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LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO COMPETENTE

Giancarlo Umani-Ronchi Università di Roma La Sapienza

La normativa comunitaria1 circa il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. recepita nel nostro Paese, consente di formulare nuove ipotesi di responsabilità professionale riguardanti il personale tecnico addetto alla sicurezza e alla vigilanza, con particolare riferimento al medico incaricato di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività pubblici2

Di particolare interesse, ancor prima dei più recenti e noti decreti legislativi 277/91 e 626/94 e loro successive modifiche ed integrazioni, sono le disposizioni di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 relativo alle "norme generali per l'igiene del lavoro”

dove troviamo per la prima volta, ampio riferimento alla figura del medico competente

o privati.

3

1Ci si riferisce in tale contesto al D.Lgs. n. 626/94 avente per oggetto l'attuazione delle direttive CEE nn.

89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 "riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e al più recente D.Lgs. n. 242/96 che al primo apporta modifiche ed integrazioni talvolta anche di carattere sostanziale.

Tale decreto, recependo appieno la normativa comunitaria precedentemente indicata detta, tra le altre, norme unitarie in materia di tutela dei lavoratori dai rischi professionali, ricollegandosi così nei contenuti a quanto già statuito con il D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991, di attuazione delle direttive n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 e 88/642, "in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro".

2 "1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (n.d.r.: lavoratori a domicilio), nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. ... omissis..." (art. 1, Campo di applicazione, D.Lgs. 626/94).

3 L’art. 33, inerente le visite mediche:

"Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

L'Ispettorato del lavoro3 può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori".

. Tale qualifica sottolinea quanto meno la necessità di un controllo di

elevata professionalità delle diverse fattispecie sottoposte a verifica che, stante la multiformità del rischio in azienda, non di rado si estende oltre i compiti inerenti la mansione specifica. Anche in relazione al fatto che la legge (vedi artt. 34 e 35, D.P.R.

303/56)4

Viene qui confermata, come anche da successiva interpretazione giurisprudenziale, l'analogia, a fini di prevenzione e tutela (anche assicurativa), tra lavorazioni diverse ma comunque responsabili del medesimo rischio lavorativo e ciò indipendentemente da ogni tabellazione che nella specie svolge un ruolo necessario e importante, ma pur sempre di mero orientamento data la rigidità del barème di cui al DPR 303/56 che, con solo 57 voci, non consentiva certo di prevedere tutti i possibili aspetti del rischio lavorativo in azienda. L’impegno alla massima professionalità deriva anche dal fatto che il datore di lavoro e quindi il medico competente (ex art. 2087 c.c.

, impone non pochi obblighi circa i lavoratori destinatari delle visite.

5) devono in ogni modo “tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro l’integrità fisica dei lavoratori”. Ricordiamo che la particolare qualifica di competente, di natura squisitamente giuridica, nasce in conseguenza di uno specifico incarico così come previsto all’art. 46

Se, e ancor prima delle modificazioni di cui al testo normativo integrato, secondo quanto disposto da specifica circolare

, D.Lgs. 626/94, che nel merito stabilisce: “il datore di lavoro nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente”.

7, l'intervento del medico competente è richiesto "... solo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la legislazione precedente (o anche quella di futura emanazione) faccia espressa previsione dell'intervento del medico competente…”, é evidente che siffatta delimitazione ai soli casi previsti dall’art. 16 del D.Lgs 626/94, è alquanto riduttiva e inaccettabile. Notevoli, in proposito, le perplessità d’ordine deontologico ma più in generale anche e soprattutto del diritto positivo8. Tali considerazioni, già espresse in precedenti occasioni9, si ricolegano ai principi ispiratori dello stesso D.Lgs. 626/94 che ha per oggetto l’igiene sui luoghi di lavoro e intende pertanto: a) realizzare compiutamente condizioni di lavoro sicure e psicologicamente accettabili; e, pertanto, b) contrastare l'insorgenza degli eventi dannosi a questo riconducibili, dettando norme di comportamento igienicamente corrette e cioè idonee a promuovere, mantenere e potenziare lo stato di salute della collettività10

4 "I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella4, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo precedente. Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali... e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti".

5 Art.2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

6 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

7 Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Circolare 7 agosto 1995, n. 102/95. Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

8 Bonaccorso L., Spiridigliozzi S.: L’attività di medico competente nella valutazione del rischio da lavoro.

Considerazioni medico-legali a margine del D.Lgs. 626/94. Zacchia, 69:19, 1996.

