di un'apposita commissione.

I ritardi di pagamento.

Giunti alla scadenza, il debitore può non pagare quanto dovuto.

Tale ritardo può essere fisiologico o patologico: nel primo caso esso non sfocerà nell'insolvenza, mentre nel secondo ci sono elevate probabilità che l'incasso non vada a buon fine.

Se l'azienda non ha stipulato appositi contratti di assicurazione, potrà sopportare tali ritardi ed interpretarli quali “ulteriori dilazioni”, oppure porre in essere una serie di interventi volti a contenere questi fenomeni.

avvenuto con il D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, il mancato pagamento alla scadenza comporta l'applicazione, in via automatica, degli “interessi di mora”176.

L'art. 4, comma 1, del decreto in questione stabilisce che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Al riguardo si rileva che si tratta di una disposizione non derogabile neppure con il consenso di entrambe le parti, tant'è che l'inserimento nel contratto di eventuali clausole di rinuncia all'applicazione di tali interessi deve considerarsi illecito.

Le parti non possono evitare l'applicazione degli interessi di mora, ma possono derogare alle regole fissate per legge per la loro determinazione.

Ciò a patto che in seguito l'accordo fra le parti non risulti “gravemente iniquo a danno del creditore” (art. 7 D.Lgs. 231/2002).

In definitiva, qualora si verifichino dei ritardi di pagamento, il venditore deve valutare l'azione più opportuna da intraprendere.

Al riguardo, il Ferrero segnala le seguenti possibilità:

1) “transigere”, entro certi limiti, data l'importanza del cliente;

2) “sollecitare” semplicemente ricorrendo all'invio di un altro estratto-conto; 3) “intimare” mediante emissione di tratta;

4) “minacciare” azioni legali177.

Il rinnovo del credito.

Non è insolito che, alla scadenza del credito, il debitore chieda un'ulteriore dilazione. Talvolta, tale ulteriore dilazione viene imposta dal debitore, il quale non provvede a

176In virtù del D.Lgs. 231/2002 tali interessi dovranno essere applicati ad ogni pagamento effettuato “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1), dove per “transazione commerciale” si deve intendere il contratto, comunque denominato, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera a). Sono pertanto esclusi dall'applicazione del decreto i rapporti commerciali che intervengono con i privati-consumatori finali. In ottemperanza all'art. 11, comma 1 e all'art. 1, comma 2, gli interessi di mora non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, nonché relativamente ai crediti vantati verso soggetti con procedure concorsuali aperte ed ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni. Ancora, non si applicano qualora il ritardo nel pagamento è dovuto a cause a lui non imputabili, come ad esempio un errore della banca del debitore che non ha eseguito il bonifico regolarmente ordinatole. Infine, non sono dovuti gli interessi di mora che, pur maturati, risultano di ammontare inferiore a cinque euro.

177GIOVANNI FERRERO, Finanza aziendale, Giuffrè, Milano, 1981, pag. 335. L'autore propone inoltre di rilevare e classificare nelle apposite “schede clienti” il comportamento dei debitori in occasione dei rispettivi pagamenti, onde tenerne memoria per le future contrattazioni.

pagare quanto dovuto entro i termini originariamente pattuiti.

Nella prima circostanza il rinnovo viene accettato dal creditore, mentre nell'altra viene subito.

Spesso, comunque, sia che il creditore accetti o che subisca il rinnovo, viene chiesta, come garanzia, l'emissione di una cambiale.

Su tali dilazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002, si devono applicare gli interessi di mora, come risarcimento per il vincolo delle relative somme. E ciò anche se la dilazione viene rinnovata volontariamente dal creditore.

La gestione dei crediti di difficile esigibilità e degli insoluti.

Qualora un credito manifesti notevoli difficoltà di incasso, si parla di crediti “in sofferenza”, o “in contenzioso” o “di difficile esigibilità”.

Tali situazioni “di incaglio” sono spesso il risultato finale di ritardi di pagamento “patologici” da parte dei clienti.

Di norma, l'azienda provvede ad inviare dapprima un “invito di pagamento” e, in un secondo momento, un “sollecito di pagamento”, nel quale è contenuta la minaccia di ricorrere alle vie legali. Se tali mezzi di persuasione non dovessero produrre effetti, prima di ricorrere ad azioni legali, si può decidere di cedere il credito pro-soluto a società specializzate nel recupero dei crediti di difficile esigibilità178.

