• Non ci sono risultati.

I crediti commerciali secondo i principi economico-aziendali e la normativa civilistica.

Nel documento La gestione del credito commerciale (pagine 174-180)

PARTE TERZA: PROFILI DI BILANCIO.

8. La valutazione del credito commerciale.

8.1 I crediti commerciali secondo i principi economico-aziendali e la normativa civilistica.

Il criterio fondamentale inerente la valutazione dei crediti commerciali è, anzitutto, una regola di buon senso.

Infatti, sia secondo il dettato civilistico, che quello dei principi contabili, essi devono essere iscritti al “valore di realizzo presunto” (valore nominale al netto delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori).

Più precisamente, il punto 8) dell'art. 2426 c.c, riguardante i criteri di valutazione dei crediti, stabilisce che essi “devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”, mentre i principi contabili stabiliscono che i “crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo”194.

Ciò posto, occorre rilevare che il codice civile, una volta enunciato il principio generale di valutazione, nulla indica rispetto alle concrete metodologie da adottare. Il valutatore deve perciò fare riferimento alla prassi ed ai principi contabili.

In termini concreti, per determinare il valore da attribuire ai crediti commerciali in bilancio occorre anzitutto prendere le mosse dal loro valore nominale.

Esso rappresenta, ovviamente, un valore ideale, il quale molto difficilmente si traduce tale e quale senza subire variazioni.

Ciò in quanto il valore dell'effettivo incasso può risultare diminuito per i seguenti motivi:

perdite di inesigibilità;

resi e rettifiche di fatturazione;

sconti e abbuoni;

interessi non maturati;

altre cause.

Ferma restando la possibile incidenza di tutti i fattori citati sul valore dei crediti

194CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principio Contabile n° 15. I credti. Giugno 2014.

iscrivibile in bilancio, le perdite di inesigibilità195 rappresentano senz'altro quello più

importante.

Per questo motivo, la prassi contabile prevede un intervento specifico, da attuare mediante svalutazione del valore nominale dei crediti per mezzo dell'accensione di un'apposita posta correttiva denominata “fondo rischi su crediti” o “fondo svalutazione crediti”196.

Tale fondo assume la natura mista di partita rettificativa (se inteso come fondo svalutazione) e di passività presunta (se considerato come stanziamento a fronte di rischi per costi e perdite future).

Il fondo deve essere stanziato se si siano già manifestate perdite per inesigibilità e se si tema che in futuro si verifichino insolvenze; quindi esso è unico sia per le perdite già manifestate, sia per quelle solamente temute.

Il fondo verrà poi utilizzato nel momento in cui la perdita sia da ritenersi definitiva. A fronte della costituzione del fondo in questione viene inserito nel conto economico uno specifico accantonamento pari al valore delle perdite presunte, la cui determinazione risulta di solito alquanto complessa ed aleatoria197.

195Bisogna capire se il credito è esigibile o inesigibile e, in quest'ultimo caso, analizzare e individuare il tipo di inesigibilità. Occorre accertare, cioè, se si tratta di inesigibilità sicura e specifica ovvero generica e probabile. Nel caso di inesigibilità sicura e specifica, l'azienda non riuscirà a soddisfare il diritto di credito, perciò tale elemento attivo dovrà essere stralciato dal capitale. Accertata l'inesigibilità certa, il valutatore deve anche individuare e valutare il rischio di inesigibilità che grava sull'intera massa dei crediti rimanenti. In altre parole, si deve tener presente che anche in relazione agli altri crediti vi può essere il rischio di inesigibilità. In questo caso, l'inesigibilità è generica, in quanto riguarda l'insieme dei crediti, e probabile, poiché si riferisce a possibili inesigibilità future. In applicazione del principio di prudenza, le perdite presunte, pur avendo manifestazione futura, devono essere rilevate nel momento in cui viene effettuata la valutazione, poiché già allora sussiste il rischio di inesigibilità. Gli elementi logici da prendere in considerazione per determinare il valore dell'inesigibilità probabile dei crediti sono: il tipo di mercato in cui l'azienda opera; la fase del mercato, poiché se il mercato vive una fase espansiva è probabilmente più facile riscuotere i crediti verso i clienti; il tipo di clienti con cui si tratta. ENRICO GONNELLA, Il fenomeno azienda. Elementi costitutivi e

condizioni di funzionamento, Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 125.