9Cfr: La attività del medico competente e del medico addetto alle funzioni di vigilanza sui luoghi di lavoro: profili di responsabilità professionale (Umani Ronchi G., Bolino G. e Bonaccorso L.) Riv.Inf.Mal.Prof. 4, 519, 1998. Tutti i compiti del medico competente (Umani-Ronchi G., Bolino G. e Bonaccorso L.). Polizia Sanitaria, 8, 38,2000

.

10 D’altro canto, il dovere di aggiornamento scientifico del medico competente deriva non solo da obblighi deontologici ma deve essere tanto più rigoroso qualora si consideri la naturale lentezza dell’evoluzione giuridica e legislativa rispetto a quella scientifica e tecnologica, con

Pertanto, riteniamo che la corretta interpretazione di cui al combinato disposto degli artt. 4 ("il datore di lavoro nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente") e 16 ("La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente") del D.Lgs. 626/94 sia ben diversa da quella data in sede ministeriale e faccia invece riferimento, con ben più ampio respiro e ragione, alle numerose norme (circa 300) sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro11

Quanto stabilito all’art. 2, D.Lgs. 626/94, che individua. in un ristretto e ben definito numero di professionalità specialistiche, le figure professionali autorizzate

.

12

D’altronde, nel merito di una pluridisciplinarietà di intervento che coinvolge direttamente ed in prima persona anche il datore di lavoro ed il lavoratore, molto articolato pare il complesso dei compiti che, nell’insieme, costituiscono la sorveglianza sanitaria e l’attività di medico competente così come intese, rispettivamente, dagli artt.

16 e 17, del D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche e integrazioni [tabelle 2 e 3]

a svolgere la predetta attività, ha subito un recente ampliamento con la previsione dell’

del D.Lgs.53/2000 (art.44) in favore dei dirigenti medici della Polizia di Stato e della Legge n.1/2002 (art. 1 bis) e degli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.

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particolare riferimento alla tecnologia delle lavorazioni industriali (Tribunale di Torino, 20.6.77, convalidata in Cassazione il 21.6.79).

11 Vedi anche al riguardo: Codice di sicurezza del lavoro, a cura di Remo Zucchetti. Buffetti, Roma, 1995 e Codice del rapporto di lavoro subordinato, a cura di Carmine Bonaccorso. Buffetti, Roma, 1997.

12 “ …. Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 27712;

… omissis…”

13 Art. 16. Contenuto della sorveglianza sanitaria:1. La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.2. La sorveglianza di cui al comma 1 é effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

14 Art. 17 Il medico competente.

1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16; d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.

Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli

Sulla base della normativa riportata in nota, vediamo ora quali sono i risvolti medico legali di maggiore interesse per l'individuazione di possibili ipotesi di responsabilità professionale nell’attività di medico competente, tenendo conto del fatto che in passato (DPR 27.4.55, n. 547; DPR 7.1.56, n. 164; DPR 19.3.56, n. 303) la tendenza era quella di attribuire al datore di lavoro una responsabilità oggettiva volta a proteggere il dipendente anche contro gli infortuni derivanti da sua imperizia, imprudenza o negligenza, non solo nel corso di manovre o comportamenti per così dire ordinari ma anche nei confronti di tutte le altre ipotesi di attività o comportamenti anormali e comunque prevedibili15

sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art. 15;m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo14;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente, qualora esplichi attività di vigilanza.

15 Col D.Lgs. 626/94 scompare, difatti, la presunzione di colpevolezza incondizionata del datore di lavoro responsabile - spesso solo sulla carta - di ogni eventuale danno alla persona del lavoratore suo dipendente, per il quale, tuttavia, aumentano gli obblighi di informazione del personale esposto ai rischi specifici: una volta assolti tali obblighi spetta al lavoratore stesso prendersi cura della propria salute con responsabilità personali su tutto ciò ricada nella sua competenza o sotto la sua cura. Il datore di lavoro deve in tal senso istituire, obbligatoriamente, un servizio di prevenzione e protezione dai rischi ponendovi al vertice un responsabile "in possesso di attitudini e capacità adeguate" (art. 2, co. 1, lett. e, D.Lgs. 626/94). Il predetto servizio è dato dall’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi, interni o esterni all’azienda (art. 8), finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali con riferimento alle specifiche esigenze della singola attività imprenditoriale e produttiva. Il servizio anzidetto tende, tra l'altro, (art. 9):

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive... [n.d.r., per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro];

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 [n.d.r. riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi];

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 [n.d.r., informazione dei lavoratori].

