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CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELL'ARTE DEL RAPPORTO INAIL-PATRONATI, ALLA LUCE DELLA

DELIBERA CDA N°47 DEL 14 FEBBRAIO 2002 (*)

(*) divenuto nuovo protocollo INAIL/Patronati firmato il 28-06-2002

Vittoria Repetto*, Giampietro Meinero**

*Dirigente Medico di I Livello Sede INAIL Savona

** Presidente Co. Co. Pro. INAIL Savona

Premessa

Negli ultimi anni, diversi importanti pronunciamenti hanno ribadito e confermato l'importanza della tutela dei diritti dei lavoratori in caso di infortunio e di malattia, nonché la funzione sociale dei Patronati per rendere esigibile tale diritto.

La Corte Costituzionale ( sent.n.36/2000) nonché la Corte di giustizia europea, con sentenza del 22 gennaio 2002 hanno posto fine al tentativo di porre in discussione il ruolo costituzionalmente necessitato dell’INAIL nell’ambito della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, tentativo posto in essere con il dichiarato intento di aprire al mercato assicurativo delle imprese private la gestione degli indennizzi in caso di eventi pregiudicanti la capacità professionale dei lavoratori.

Sempre in ordine alla legittimità e importanza è intervenuta, prima, autorevolmente la Corte Costituzionale con sentenza n°42/2000, affermando che "Agli Istituti di patronato e di assistenza sociale – enti di diritto privato, secondo l’art.1 della legge 27 marzo 1980, n. 112 - costituiti e gestiti da associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano prova di potervi provvedere con mezzi adeguati (art.2, primo comma, del decreto n. 804 del 1947), spetta l’esercizio dell’assistenza e della tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi,…………." e, poi la Legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.) la quale In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilita'.

E' in tale contesto che il C di A Inail, considerando il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 29 settembre 1993, che gestisce i rapporti tra l’Istituto ed i Patronati;

inadeguato a disciplinare detti rapporti e, soprattutto, ad esprimere appieno il valore che l’Istituto annette al ruolo dei Patronati; ha deliberato un nuovo protocollo d'Intesa , raccogliendo le osservazioni scaturite da un lungo monitoraggio con gli stessi Enti di Patronato formalizzate con la firma delle parti di questi giorni.

Punti salienti del protocollo rilevanti sono:

• Perfezionare il metodo del confronto come obiettivo, per una più incisiva e qualificata azione di prevenzione dei rischi professionali e di tutela dei diritti degli assicurati:

• Adeguare l'azione dell'INAIL - e dei Patronati - all'evolversi del quadro istituzionale del Paese, che dovrà essere valorizzato, attraverso il nuovo ruolo dei Comitati consultivi dell'Istituto,

• Consultazione come prassi della collaborazione tra le parti, estendendola - oltre che alle tematiche istituzionali di riforma della tutela, anche agli indirizzi, linee guida, e, in generale, a tutte le iniziative ed istruzioni che possano incidere sulla qualità della tutela e dei servizi

• Valorizzare momenti di confronto a livello locale su problematiche evolutive o di particolare criticità;

• Specifica rilevazione dell'andamento delle collegiali quale espressione di criticità operative ovvero di difformità interpretative.

• Procedure trasparenti e condivise per la presentazione delle domande di MP tabellate e non;

• Collaborare per la creazione di strumenti di monitoraggio delle malattie emergenti, anche al fine di garantire, per questa via, una loro costante partecipazione alla costruzione del sistema di rilevazioni dell'articolo 10 del decreto 38/2000 e l'utilizzazione del relativo Registro.

• Comunicazioni in merito a revisioni attive

• Collegiale di composizione informale dei casi controversi

• Convenzione INAIL/INPS

La convenzione come si sottolinea in premessa, non può che aprire nuovi spazi di tutela, è da un lato figlia di un quadro socio politico che ha trovato nel D.Lgs n°

38/2000 la sintesi di una radicale riforma all’approccio prevenzione-tutela-riabilitazione.

Viene chiesto alle parti una nuova collaborazione che pur mantenendo distinti i ruoli, introduce una inedita e più avanzata azione di tutela.

Considerazioni sul nuovo protocollo

La delibera CdA n° 47 del 14 Febbraio 2000 divenuta "nuovo protocollo di intesa INAIL/Patronati" firmato il 28-06-2002 costituisce per tutti i soggetti coinvolti uno straordinario nuovo strumento di lavoro.

