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recente introduzione.

Sempre più numerose sono poi le ipotesi in cui il Prefetto si trova a dover esercitare funzioni che non hanno ancora conosciuto

codificazione quantunque strettamente inerenti al suo ruolo nel tessuto ordinamentale. Si tratta di attività che per loro natura mal si prestano a un inquadramento sistematico in categorie precostituite, caratteristica che tuttavia non ne inficia la rilevanza.

È in questo variegato ed eterogeneo novero di funzioni che si inserisce l’attività di mediazione esperita dal Prefetto nei confronti delle aziende in crisi. Se il coinvolgimento del funzionario

prefettizio nelle situazioni di sciopero forma oggetto di puntuale disciplina (art. 2, legge 146/1990), l’attività di conciliazione relativa alle aziende in stato di crisi rinviene il proprio fondamento nel riconoscimento da parte del tessuto economico-produttivo e degli enti locali, del ruolo di garanzia espletato dal Prefetto e della sua capacità di mettere in relazione fra loro i soggetti coinvolti nelle vicende aziendali.

Considerazioni di analogo tenore sulla posizione prefettizia nella realtà locale hanno ispirato la previsione contenuta nel c.d. decreto “Salva Italia” (d.l. 201/2011)240 che prevede in capo ai Prefetti la

facoltà di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario specifiche problematiche relative all’erogazione del credito che riguardino le banche. A partire da un’istanza riservata del cliente e dopo aver acquisito le osservazioni della banca interessata, i Prefetti possono sottoporre la problematica all’Arbitro Bancario Finanziario

redigendo un’apposita relazione di accompagnamento.

Il Collegio competente deve pronunciarsi sulla questione entro un termine di trenta giorni, dunque dimezzato rispetto a quello ordinario. La segnalazione prefettizia per conto del cliente non può, per espressa previsione del legislatore, tradursi in

contestazioni riguardanti le banche – rimanendo estranee alla disposizione eccettuativa le altre tipologie di intermediari- in tema di: mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento; inasprimento delle condizioni applicate a un

146 rapporto di finanziamento; altri comportamenti conseguenti alla valutazione del merito creditizio dei clienti.

I ricorsi “prefettizi” divergono da quelli ordinari sotto il profilo procedimentale: non sono previste le controdeduzioni

dell’intermediario né l’attività preparatoria della segreteria tecnica in quanto il Collegio si pronuncia sulla base della relazione stilata dal Prefetto. Identica invece è la tutela offerta dalle due tipologie di ricorso sotto il profilo sostanziale.

14.

Uno spunto di riflessione: il Prefetto

francese.

Per completare questa rassegna sul ruolo e i compiti del Prefetto italiano può essere interessante dedicare spazio a quello che ne è per certi versi il progenitore: il Prefetto francese.

Ai fini di una piena comprensione delle particolarità della figura prefettizia francese si rende necessaria una preliminare

puntualizzazione in ordine a due nozioni che rivestono una

particolare importanza nell’ordinamento transalpino. Vengono qui in rilievo i principi di decentralizzazione e deconcentrazione. La decentralizzazione viene spesso fatta coincidere dalla dottrina d’Oltralpe con l’attribuzione di margini di autonomia più o meno ampi a una collettività che si gestisce attraverso consigli elettivi posti sotto il controllo dell’esecutivo; la deconcentrazione si caratterizza invece per l’intervento di una autorità statale ma non centrale241.

In un ordinamento retto da questi due principi, il Prefetto si pone come una tipica forma di deconcentrazione statale, in quanto rappresentante dello Stato entro il territorio del Dipartimento, nominato secondo procedure dettate dalla Costituzione. In base all’ultimo comma dell’articolo 72 della Costituzione francese, infatti, “nelle collettività territoriali della Repubblica il

rappresentante dello Stato è il rappresentante di ciascun membro del governo; è responsabile in materia di interessi nazionali,

241 S. Mangiameli, La rappresentanza territoriale dello Stato nei diversi modelli costituzionali:

Italia, Francia e Spagna a confronto, nella relazione presentata al convegno su «Lo Stato in

periferia e l’assetto del governo regionale e locale», organizzato da Italiadecide alla Camera dei Deputati il 22 ottobre 2012.

147 controllo amministrativo e rispetto delle leggi.” Il corpo prefettizio rinviene disciplina anche in un decreto del Consiglio di Stato del 29 luglio 1964, recante disposizioni quantomeno in parte derogatorie rispetto allo statuto generale della funzione pubblica.