178Quella del recupero credito è un'attività molto particolare, che richiede l'impiego di personale formato e pronto a fronteggiare le situazioni più complicate. Volendo fornire una definizione di massima, si potrebbe dire che l'attività del recupero crediti si ravvisa nel momento in cui un soggetto, vantando un credito nei confronti di un suo debitore e non riuscendo a smobilizzarlo, ne affida la riscossione ad un'agenzia di recupero che , attraverso varie azioni, otterrà il pagamento della somma dovuta. Tali azioni si possono raggruppare in due fasi: 1) fase stragiudiziale e 2) fase giudiziale. L'avviso epistolare, telefonico, l'esazione diretta e la messa in mora, sono tutte azioni che rientrano nella fase stragiudiziale e sono volte a trovare un punto d'incontro con il debitore al fine di ottenere la somma oggetto del debito prima di passare alla ben più dispendiosa fase giudiziale. Il primo passo è l'avviso epistolare e consiste nell'inviare al debitore un semplice sollecito di pagamento. Se l'avviso epistolare non produce gli effetti sperati, il debitore sarà contattato telefonicamente dall'agenzia di recupero crediti incaricata e nuovamente sollecitato a onorare il debito. In seguito l'agente preposto si recherà presso l'abitazione del debitore (esazione diretta) per valutare i motivi del mancato pagamento (mancanza di volontà o impossibilità economica) e se riscontrerà una volontà a collaborare, oltre a quantificare l'eventuale patrimonio del debitore, tenterà di mediare redigendo un piano di rientro rateizzato (parziale o totale). L'ultimo tentativo “bonario” è la messa in mora, ossia una comunicazione inviata con raccomandata A/R in cui si chiede al debitore la corresponsione della somma dovuta (maggiorata di interessi e sanzioni) specificando la data ultima entro cui seguire il versamento, trascorso tale termine si passerà alla fase giudiziale. La fase giudiziale è costituita da una serie di interventi volti a fornire al creditore un titolo esecutivo utile per intraprendere un recupero coatto del credito rivalendosi sul patrimonio del debitore. Il ricorso per ingiunzione è il procedimento più breve per ottenere il titolo esecutivo ma è attuabile soltanto se il credito vantato è documentato (certo), definito nel suo ammontare

Queste “acquistano” il credito incagliato ad un prezzo che è proporzionato alla presunta esigibilità del medesimo.

Qualora non si intenda ricorrere a tali strumenti o il credito non venga accettato in quanto ritenuto totalmente inesigibile, si dovrà necessariamente ricorrere alle vie legali per tentare di recuperare quanto spettante.

Tuttavia, in presenza di un credito garantito da cambiale, il creditore ha a disposizione un'ulteriore possibilità: esperire l'azione di “protesto”179.

Il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio, da un ufficiale giudiziario o dal segretario comunale180 nel quale si accerta solennemente l'avvenuta presentazione di

una cambiale scaduta al debitore ed il conseguente rifiuto di onorarla.

Esso è necessario per procedere al pignoramento ed alla successiva vendita forzata dei beni del debitore, in modo da dare la possibilità al creditore di potersi rifare sul ricavato.

Per poter esperire tale azione, nella cambiale non devono però essere inserite clausole del tipo “senza spese” o “senza protesto” e deve essere stato regolarmente pagato il bollo del 12 per mille sull'importo della medesima.

Qualora neppure l'atto di protesto - o l'azione legale - consegua i suoi effetti, se l'insolvenza del debitore è giudicata irreversibile, non resta altro che stralciare il credito, oppure, in caso di presenza di un'assicurazione, richiedere il risarcimento181.

(liquido) e non vincolato (esigibile). Se il creditore ha già un titolo esecutivo, può intimare al debitore il pagamento del debito entro 10 giorni. Trascorso tale termine, il creditore potrà richiedere all'ufficiale giudiziario il pignoramento dei beni posseduti dal debitore per un importo pari al debito vantato. Laddove ci sia motivo di credere che il debitore possa nascondere i beni posseduti per evitarne il pignoramento, l'azione legale può essere preceduta da un procedimento preventivo volto a vincolare i beni: il sequestro conservativo. La fase giudiziale è sconsigliata se gli accertamenti patrimoniali svolti in precedenza non riscontrano un capitale sufficiente a onorare il debito in quanto, in tal caso le spese legali graverebbero sul creditore. 179Il mancato pagamento della cambiale all'atto di presentazione per l'incasso deve risultare dal “protesto”,

ovvero da un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario) nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto di pagare. La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l'ammontare non pagato. Se il mancato pagamento è parziale, l'azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata. Il portatore del titolo potrà comunque richiedere: l'ammontare non pagato della cambiale; gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese. Per ottenere il pagamento cambiario si può agire attraverso: 1) un'azione cambiaria diretta o un'azione di regresso; 2) un procedimento per ingiunzione; 3) un procedimento di cognizione; 4) un'azione di arricchimento.

180Il protesto viene elevato dal segretario comunale in caso di mancanza, anche temporanea, del notaio o di un ufficiale giudiziario. Questi ultimi, peraltro, per elevare l'atto di protesto, possono avvalersi anche di appositi delegati.

Nel documento La gestione del credito commerciale (pagine 158-163)