196Può accadere che alcuni clienti si trovino in serie difficoltà e sia in dubbio l'incasso parziale o totale di un credito. Tale fatto, per il principio della prudenza e della competenza economica, deve essere rilevato in contabilità. Non è corretto, proprio per l'incertezza che regna, stralciare il credito. Si ricorre per questo a due conti finanziari accesi alle rettifiche di Crediti e come tali funzionanti in AVERE: 1) Fondo svalutazione crediti, che accoglie, nella sezione avere, la quota parte di crediti, nei confronti di clienti ben individuati, che si pensa di non potere incassare oppure 2) Fondo rischi su crediti, che accoglie, nella sezione avere, la quota parte di crediti, nei confronti di clienti generici e non individuati, che si pensa di non potere incassare. 197La misura dell'accantonamento può derivare o da una stima forfetaria (determinata percentuale sulle vendite

o sui crediti) o da una procedura più dettagliata che prevede un'analisi dei singoli crediti per determinare le perdite di inesigibilità già manifestatesi, la stima delle ulteriori perdite presumibili, la valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti, l'analisi delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese. Le due procedure sono alternative. In entrambi i casi, il documento n° 15 segnala l'importanza di tenere un'aggiornata lista di anzianità dei crediti

Una tale difficoltà scaturisce dal fatto che in azienda si ha soltanto la percezione di elementi difficilmente conoscibili alla chiusura dell'esercizio, per cui si è costretti a ricorrere ad astrazioni e congetture, la cui fondatezza è verificabile esclusivamente ex

post198.

Naturalmente, la sovrastima o la sottovalutazione di tale quota di costo, espressione dell'aliquota di perdita temuta, incide sulla determinazione dell'utile dell'esercizio e, di riflesso, sulla consistenza contabile del patrimonio aziendale.

Gli amministratori devono, quindi, svolgere un'accurata analisi del rischio di insolvenza gravante sui crediti, da considerare singolarmente e nel loro complesso, per definire il valore più attendibile da iscrivere in bilancio.

Tale operazione richiede l'attenta considerazione “di particolari situazioni d'impresa e di generali o particolari condizioni di mercato”199, delle doti di moralità, delle abitudini

e delle condizioni economiche dei debitori.

Devono essere attentamente valutate anche le garanzie fornite a supporto200.

Inoltre, occorre individuare eventuali crisi che possono interessare i relativi settori di attività o zone di vendita.

Ciò posto, secondo i principi contabili, allo scopo di stanziare un adeguato fondo svalutazione, si deve procedere come segue:

analizzare i singoli crediti e le correlative perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;

stimare le ulteriori perdite presunte in base all'esperienza e ad ogni ulteriore elemento utile;

scaduti, in base alla quale le aziende sono solite graduare il rischio di inesigibilità. L'accantonamento per rischi di inesigibilità dei crediti va iscritto nella voce B.10.d) “svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle attività liquide” del conto economico. Per quanto riguarda invece il fondo svalutazione,

esso deve essere portato a deduzione diretta del valore dei crediti a cui si riferisce. La perdita su crediti non coperta dal fondo che viene quindi rilevata come costo va inserita nella voce B.14 se riguarda crediti compresi nell'attivo circolante o nella voce D.19.b se riguarda crediti immobilizzati. L'eventuale eccedenza del fondo svalutazione che non ha più senso di esistere, va contabilizzata come ricavo nella voce A.5 del conto economico. ALBERTO QUAGLI, Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 194-195.

198ALFONSO DI CARLO, I crediti di funzionamento nel bilancio di esercizio delle imprese, Cedam, Padova, 1987, pag. 54.

