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Prefetto e protezione civile.

dell’Interno, il Capo della Polizia e il Questore.

8. Prefetto e protezione civile.

Il Prefetto, in concorso con i diversi soggetti racchiusi nel comune contenitore del Servizio nazionale di protezione civile e in raccordo con il Dipartimento della protezione civile incardinato nella

Presidenza del Consiglio dei Ministri, si adopera per assicurare la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni e dal pericolo di conseguenze pregiudizievoli scaturenti da calamità naturali220.

Nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge n.225 del 24 febbraio 1992, il ruolo prefettizio è di assoluto rilievo221. L’articolo 14, comma primo, riconosce al titolare

della Prefettura un’importante funzione di programmazione; esso recita: “il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione”.

Il secondo comma aggiunge: “al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il Prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, coordinandosi con il presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello

220 V. Martorano, Le competenze comunali in materia di protezione civile: organizzazione del

servizio ed elaborazione del piano, Halley Editrice, 2004.

221 AA. VV., Il nuovo sistema degli enti territoriali dopo le recenti riforme, Maggioli Editore,

136 provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.” Ai sensi del terzo comma, inoltre, l’autorità prefettizia opera quale “delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio” nell’ipotesi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Si avvale della struttura della Prefettura e degli altri enti e istituzioni tenuti al concorso per l’organizzazione e l’attuazione dei servizi di emergenza (quarto comma).

A dispetto dell’ampiezza e della delicatezza di tali compiti, tuttavia, appare innegabile che le modifiche alla legge n.225/1992 introdotte dal d.lgs. 112/1998, con cui sono state conferite agli enti locali molte attribuzioni in materia di protezione civile in forza del principio di sussidiarietà, abbiano sia pure parzialmente ridimensionato il risalto fino a quel momento riconosciuto al Prefetto dalla disciplina in materia. Prova ne sia la sottrazione al funzionario prefettizio del potere di redazione del piano provinciale di protezione civile, competenza oggi assegnata all’ente Provincia. Nella fase immediatamente successiva al verificarsi di un evento calamitoso, quando ancora non risulta possibile determinarne natura ed estensione e, in ragione di queste, identificare l’autorità competente ad affrontarlo, il Prefetto rappresenta sia per gli enti locali sia per l’opinione pubblica il punto di riferimento

imprescindibile, in quanto deputato ad azionare la macchina dei soccorsi e la mobilitazione delle risorse a disposizione222. Deve

cioè garantire l’avvio tempestivo dei soccorsi, adottare i primi, urgenti, provvedimenti e sovrintendere all’operato delle forze operative per la gestione della situazione emergenziale,

specialmente i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. L’autorità prefettizia, in sostanza, assicura “una sorta di supplenza

222 F. Gandini e A. Montagni, La protezione civile, profili costituzionali e amministrativi, riflessi

137 istituzionale intervenendo ogni qualvolta sia necessario gestire momenti di difficoltà e patologie del sistema223”, in coerenza con la

sua funzione attuale di organo “di chiusura dell’ordinamento”. Qualora la situazione si riveli particolarmente complessa e richieda interventi coordinati da parte di molti attori del sistema di

protezione civile attivi nella provincia, la Prefettura allestisce un Centro di coordinamento dei soccorsi, quale struttura di carattere provvisorio deputata al raccordo e all’armonizzazione delle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza. Al Prefetto è altresì

riconosciuta la facoltà di attivare Centri operativi misti a livello comunale o intercomunale per dare risposta alle concrete esigenze gestionali della calamità. La Prefettura ospita infine una sala operativa verso la quale devono confluire tutti i dati e le

informazioni relative all’evento calamitoso224. Sempre nel rispetto

del principio fondamentale di leale collaborazione, l’autorità prefettizia costituisce tanto la “cerniera” quanto il propulsore delle diverse componenti statali, regionali, provinciali, comunali e financo private che rientrano nel sistema di protezione civile. In chiusura occorre richiamare le funzioni prefettizie in materia di difesa civile. Con “difesa civile” si intende “quel complesso di attività da porre in essere per difendere la popolazione civile da eventi di natura bellica225”, rientranti fra le attribuzioni del

Ministero dell’Interno a mente dell’art. 14 del d.lgs. n.300/1999. Essa rientra dunque nella difesa nazionale: problematiche attinenti alla sicurezza civile si palesano a fronte di crisi interne o

internazionali che pongano a repentaglio l’esistenza stessa dello Stato, ovvero l’incolumità dei cittadini, dei beni e della capacità produttiva nazionale. Il Prefetto è chiamato alla elaborazione di piani provinciali di difesa civile, avvalendosi dell’attività della sala operativa ospitata dalla Prefettura226.

Il Prefetto vanta anche competenze in tema di sicurezza civile, per quanto attiene al disinnesco degli ordigni bellici rinvenuti sul territorio provinciale. In concorso tecnico-operativo con il

223 C. Meoli, voce Prefetto e prefettura, in Diritto on line su www.treccani.it.

224 A. Ragonesi, M. Cerillo, S. Gissara, La nuova protezione civile. Guida pratica per i Sindaci e

gli operatori di protezione civile, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013.

225 C. Meoli, voce Prefetto e prefettura, in Diritto on line su www.treccani.it

226 AA. VV., Il sistema di sicurezza civile italiano, Nuova Cultura Editrice, Quaderni Istituto

138 Ministero della Difesa, attiva gli interventi specialistici ed emana i provvedimenti idonei a presidio della popolazione.