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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’APPLICAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE ASBESTOSI PER GLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DI RCA

DELLA SILICE

DESCRIZIONE CICLO LAVORATIVO

R. Calisti: Il progetto della Regione Marche sul rischio chimico negli ambienti di lavoro- Atti convegno “Prevenzione e protezione da agenti cancerogeni e mutageni”- Modena 15 ottobre

4. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’APPLICAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE ASBESTOSI PER GLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DI RCA

In merito alla corresponsione del premio supplementare asbestosi, previsto dall’art. 153 del DPR 1124/65 (Testo Unico Assicurazione Obbligatoria contro Infortuni e Malattie Professionali), va premesso che il criterio di riferimento per l’applicazione del sovrappremio è quello già cita-to di una esposizione media giornaliera a concentrazioni di fibre di amiancita-to pari a 100 fibre/litro (o 0,1 ff/cc).

Escludendo le condizioni espositive esistenti in passato, essendo tra l’altro trascorsi i termini prescrizionali previsti per esigere il pagamento del sovrappremio asbestosi dalle ditte interes-sate, si riportano alcune considerazioni relative alle condizioni operative attuali.

Innanzitutto, va tenuto conto che oggi negli impianti di trattamento di RCA vi è l’obbligo di adottare tutte le misure e gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente, soggetti ai controlli degli Organi di cui all’’art. 7 del DPR 915/82, come modificato dall’art. 20 del Decreto Legislativo 22/97. In particolare, negli impianti di trattamento di RCA simili a quello esamina-to sono diffuse misure quali interventi atti ad evitare dispersione di fibre di amianesamina-to in atmo-sfera; tra essi, la dotazione di sistemi a perfetta tenuta di tutti i circuiti di trasferimento delle sostanze, l’impermeabilizzazione in asfalto o cemento dei siti ove insistono gli impianti, non-ché il convogliamento delle acque meteoriche in apposite vasche di raccolta, il posizionamen-to delle attrezzature impiegate per il trattamenposizionamen-to (vasche, coclee, nastri trasportaposizionamen-tori) su piat-taforma in cemento armato fornita di cordolo di contenimento e rivestimento delle stesse con piastrelle in gres, l’utilizzo nelle vasche di telo protettivo, la limitazione del tempo di perma-nenza nelle vasche delle sostanze da trattare, l’inaccessibilità dell’area di trattamento al per-sonale non addetto. Inoltre, oggi vi è anche l’obbligo per gli operatori di indossare speciali tute protettive con autorespiratore, di bagnare il materiale prima di prelevarlo manualmente, di tenere in funzione in prossimità delle operazioni la macchina di aspirazione e, alla fine del pro-cesso o del turno di lavoro, di effettuare le operazioni di decontaminazione in apposito box.

La riduzione a livelli accettabili del rischio di esposizione ad amianto del personale adibito a processi di trattamento di RCA è stata accertata nelle attuali condizioni operative anche per l’impianto esaminato, come si evince dai risultati delle analisi di laboratorio prima riportate.

Anche i dati del software Amyant, relativi ai campioni d’aria prelevati durante il processo di inertizzazione di rifiuti contenti amianto, riportano dal 1995 valori notevolmente inferiori al limite di 0,1 ff/cc.

5. CONCLUSIONI

Prima dell’entrata in vigore della normativa specifica nazionale riguardante l’esposizione pro-fessionale al rischio amianto, le operazioni potenzialmente pericolose effettuate dal persona-le operante nell’ambito della raccolta, trasporto e trattamento di RCA sono state condotte pre-sumibilmente senza l’adozione di misure di prevenzione e protezione. Pertanto, vi può essere stata un’esposizione ad amianto delle figure interessate fino all’anno in cui sono state impo-ste alle aziende rigide procedure per lo svolgimento in sicurezza di tali lavorazioni. Pur consi-derando quanto previsto dal Decreto legislativo 277/91 e dalla Legge 257/92, è ragionevole ipotizzare che le operazioni comportanti il contatto con materiali contenenti asbesto siano state eseguite correttamente solo con l’emanazione del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.94. Di conseguenza, si può presumere almeno fino al 1994 la sussistenza di concrete condizioni di esposizione ad amianto delle figure adibite alla raccolta, trasporto ed inertizza-zione di RCA.