199PIETRO ONIDA, Il bilancio di esercizio nelle imprese. Significato economico del bilancio. Problemi di

valutazione, quarta edizione, Giuffrè, Milano, 1951, pag. 139.

200Sotto questo profilo è fondamentale distinguere i crediti garantiti dai crediti chirografari. Ad evidenza, i primi forniscono maggiori garanzie di solvibilità.

valutare l'andamento degli indici di “anzianità” globale dei crediti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;

tener conto delle condizioni economiche generali, di settore e di “rischio paese”201.

Ad integrazione o in sostituzione del suddetto procedimento, in determinate circostanze, si suggerisce la possibilità di stimare le perdite presunte per mezzo di formule più pratiche (utilizzo di percentuali) che dovrebbero però essere sottoposte a verifica periodica.

Si tratta di procedimenti sintetici per la valutazione globale dei crediti .

I più comuni prevedono l'utilizzo di percentuali presunte di svalutazione, oppure calcolate in funzione di dati storici (quali il confronto fra le perdite su crediti subite nel periodo e le vendite effettuate nel medesimo) oppure, ancora, l'applicazione di percentuali diverse in funzione dell'età dei crediti202.

Ad ogni buon conto, il metodo migliore è quello prospettico, ovvero quello che, sulla base della conoscenza passata, tenta di stabilire ciò che ragionevolmente potrà accadere.

Pertanto, partendo dalla esperienza maturata, si cerca di individuare una appropriata percentuale di svalutazione, dopo aver escluso i componenti di natura occasionale (quindi non riproducibili) e aver cercato di prendere in considerazione le eventuali condizioni prospettiche connesse ai crediti in atto.

Per la determinazione del valore “di presunto realizzo”, si deve poi considerare

201Nel compiere la stima devono essere considerate anche le poste creditorie cedute a terzi, ma soggette al rischio di regresso. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principio contabile n° 15. I crediti. Giugno 2014. Di Carlo suggerisce di suddividere i crediti nelle seguenti categorie: esigibili, dubbi, non esigibili. Ciò al fine di favorire la corretta determinazione del reddito di esercizio. Invero, mentre i crediti esigibili non devono essere affatto svalutati, quindi non incidono sul reddito di periodo, quelli inesigibili dovrebbero essere invece integralmente svalutati. Agendo contrariamente, infatti, si rinvierebbe agli esercizi futuri una perdita di pertinenza del periodo, con grave violazione dei principi di prudenza e competenza. Per quanto riguarda i crediti dubbi, una sorta di categoria intermedia, occorrerà procedere ad una stima del grado di realizzabilità. ALFONSO DI CARLO, I

crediti di funzionamento nel bilancio di esercizio delle imprese, Cedam, Padova, 1987, pag. 60 e seguenti.

202Va però segnalato che di più agevole applicazione può apparire il primo metodo proposto; più macchinoso e senza vantaggi, anzi non privo di inconvenienti, si manifesta il secondo; quanto al terzo, che risulta un ibrido tra la valutazione diretta e quella globale, con unica percentuale, si può subito notare come non elimini, o almeno non elimini del tutto, la necessità di indagare sui singoli crediti che è proprio ciò che si vuole, o si deve, evitare allorché si ricorre alla valutazione globale. ALFONSO DI CARLO, I crediti di funzionamento

l'eventuale incidenza degli ulteriori elementi rettificativi, ed in particolare:

resi e rettifiche di fatturazione;

sconti ed abbuoni;

interessi non maturati;

altre cause di minor realizzo.

La possibilità che, dopo la chiusura dell'esercizio, si manifestino restituzioni di

prodotti da parte dei clienti, dovrebbe suggerire un congruo stanziamento atto a

fronteggiare tale eventualità.

I motivi che possono condurre ad una tale eventualità sono numerosi, ma sostanzialmente riconducibili a differenze quantitative o qualitative relativamente ai prodotti consegnati, nonché a ritardi di consegna, ad errori di conteggi o ad altri fattori

fisiologici, che, proprio perché ricorrenti nell'ambito delle compravendite, è abbastanza

semplice stimare e prevedere.

