conferenze permanenti – 7 Il potere sostitutivo del Prefetto – 8 La vigilanza sull’attività espletata dal
6. Le conferenze permanenti.
La sua vocazione di ufficio generalista a competenza diffusa e orizzontale tra più amministrazioni permette di inserire la Prefettura entro una formula organizzativa deputata a gestire le relazioni interorganiche e intersoggettive, con un ruolo di
coordinamento istituzionale espletato a livello periferico. Vengono qui in rilievo le conferenze permanenti, a base provinciale e
regionale, originariamente contemplate dall’art.11, comma 2 del d.lgs. n. 300/1999 e disciplinate diffusamente dagli articoli 4 e 5 del d.P.R. n.180 del 3 aprile 2006.
150 C. Pinelli, Quali controlli per gli enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in
Regioni, n.1-2, 2005, p.165 ss.
151 G. D’Auria, Appunti sui controlli amministrativi dopo il nuovo Titolo V (Parte II) della
Costituzione, in Il nuovo Titolo V Cost., supplemento al fascicolo n.1 della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, gennaio-febbraio, 2002.
152 Per una ricognizione sul tema, si veda anche S. Rodriguez, I controlli sugli atti degli enti
91 Riscrivendo integralmente l’art. 11 del d.lgs. 300/1999, il d.lgs. n. 29/2004 prevede all’art. 1 comma 3:”fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della Regione”. Segnatamente, l’articolo 4 del decreto 180 del 2006 reca la definizione di tali Conferenze, descritte come “organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle funzioni di
coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali”. Il secondo comma dello stesso articolo fornisce poi una esaustiva indicazione circa la composizione degli organi in parola: presiedute dal
Prefetto, esse sono “composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella Provincia, dal Presidente della Provincia, dal rappresentante della Città
Metropolitana, ove costituita, dal Sindaco del comune capoluogo e dai Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonché da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete
determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente il Prefetto può
promuovere le opportune intese con i Sindaci dei comuni della Provincia”.
Quanto alla Conferenza permanente regionale, a capo della quale siede il Rappresentante dello Stato, il terzo comma statuisce che esse siano “composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse; sono invitati il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il
Rappresentante della Città Metropolitana, ove costituita, il Sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente
92 interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi
personalmente o tramite loro delegati”. Il progressivo ampliamento della platea dei soggetti aventi titolo a partecipare a tale organismo realizzato con gli interventi del legislatore sulla sua composizione rinviene la propria ratio nella funzione che la Conferenza deve assolvere. Essa assume, infatti, il ruolo “significativo di una vera e propria sede di decantazione delle tensioni scaturenti dai rapporti tra le istituzioni locali, sicché, per rappresentare un effettivo ausilio alla conoscenza della realtà locale e un efficace strumento di
codecisione, deve coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti che operano sul territorio e che si sentono, anche alla luce dei nuovi assetti istituzionali, sempre più protagonisti attivi del territorio stesso153”.
Per renderne più efficace l’azione, in base al quarto comma dette Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti a determinate aree e settori organici di materie, quali:
amministrazioni d’ordine; sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità. Esse, inoltre, deliberano in ordine alle modalità del proprio funzionamento. Il sesto e ultimo comma del quarto articolo accentua la portata e il respiro dell’azione di
coordinamento che passa attraverso questi organi invitando il Prefetto del capoluogo di regione a promuovere “riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell’ambito della regione, anche su loro richiesta”. L’obbiettivo in questo caso è “garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione” con gli enti regionali e locali nell’ambito provinciale.
Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura (art. 5, comma 1); previa comunicazione al Presidente della Regione e ai Prefetti delle altre province, esse sono normalmente convocate entro trenta giorni dall’inizio di ogni anno e ogniqualvolta si renda necessario in vista dell’esercizio dei compiti di coordinamento dell’azione amministrativa e dell’espletamento dell’intervento sostitutivo. È consentita la convocazione anche su istanza dei Presidenti di regione e Provincia, nonché dei Sindaci dei comuni interessati onde trattare di “questioni di competenza statale aventi
153 AA.VV., Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme, Giuffré Editore, Milano,
93 diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali,
comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere altresì convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto (terzo comma)”. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti, in un flusso costante e diretto di informazioni.
La rilevanza delle Conferenze permanenti e dell’ausilio che offrono alla Prefettura risulta chiaramente da una direttiva del Ministro dell’Interno del 2003, che inserisce l’operato di tali organismi fra gli obbiettivi prioritari della propria azione amministrativa. Questi organi, infatti, svolgono un’attività conoscitiva e di analisi della realtà locale che li rende fonte di preziose informazioni tanto per il Prefetto quanto per la Presidenza del Consiglio; costituiscono inoltre uno stimolo all’innovazione e alla semplificazione, oltre che un utile alleato in vista del coordinamento delle amministrazioni statali presenti sul territorio e gli enti locali. Importante è anche la posizione che essi ricoprono ai fini dell’attuazione delle misure di coordinamento dei rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza
unificata. Sia nella sua incarnazione collegiale sia in quella sezionale, la Conferenza permanente è protesa alla realizzazione di obbiettivi ulteriori rispetto a quelli ricavabili dalle specifiche materie devolute alla sua competenza: definisce infatti strategie di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, adoperandosi per garantire che quest’ultima resti trasparente e soprattutto idonea alle esigenze del contesto locale. Essa costituisce dunque un valido alleato per il Prefetto nell’arduo compito di ricercare una costante sintesi istituzionale, corollario della funzione di coordinamento. A dispetto della delicatezza del ruolo delle Conferenze permanenti, una parte della dottrina154 ha manifestato grande fiducia circa la
capacità delle stesse di offrire quel momento di dialogo tra i diversi livelli di governo, “tale da tradursi in verifica e sintesi
interistituzionale, che risulta in effetti decisiva per l’esercizio della funzione di coordinamento: momento ancor più avvertito ove si consideri, per molti versi, la obbiettiva inadeguatezza del sistema della Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato, Città e
154 W. Anello e G. Caprio, I difficili rapporti tra centro e periferia. Conferenza Stato-Regioni,
Conferenza Stato-Città autonomie locali, Conferenza unificata, in Le istituzioni del federalismo,
94 autonomie locali, Conferenza unificata, di per sé assai lontano dalle dinamiche autenticamente territoriali155”.