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Oggi, a differenza del passato, vi è l’obbligo di adottare tutte le misure e gli accorgimenti pre-visti dalla normativa vigente, con conseguente riduzione del rischio d’esposizione ad amianto a livelli accettabili. Ciò viene confermato, negli impianti di trattamento di RCA, dai risultati delle indagini strumentali citate nel presente lavoro, ma può essere esteso anche alle attività di raccolta e trasporto, nonché di conferimento in discarica controllata di RCA, tenendo conto sia delle considerazioni già espresse in precedenza, che dei risultati di un altro studio effet-tuato in merito (Berri A., 1997).

In definitiva, ferma restando la necessità di effettuare caso per caso una approfondita analisi del processo di lavorazione e delle misure di prevenzione e di protezione adottate, si ritiene che per le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di RCA, se le lavorazioni sono svolte con competenza e con mezzi e materiali adeguati, con l’adozione di tutti gli accor-gimenti previsti dalla normativa vigente, non ricorrano le condizioni per il pagamento del sovrappremio asbestosi.

BIBLIOGRAFIA

D. Bellomo, S. Casini: Amyant: banca dati sulle concentrazioni di amianto negli ambienti di lavoro (software), 1998, Edizione INAIL.

A. Berri: Valutazione dell’aerodispersione di fibre durante il conferimento in discarica control-lata di rifiuti contenenti amianto, Atti di “L’amianto: dall’ambiente di lavoro all’ambiente di vita. Nuovi indicatori per futuri effetti” a cura di C. Minoia, G. Scansetti, G. Piolatto, A. Massola - Fondazione S. Maugeri, IRCCS, 1997, Pavia.

Decreto Interministeriale 13 Marzo 2003: Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in G.U. n. 67 del 21 marzo 2003.

Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici duran-te il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, in G.U. n. 200 del 27 ago-sto 1991.

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Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche di applicazio-ne dell’art.6 comma 3 e dell’articolo 12 comma 2 della legge 26 marzo 1992 n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto, in G.U. n. 220 del 20 settembre 1994

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Legge 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto, in G.U. n. 87 del 13 aprile 1992.

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E. Della Penda*, M. Mecchia**

* INAIL - Direzione Regionale Umbria - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

** INAIL - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

RIASSUNTO

Sono state effettuate indagini per l’accertamento del rischio silicosi nella fase di scavo e pre-rivestimento in quattro gallerie stradali. I risultati analitici evidenziano differenze complessi-vamente modeste relaticomplessi-vamente alla presenza di quarzo nelle polveri respirabili campionate durante lo scavo delle diverse formazioni geologiche incontrate, che hanno compreso litotipi calcarei, marnosi, arenacei e argillosi. Lo scavo effettuato con l’uso di esplosivo ha comporta-to valori di esposizione significativamente superiori rispetcomporta-to al mecomporta-todo di scavo meccanico. Non sono emerse differenze di esposizione particolarmente rilevanti fra le varie mansioni della

“squadra tipo”, con valori generalmente compresi fra 0,05 e 0,08 mg/m3. Fanno eccezione i capisquadra e gli addetti alle macchine di perforazione, la cui esposizione media è risultata superiore a 0,1 mg/m3.

SUMMARY

This report examines the exposure to respirable crystalline free silica in driving works of four tunnels in Umbria. Data shows few differences among personal exposure levels for people working at the banks through limestone, sandstones and claystones. Blast ditching has pro-duced personal exposure levels to silica dusts higher than those generated by mechanical drilling. Moreover, among the workers, the foreman and the driller have shown greater expo-sure values.

1. INTRODUZIONE

Le operazioni di scavo in ambienti di lavoro sotterranei, come le gallerie stradali, sono origine di rilevanti volumi di polveri. Questo articolo si basa sulle indagini svolte nell’ambito dell’ac-certamento del rischio silicosi ai fini assicurativi istituzionali dell’INAIL, durante lo scavo di quattro gallerie stradali realizzate in provincia di Perugia.

La particolare realtà lavorativa, in sotterraneo e con un ciclo di lavoro costituito da una sequenza di operazioni spesso interrotta da eventi imprevisti, ha reso necessaria, al fine di pro-durre un campione significativo di dati di esposizione a silice libera cristallina, la realizzazio-ne di un numero cospicuo di sopralluoghi e di misure di polverosità rispetto a quello normal-mente richiesto per le attività industriali con ciclo lavorativo routinario. Le indagini per l’ac-certamento del rischio silicosi in galleria hanno, quindi, portato alla raccolta di numerosi dati e consentito la rappresentazione di un articolato quadro dell’esposizione dei lavoratori alla sili-ce respirabile.

2. MATERIALI E METODI