Analogamente, deve essere valutata la possibilità di un minor incasso dovuto alla

concessione di sconti o abbuoni, di norma per il pagamento anticipato, o

all'applicazione di rettifiche di vario tipo del valore sottoposto a fatturazione.

Anche la considerazione degli interessi non maturati o “impliciti”203 assume rilevanza

per la valutazione dei crediti commerciali, in particolare per quelli a medio/lungo termine.

Si pone il problema di determinare il tasso di interesse ed il periodo di tempo, al fine dell'attualizzazione dei crediti stessi, con la possibilità per gli amministratori di formulare giudizi e valutazioni più o meno discrezionali.

Dal punto di vista metodologico, il loro valore dovrebbe venire rettificato sulla base del principio della competenza, attraverso l'iscrizione degli interessi da differire temporalmente all'interno dei “risconti passivi”204.

203Sono interessi espliciti quegli interessi palesemente pattuiti tra le parti: ad esempio l'interesse su un mutuo ricevuto da una banca, l'interesse espressamente concordato tra l'impresa e un fornitore per l'ottenimento di una forma di pagamento particolarmente dilazionata, e così via. Sono, invece, interessi impliciti, gli interessi pagati, di fatto, per l'ottenimento di un finanziamento, ma non espressamente concordati tra le parti. Un esempio tipico di interesse implicito è costituito dal maggior prezzo pagato ad un fornitore per l'acquisto di una merce al fine di ottenere una dilazione di pagamento. Ma sono interessi impliciti anche quelli compresi nel finanziamento ottenuto attraverso il TFR.

Tale attualizzazione consente di determinare in modo “corretto” il risultato economico ed il relativo patrimonio di periodo.

Nell'attribuzione del valore possono incidere ulteriori cause di minor realizzo legate, ad esempio, al sostenimento di spese in sede di riscossione di alcune particolari classi di crediti, le quali devono essere opportunamente previste.

Talvolta, inoltre, un minore realizzo può derivare da contestazioni sorte fra compratore e venditore in materia di inadempienza contrattuale, di vizi occulti e di garanzie accordate.

Infine, i crediti espressi in valuta possono originare un minor realizzo, rappresentato da eventuali differenze negative di cambio. Conseguentemente, deve essere tenuta in debita considerazione anche l'eventuale problematica relativa al rischio di cambio.

finanziaria. I risconti fanno parte delle scritture di rettifica. Sono componenti di reddito che sono stati misurati da variazioni finanziarie, ma che non sono in tutto o in parte di competenza dell'esercizio in chiusura. I risconti possono essere definiti “valori economici” che, mentre rinviano al futuro il componente di reddito non di competenza, effettuano una “rettifica diretta” nel conto acceso al costo o ricavo nel quale il componente era stato registrato in contabilità generale. I risconti possono essere attivi o passivi: i primi sono dei costi sospesi da rinviare ai futuri esercizi; i secondi sono dei ricavi sospesi da rinviare ai futuri esercizi. Nel dettaglio, si parla di risconti attivi nel caso di un costo già sostenuto, ma da stornare in parte, in quanto parzialmente di competenza dell'esercizio successivo (esempio: affitti e premi assicurativi pagati anticipatamente); mentre si avranno dei risconti passivi nel caso di un ricavo già conseguito, ma parzialmente o totalmente di competenza dell'esercizio successivo (esempio: interessi attivi percepiti anticipatamente). Per loro natura, i risconti vengono rilevati esclusivamente a fine esercizio e per questo nella pratica ragionieristica vengono concettualmente compresi nelle cosiddette “operazioni di integrazione e di rettifica” che precedono la chiusura dei conti e la rilevazione del risultato economico.

8.2 L'attualizzazione dei crediti commerciali ad interesse implicito “non congruo”

Nel documento La gestione del credito commerciale (pagine 174-180)