• Non ci sono risultati.

METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER I LABORATORI

DELLA SILICE

G. Ripanucci: Guida metodologica per l’accertamento del rischio silicosi, Edizioni INAIL - -Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, Roma 1992

2. METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER I LABORATORI

Per la valutazione del rischio chimico dei laboratori ARPAL è stato seguito un metodo di anali-si definito da un percorso articolato in diveranali-si punti, così da conanali-siderare in modo esaustivo tutti gli aspetti relativi alla manipolazione di agenti chimici pericolosi in accordo alla normativa vigente.

In riferimento al rischio chimico derivante dalla manipolazione di agenti chimici pericolosi cia-scun laboratorio/linea analitica è stato analizzato singolarmente dal momento che tale unità poteva essere considerata titolare del procedimento analitico per le determinazioni richieste di volta in volta dai diversi committenti. Per ciascun laboratorio è stata compilata una scheda dati dei diversi agenti chimici con informazioni relative alla classificazione in ordine alla pericolo-sità, alle quantità in uso, alla frequenza e alla durata dell’utilizzo nonché alle condizioni del-l’utilizzo stesso (in ciclo chiuso, sotto cappa aspirante, su bancone, ecc.).

Nei casi d’utilizzo di agenti chimici non classificati in ordine alla pericolosità, e per i quali non sussiste un limite di esposizione professionale, non si è proceduto alla valutazione del rischio dal momento che tali agenti non ricadono nel campo di applicazione della norma. Si precisa che, sulla base delle informazioni raccolte, non sono stati individuati agenti chimici sprovvisti di classificazione in ordine alla pericolosità, o non correlati ad un limite di esposizione profes-sionale, che, per le modalità con cui venivano manipolati, potessero costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Infatti, il D.L.vo 25/2002 comprende nel proprio campo di applicazione gli agenti chimici classificati come pericolosi secondo il D.L.vo 52/97 e secondo il D.L.vo 285/98 sostituito dal D.L.vo 65/2003, gli agenti chimici ai quali è assegnato un limite di esposizione professionale oppure gli agenti chimici che possono comunque presentare dei rischi in ordine alla salute ed alla sicurezza di chi li manipola; i restanti agenti chimici, inclu-dendo anche quelli che sono classificati come pericolosi soltanto per l’ambiente, risultano estranei al campo di applicazione della norma.

Utilizzando le informazioni riportate nella scheda dati, è stata effettuata una stima prelimina-re del rischio applicando l’algoritmo proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana.

Per algoritmi di valutazione si intendono dei procedimenti di analisi che, attraverso indici numerici correlati ai parametri che caratterizzano il rischio, consentono di poter esprimere un giudizio circa l’entità del rischio stesso. A seguito dell’emanazione delle ultime norme relative al rischio chimico, organismi pubblici e privati hanno definito alcuni di questi algoritmi per

sti-A

ATTTTII 4° SSEEMMIINNAARRIIOO DDEELLLLAA CCOONNTTAARRPP

82

mare quando, in una specifica attività lavorativa, il livello di rischio può essere considerato moderato o meno.

Al fine di verificare la coerenza dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione dell’algoritmo sopra citato, è stato utilizzato, per il laboratorio campione di cromatografia liquida, anche l’al-goritmo proposto dalla Regione Piemonte: si ritiene interessante rilevare che i risultati otte-nuti dall’elaborazione mediante i due differenti metodi hanno manifestato una sostanziale uni-formità in numero e tipologia di sostanze associate ad un livello di rischio non basso.

Si evidenzia che, in questa prima fase del metodo, si è deciso di sostituire la terminologia pro-posta dai succitati algoritmi di valutazione per quanto attiene l’individuazione del livello di rischio finale; in particolare la definizione di livello moderato è stata sostituita con quella di livello basso dal momento che l’obiettivo del gruppo di studio prevede soltanto alla fine del percorso di valutazione la possibilità di definire un livello di rischio moderato o meno secondo quanto indicato dal D.L.vo 25/2002. Pertanto l’applicazione dell’algoritmo stesso, nel caso in cui si ottenga un livello di rischio basso, può identificarsi con la giustificazione prevista al co.5 dell’art. 72-quater per la quale può essere ritenuta non necessaria una valutazione del rischio maggiormente approfondita.

Nella tabella 1 seguente sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi della scheda dati relativa alla cromatografia liquida per quanto riguarda gli agenti chimici che hanno determinato un livello di rischio non basso.

Tabella 1: Risultati dell’analisi preliminare per la cromatografia liquida

Agente Chimico Condizione di rischio Piemonte Condizione di rischio Emilia et al.