I Prefetti in Francia sono nominati mediante un decreto del Presidente della Repubblica, a partire da una proposta del Primo Ministro e del Ministro dell’Interno. L’assoluta discrezionalità originariamente riconosciuta all’esecutivo nella selezione dei membri del corpo prefettizio, espressione di una concezione

politica dell’istituto, incontra ora alcuni temperamenti: le nomine di soggetti estranei alla carriera prefettizia non possono infatti

attestarsi oltre la soglia di un quinto del totale242.

L’azione del Prefetto si concentra prevalentemente sugli ambiti della politica e dell’amministrazione243 . Per ciò che attiene al

profilo strettamente politico, il Prefetto deve continuamente

mediare tra il potere centrale, gli amministrati e i soggetti di nomina elettiva: all’uopo trasmette le richieste provenienti dal territorio al Ministro competente, all’esito di un’attività istruttoria, di analisi e valutazione. Assicura inoltre all’esecutivo una costante

informazione su eventi e fenomeni della circoscrizione che gli è stata affidata, anche con riguardo ai movimenti che raccolgono consenso presso l’opinione pubblica244. Si avvale delle Forze di

polizia ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico; esegue le decisioni giudiziarie e concorre al controllo di Comuni,

Dipartimenti, delle collettività infraregionali e delle persone giuridiche di diritto pubblico operanti a livello dibattimentale, esercitando una sorveglianza che si estende anche al bilancio. Esso è poi responsabile dell’amministrazione civile dello Stato entro il dipartimento, sia pure con l’esclusione di importanti settori quali la giustizia e il prelievo fiscale. Ricopre peraltro anche un ruolo di primo piano per l’economia dibattimentale, in quanto competente per la ripartizione dei fondi pubblici destinati agli investimenti, oltre che mediatore tra le diverse forze sociali, le imprese e i sindacati.

242 J. Savignac, Les administrations de la France, Misson, 1995.

243 Auby J B-Lucie Cluzel-Métayer, Administrative Law in France in Adminnistrative law of

the European Union: its member states and the United States, Intesentia-Metro, Cambridge,

2012.

244 F. Testa, Istituto prefettizio e riforme di decentramento e deconcentramento in Francia, in

Instrumenta – Rivista di cultura professionale della S.S.A.I., Anno VIII, n. 23, maggio- agosto 2004.

148 La chiave di lettura delle disposizioni che regolano poteri e funzioni del Prefetto transalpino risiede nella necessità di dare coerenza all’azione dello Stato, scongiurando la dispersione degli interventi determinata da una frantumazione delle competenze tra molteplici soggetti. La relativamente recente opzione in favore della

decentralizzazione culminata con l’istituzione delle Regioni e la devoluzione di molti poteri agli enti locali rende ancor più stringente la necessità per lo Stato di disporre di un proprio rappresentante dotato di rilevanti e consistenti attribuzioni.

Come in Italia, la scelta del Prefetto quale punto di riferimento per la gestione del rapporto con i capi dei servizi locali serve a evitare una potenzialmente perniciosa proliferazione dei centri decisionali che andrebbe ad appesantire la gestione della cosa pubblica. L’ordinamento francese ha conosciuto un processo di

regionalizzazione che si è protratto a lungo prima di addivenire a coronamento: fin da subito, però, è stata contemplata la figura del Prefetto di Regione, identificato nel Prefetto del Comune

capoluogo di Regione. Questo funzionario assomma le funzioni proprie di ogni Prefetto con quelle di controllo nei confronti dell’ente regionale. Difficile non scorgere qualche tratto di affinità o talune assonanze con il nostrano Rappresentante dello Stato. Ad accomunare il nostro ordinamento a quello transalpino è la valorizzazione dell’istituto prefettizio come portato del processo di decentramento. Condivisa è anche la concezione del Prefetto quale organo di raccordo e chiusura del sistema245, deputato a ricercare

una sintesi tra i molteplici attori della realtà locale, sia essa la Provincia o il Dipartimento246. Uno stato che intenda investire e

potenziare le autonomie locali deve comunque garantire la propria presenza in periferia: dopo più di due secoli, tanto in Francia quanto in Italia, l’istituto prefettizio fornisce risposta a questa esigenza247.

245 I. Portelli, L’Europa e la governance dei prefetti, in Amministrazione Pubblica – Rivista di

cultura istituzionale dei funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno, n. 4,2007.

246 C. Mosca, Per i prefetti importante è fare bene, in Amministrazione Civile – Rivista del

Ministero dell’Interno, n. 1, 2006.

247 P. Formicola, La funzione prefettizia di promozione della leale collaborazione

interistituzionale per la tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, in Instrumenta–Rivista di

cultura professionale dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Anno VIII, n. 22, gennaio-aprile 2004.

149

CAPITOLO QUARTO: LE PROSPETTIVE