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Funzione e natura giuridica dell'attività professionale del medico competente

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL "MEDICO COMPETENTE" E LA RECENTE EVOLUZIONE

2. Funzione e natura giuridica dell'attività professionale del medico competente

La legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro attribuisce un ruolo teleologicamente significativo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che dovrebbe essere realizzata, principalmente, con la periodica ispezione dei luoghi di lavoro e con il controllo preventivo e continuativo dello stato di salute dei lavoratori, effettuato anche da personale medico particolarmente qualificato in materia.

Infatti, l'art. 3 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 prevede, tra le misure generali di tutela, anche "il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici" e

"l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona" (lett. l. ed m.).

La sorveglianza sanitaria, in materia di sicurezza sul lavoro è definita come il complesso degli interventi di competenza medica, diretti a valutare il rapporto esistente tra lo stato di salute del lavoratore e l'ambiente nel quale egli presta la propria attività lavorativa.

Essa è finalizzata a protrarre nel tempo una condizione di equilibrio di tale rapporto, assicurando che il lavoratore non veda ridotto o comunque compromesso il proprio stato di salute generale, per effetto ed in conseguenza dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Infatti, l'obiettivo principale della sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art16, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è quello di "…controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio d'idoneità alla mansione specifica".

Per la realizzazione di tale finalità, il suddetto decreto legislativo ha previsto esplicitamente la necessità della valutazione prodromica degli elementi potenzialmente tossici sulla condizione fisica del lavoratore, attraverso tecniche di accertamento preventivo, che consentano di controllare ed annullare il fenomeno di rischio lavorativo.

Com'è noto, lo svolgimento dei compiti assegnati alla sorveglianza sanitaria è attribuito al “medico competente”, soggetto specializzato in medicina del lavoro o in disciplina analoga, docente o libero docente nella relativa materia, od altrimenti abilitato ex art. 55 del D.Lgs. n. 277/1991 (art. 2, primo comma, lett. d, del D.Lgs. n. 626/94).

La necessità di salvaguardare il bene primario della salute dei lavoratori, ha determinato la scelta legislativa di definire con chiarezza non solo i titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'attività del sanitario preposto alla sorveglianza, ma anche il contenuto dettagliato della sua attività funzionale (art. 17, D.Lgs.626/94).

I compiti assegnati al “medico competente” da tutta la normativa vigente in materia antinfortunistica possono essere individuati sostanzialmente nella attuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, nella predisposizione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nell’attività informativa rivolta al datore di lavoro, ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, per la predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori.

Le attività funzionali del "medico competente" possono essere sintetizzate, dunque, in tre tipologie fondamentali, identificabili nell'attività di "accertamento", attività

"valutativo-programmatica" ed attività "informativa".

L'attività di "accertamento", che caratterizza in senso proprio il contenuto della sorveglianza sanitaria, è finalizzata a valutare l’idoneità specifica alla mansione di ciascun lavoratore, con riferimento alla fase iniziale dell'attività lavorativa ed a quella successiva, che si realizza durante lo svolgimento della predetta attività.

Tali accertamenti sanitari, che sono il presupposto per la valutazione dell'idoneità specifica alla mansione di ciascun lavoratore, sia nella fase iniziale dell'attività lavorativa che durante il suo svolgimento, hanno una funzione di controllo circa la permanenza o meno delle condizioni idonee ad evitare l'insorgenza di malattie professionali e/o infortuni sul lavoro.

Nella individuazione degli esami clinici e delle indagini diagnostiche da effettuare, il sanitario dovrà ragionevolmente limitare l'indagine agli accertamenti mirati alla verifica della sussistenza, sia pure ipotetica, del rischio professionale, con riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta dal singolo soggetto.

A tal proposito, è opportuno precisare che la scelta di tali accertamenti, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, è rimessa in via esclusiva alla valutazione del medico competente che, in tal caso, esprimerà un giudizio caratterizzato da ampia discrezionalità professionale.

Tale discrezionalità potrebbe essere limitata da alcune norme obsolete, ma ancora vigenti, come ad esempio quella contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 303/56, che ingiustificatamente, pongono vincoli all'azione del medico competente, determinando rigidamente i tempi in cui dovrebbero essere effettuate alcune visite di controllo.

Tuttavia, le suddette norme vanno interpretate sistematicamente, alla luce della legislazione vigente in tema di sicurezza dei lavoratori, dalla quale si evince la necessità di garantire una adeguata regolarità dei controlli sanitari, evitando che siano troppo dilazionati e, che, dunque, si rivelino sostanzialmente inefficaci.

L'attività "valutativo-programmatica" è svolta dal "medico competente"

attraverso la collaborazione con il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per la valutazione del rischio lavorativo e per la conseguente redazione del piano per la sicurezza (art. 4, comma 6 D.Lgs.

626/94).

L’attività programmatica, in particolare, attiene ad un ambito più propositivo, ed è costituita dalla "predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori" (art.17, comma1, lett.a, D.Lgs.626/94), con particolare riferimento alla individuazione delle misure di prevenzione personale, relative alle specifiche esigenze sanitarie di ciascun soggetto, unitamente alla verifica dello stato dei luoghi in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Infine, l'attività "informativa" è posta in essere dal "medico competente"

in funzione di soggetto passivo ed attivo, nel senso che il predetto sanitario è destinatario di informazioni rilevanti da parte di altri soggetti (informazione sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva, art. 4, comma 5, lett. g) D.Lgs. 626/94), ma è egli stesso soggetto di informazione sanitaria nei confronti del datore di lavoro, del lavoratore e del rappresentante per la sicurezza (art. 17, comma1, lett. e), f), g), m) D.Lgs. 626/94).

Dall'esame dei compiti, come sopra sintetizzati, si desume la sussistenza di tutti i caratteri dell'attività professionale del "medico competente", che dovrà svolgere la propria funzione con l'imparzialità garantita dall'etica professionale e con la consapevolezza di avere l'obbligo, sanzionato penalmente, di dover collaborare attivamente con il datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori (art. 92 D.lgs.626/94).

Per lo svolgimento di tale funzione, il datore di lavoro può avvalersi di medici aventi i titoli sopra indicati, sia in qualità di lavoratori subordinati, con la stipulazione di un apposito contratto di lavoro, sia di dipendenti di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’impresa, oppure di liberi professionisti (art. 17, quinto comma, D.Lgs. 626/94).

Tuttavia, la diversa configurazione formale del rapporto intercorrente tra datore di lavoro e medico competente non implica una diversa caratterizzazione delle relative attribuzioni funzionali, in quanto il sanitario non può essere sottoposto a direttive "esterne" di alcun genere, essendo sostanzialmente libero nell'organizzazione e nell'esercizio del compito affidato, il cui svolgimento dovrà essere coordinato con l'ulteriore attività professionale prestata, sia nella qualità di dipendente del datore di lavoro, che di libero professionista.

Ciò detto, si ritiene che la forma tipica della responsabilità del “medico competente” sia quella "professionale", in considerazione della decisiva circostanza che, in veste di consulente aziendale, il sanitario partecipa alla fase di valutazione del rischio e collabora con il datore di lavoro per l'individuazione dei relativi elementi connessi al ciclo produttivo, nonché per l'accertamento dell'idoneità fisica del

lavoratore alla mansione attribuita, ma svolge tali attività con ampia autonomia e discrezionalità professionale.

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