Nuovo, non soltanto perché sostituisce quello siglato nel 1993, ma nuovo sia per concezione, sia per estensione di contenuti recependo le novità legislative intervenute nel decennio trascorso.

Esso sostanzialmente prevede un triplice momento di regolazione dei rapporti tra le parti (INAIL/Patronati)

Il primo, che possiamo definire tradizionale, si riferisce alle attività istituzionali storiche riguardanti l'indennizzo del lavoratore.

Su questo terreno le novità non sono poche; la speciale attenzione per l'indennizzo del danno biologico, il trattamento delle documentazioni, i comportamenti procedurali in caso di conflitto INPS/INAIL, la tipologia e la frequenza delle informazioni e l'accesso ai servizi.

Il secondo, è afferente ai nuovi compiti istituzionale affidati all'INAIL in particolare

riabilitazione e della rioccupazione adeguata del lavoratore divenuto disabile a seguito di infortunio o Malattia Professionale.

In questo nuovo ruolo dell'INAIL anche l'Istituto di Patronato assume una più diversificata specificità con l'allargamento dei suoi compiti istituzionali nel campo della sicurezza e igiene del Lavoro (art.24 D.Lgs.626/94) (1) nel campo sanitario (art.8 Legge 152/2001) (2) e nel collocamento dei disabili (Legge 68/99)

Il terzo e più innovativo terreno di rapporto bilaterale è individuato come sussidiario all'attività istituzionale dell'INAIL e impegna il Patronato più direttamente sulle possibili opportunità correlate all'applicazione dell'art.10 della legge 152/2001(3)

(1) (art.24 D.Lgs.626/94)

(Informazione, consulenza, assistenza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro…..

(2) (art.8 Legge 152/2001)

(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

• il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

• il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

• il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;

• il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Banco di prova dell'intesa, sarà, la reale e concreta attuazione a livello locale poiché è evidente che senza una reale collaborazione fra le parti, nella chiarezza dei ruoli, il protocollo resterà lettera morta.

Come in ogni intesa vi sono impegni reciproci, ed è appunto sul rispetto di tali impegni che si misurerà la volontà di adeguare i contenuti dell'intesa alle specificità locali.

Saranno quindi le intese a livello territoriale a cogliere meglio le potenzialità esistenti, sollecitarne nuove .

Nei vari punti dell'intesa si coglie l'esigenza di una precisa pianificazione degli obiettivi, monitorare i risultati, individuazione delle non conformità.

Nell'intesa viene con chiarezza definito il livello di competenza dell'impegno assunto, a titolo di esempio è evidente che sul terreno dell'informazione relativo alla tempestiva pubblicazione delle circolari e di ogni altra normativa utile per l'espletamento dell'attività di assistenza e tutela, è un impegno del livello centrale dell'istituto, non altrettanto sono gli impegni in ordine alla "comunicazione"

(3) legge 152/2001 Art.10 (Attività diverse)

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

L'Istituto si è impegnato a rivedere le comunicazioni dei provvedimenti, assicurandone la massima chiarezza e completezza.

Questa questione è si un problema di procedure ma è altrettanto evidente che è un problema che va al di là delle procedure ed investe la volontà dei singoli (medici, operatori, impiegati, ecc.)

Vi è quindi una duplice esigenza, una procedura diversa e una intesa a livello locale che definisca una metodologia finalizzata all'obiettivo.

Assume straordinario impegno a livello locale il punto sul quale l'istituto si impegna, in sola presenza del mandato, ad inviare al Patronato delegato per ogni singolo caso patrocinato, tutte le copie dei provvedimenti emessi, la copia della denuncia di infortunio o della denuncia di malattia professionale, i dati salariali, gli elementi di base sui quali sono calcolate le prestazioni ed altro, senza che il Patronato debba chiedere nulla di specifico.

Un ulteriore impegno a livello locale, che come dicevamo prima attiene molto alla sfera dell'impegno dei singoli è quello relativo alle malattie professionali non tabellate.

In questo caso, viene confermato quanto l'INAIL già autonomamente con proprie determinazioni si era assunto, ovvero l'onere di fornire all'interessato e al Patronato da esso delegato, adeguato sostegno nella dimostrazione del nesso di casualità fra la malattia e la attività svolta.

In realtà come la nostra, vi sono i presupposti per una piena realizzazione degli impegni, che non sono solo dell'istituto ma che richiamano anche i Patronati ad un rinnovato impegno professionale dei propri operatori e medici.

PROFILI DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DERIVANTE

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