.Va innanzi tutto che la medicina del lavoro oggi é sempre più proiettata verso la prevenzione delle patologie che nel lavoro trovano

esclusiva, prevalente o comunque significativa etiologia e/o patogenesi. Prevenzione volta soprattutto ad impedire l’insorgenza della tecnopatia (prevenzione primaria), piuttosto che a limitarne l’evoluzione (prevenzione secondaria) e le complicanze (prevenzione terziaria), attraverso l’analisi e la più approfondita conoscenza del rischio lavorativo. Tant’è che, allo stato, la principale applicazione della medicina del lavoro è proprio quella svolta dal medico competente e cioè combattere le cause delle malattie e degli infortuni del lavoratore attraverso una maggiore salubrità e sicurezza del suo ambiente lavorativo.

I criteri di valutazione di eventuali ipotesi di responsabilità professionale dovranno essere improntati a maggiore rigore, con riguardo al ‘criterio delle condizioni soggettive’ per il quale la colpa professionale deve essere giudicata non già in modo astratto bensì in maniera aderente alle qualificazioni professionali del medico: infatti “la responsabilità da imperizia grava più sul medico specialista che sul medico generico quando l’errore verte su di un campo professionale specifico”16

Come abbiamo avuto modo di puntualizzare in altra sede

. Proprio per questo l’igienista e il medico legale, di recente ammessi alle funzioni di medico competente, dovranno approfondire quelle particolari tematiche (in particolare la prevenzione) che attualmente non fanno parte del loro bagaglio culturale che in misura limitata, ciò al fine di intervenire a tutto campo e nel modo più incisivo nei molteplici aspetti ti tale attività.

17,la delimitazione e la specificazione dei compiti e, quindi, degli obblighi posti a carico del medico competente consente di delineare ipotesi di colpa specifica nel momento in cui questi venga meno alle precise indicazioni contenute nelle norme che disciplinano il proprio campo di applicazione. Le classiche figure dell’imperizia, della negligenza e dell’imprudenza, consentono di riconoscere la cosiddetta colpa generica .E’ evidente che in caso di colpa generica (soprattutto con riferimento all’imperizia) la valutazione dovrà essere effettuata in maniera aderente al singolo caso concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di tempo e di luogo nonché delle modalità proprie dell’operato attivo e/o omissivo del medico, sulla base di molteplici e spesso controverse considerazioni circa le effettive ‘regole di condotta’ indicate dalla più moderna scienza medica in relazione alla specifica fattispecie, basandosi altresì sulla comparazione dell’operato del medico con una astratta media preparazione professionale in un dato campo applicativo, tenendo conto dell’art. 2236 c.c. per il quale il medico risponderà del suo operato imperito soltanto nei casi di dimostrata colpa grave18

Il controllo e la repressione della violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro può rappresentare una violazione di tipo amministrativo ma anche di interesse penalistico; la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla legge configurano, nella maggior parte dei casi specifici reati di natura contravvenzionale

, nonché su criteri probabilistici e biostatistici nell’analisi del nesso causale. Al contrario, l’accertamento della colpa specifica di solito non lascia adito a dubbi in relazione al caso concreto, tenuto conto soprattutto di quella particolare “inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”

(art. 43 c.p.). .

19

Mentre in sede penale la responsabilità è individuale (art. 27 Costituzione) ed il medico risponde personalmente del proprio operato, in sede civile il problema è ben

.

16 Puccini C.: Istituzioni di Medicina Legale. Casa Editrice Ambrosiana. Milano, 1995, p. 1018.

17 Cfr. nota n.9

18 Il significato dell’art.2236 cc. è andato stemperandosi negli anni: la Cass. ha definito quali siano i casi di speciale difficoltà limitandoli a quelli che trascendono dalla preparazione professionale medica (Cass.11 aprile 1995 n.4152), ove il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o dibattuto in riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass.12 agosto 1995 n.8845).

19 Contravvenzioni commesse dal medico competente. ex art. 92, D.Lgs. 626/94: “ Il medico competente é punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86 comma 2-bis.

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3”.

più complesso in rapporto alle diverse fattispecie giuridiche che si instaurano fra il prestatore d’opera professionale (il medico) ed il danneggiato, tra il danneggiato e l’eventuale datore di lavoro del medico tenuto conto delle possibili situazioni di dipendenza o libero professionali che lo interessano e che comportano una responsabilità contrattuale (artt. 117620, 121821 e 2236 c.c.)22 o una responsabilità extracontrattuale, (art. 2043 c.c23.)24

20 Diligenza nell'adempimento. - Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

21 Responsabilità del debitore. - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

21 Responsabilità del debitore. - Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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