Diclorometano Rischio superiore a basso Rischio superiore a basso

Cicloesano Rischio superiore a basso Rischio superiore a basso

Sudan I Rischio superiore a basso Rischio superiore a basso

Sudan II Rischio superiore a basso Rischio superiore a basso

Dimetilsolfossido Intervallo di incertezza Rischio basso

Idrochinone Rischio basso Intervallo di incertezza

Da quanto sopra si rileva una notevole uniformità fra i due algoritmi; ciononostante, analiz-zando i criteri di giudizio presenti nei due procedimenti, la scelta è stata rivolta all’algoritmo proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana in quanto, a giudizio degli scri-venti, manifesta una maggiore coerenza soprattutto in considerazione delle attività che ven-gono effettivamente svolte all’interno dei laboratori di analisi. In particolare, nell’algoritmo del Piemonte viene assegnato un peso decisamente non trascurabile al danno causato dall’in-gestione dei vari agenti chimici; tale situazione, in considerazione delle quantità di agenti

chi-A

ATTTTII 4° SSEEMMIINNAARRIIOO DDEELLLLAA CCOONNTTAARRPP

84

mici in uso, della tipologia di utilizzo degli stessi e, non da ultimo, del livello di formazione del personale adibito, risultava, secondo le considerazioni degli scriventi, sovrastimata.

A questo punto si è in grado di evidenziare il raggiungimento dell’obiettivo principale che con-siste nel fatto che, degli oltre cento agenti chimici indagati, soltanto cinque necessitano di una valutazione maggiormente dettagliata.

Come già anticipato, l’applicazione dell’algoritmo costituisce uno dei punti del percorso di valutazione. Per gli agenti chimici relativamente ai quali l’applicazione dell’algoritmo ha indi-cato un livello di rischio basso, si è ritenuto non necessario procedere ad una valutazione ulte-riormente dettagliata del rischio (applicazione art. 72 - quater, co. 5, D.L.vo 25/2002) e si ritengono valide le misure generali di tutela.

Per gli agenti chimici relativamente ai quali l’applicazione dell’algoritmo ha indicato un livello di rischio non basso, è stata effettuata una successiva valutazione del rischio maggiormente dettagliata soprattutto in ordine alle quantità, alle frequenze d’utilizzo e ai tempi d’esposizio-ne. Tale valutazione, che può essere assimilata a un giudizio esperto, è stata supportata dalle matrici del rischio proposte dal Professore Teresio Valente. In particolare la valutazione pren-de in consipren-derazione: le proprietà pericolose pren-degli agenti chimici e le relative informazioni sulla salute e sicurezza; il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; la quantità degli agenti e le cir-costanze nelle quali si svolge l’attività; i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; le risul-tanze di eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; le attività per le quali è pre-vedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possano provocare effet-ti nocivi per la salute e la sicurezza anche dopo aver adottato tutte le misure tecniche disponi-bili; il rischio derivante dall’esposizione combinata a più agenti chimici pericolosi. In questo modo ciascuno dei diversi parametri sopra citati viene raccolto in intervalli estremamente ristretti e gli viene assegnato un punteggio sulla cui scorta può essere pronunciato un giudizio in termini di livello di rischio.

Sempre in riferimento al laboratorio campione, l’applicazione di questa seconda fase di valutazione ha determinato una condizione di rischio non basso soltanto per due dei cin-que agenti chimici evidenziati nella fase precedente (algoritmo). Gli agenti chimici per i quali si configura ancora una condizione di rischio non basso sono il diclorometano e il cicloesano.

A questo punto, si è in grado di distinguere gli agenti chimici alla cui manipolazione e impiego possono essere associati i livelli di rischio basso, ricadendo ancora nel co.5 dell’art.

72-quater per il quale non si ritiene necessaria una valutazione maggiormente dettagliata del rischio. Per gli agenti chimici per i quali si evidenzia un livello di rischio superiore al basso, viene invece richiesta la misura dell’esposizione dei lavoratori da effettuarsi secon-do metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell’Allegato VIII del D.L.vo 25/2002.

Il livello d’esposizione può quindi essere raffrontato al limite d’esposizione professionale e, sulla scorta di tale raffronto, il rischio associato può essere ritenuto moderato o non moderato.

Per gli agenti chimici con un livello di rischio moderato si riterranno sufficienti le misure gene-rali di tutela, secondo quanto previsto al co. 2 dell’art. 72-quinquies

Per gli agenti chimici caratterizzati da un livello di rischio non moderato dovranno essere messe in atto le disposizioni previste dagli artt. sexies, septies, decies, 72-undecies.

Il percorso di valutazione fin qui illustrato è riportato nella Figura 1 di pagina seguente.