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IL CONTRASTO FRA L’ART 1283 E L’ART 1831 DEL CODICE CIVILE

USURARI DELLA COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO

DELL’ANATOCISMO

6.2. IL CONTRASTO FRA L’ART 1283 E L’ART 1831 DEL CODICE CIVILE

Analizzato il contenuto dell’art. 1283 c.c. non può che essere esaminato l’apparente contrasto di suddetto articolo con l’art. 1831 c.c., il quale stabilisce che: << La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal con-

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Cfr. TANZA, Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, in Altalex, 18.02.2014, il quale nota che nel caso in esame, come emerge chia- ramente dai Lavori preparatori alla Legge, lo scopo della nuova disposizione era quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, potessero produrre ulteriori interessi, ponendo una pietra tombale sull’infausto istituto dell’anatocismo. Infatti non parlandosi di periodicità degli interessi capitalizzati, ma di semplice periodicità della liquidazione degli interessi, si elimina l’anatocismo sugli interessi liquidati in quanto si crea, in buona sostanza, un “monte interessi” da liquidazione periodica di interessi che non si capitalizza e che, dunque, non va assolutamente mescolato con il capitale principale, il quale ha la sua sola origine nel prestito della banca legittima- mente produttivo di frutti (art. 821 c.c.), liquidabili periodicamente, una sola volta.

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tratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile alla data del contratto>>.

L’analisi del disposto normativo ci permette di considerare che la negazione dell’uso normativo sostenuta dalla Corte di Cassazione, con sentenza 21095/04, non è di certo riferita all’uso della capitalizzazione e, inoltre, rende evidente che nei contratti di conto corrente, ai sensi dell’art. 1831 c.c., l’uso o la regolazione contrattuale prevale sempre sulla legge. Infatti, se tale uso fosse stato ignoto ( quando invece non era), come as- severato da taluni, non avrebbe avuto alcun senso stabilire una capitalizzazione minima semestrale505.

L’apparente contrasto506

fra l’art. 1283 c.c., che introdurrebbe un divieto generale di capitalizzazione degli interessi ( salvo usi contrari), e l’art. 1831 c.c., che dispone la capitalizzazione semestrale (salvo diverse cadenze usurarie e contrattuali), non può che spiegarsi con il fatto che il legislatore aveva ritenuto questa modalità di calcolo presente e diffusa, soprattutto nel contratto di conto corrente. Pertanto disporre almeno la capita- lizzazione semestrale significava soltanto riconoscere per legge un uso invalso, venendo meno così il contrasto con l’art. 1283 c.c. che, appunto, faceva rinvio agli usi per la deroga al suo precetto.

La periodica chiusura del conto implica la liquidazione degli interessi che, computati nel saldo, sono soggetti a capitalizza-

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Già il codice Napoleonico, distinguendosi dai precedenti ordinamenti precapitali- stici che avevano bollato come riprovevole il fenomeno dell’anatocismo, scelse di non vietarlo completamente. L’art. 1154 recitava testualmente: << Les intérets échus des capitaux peuvent produire des intérets, ou par une demande judiciaire , ou par une conventio spéciale, porvou que, soit dans le demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérets dus au moins pour une année entiére>>. Sulla scia del codice francese anche i redattori del codice civile del 1865 decisero di non sbarrare comple- tamente la strada al calcolo anatocistico. Cfr. FEDELE, op.cit., p. 30 ss.

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Tale contrasto è stato superato da coloro che hanno ritenuto inapplicabile l’art.

1831 c.c. ai contratti bancari, in base alla mancata menzione di quest’ ultimo nell’art. 1857, il quale si limiterebbe a richiamare solo gli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., escludendo implicitamente il ricorso alla deroga delle pattuizioni prevista dall’art. 1831 c.c. Ciò comporterebbe l’applicabilità dell’art. 1283 c.c. ai contratti di conto corrente bancario. Cfr. CAPALDO, op.cit., p. 117

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zione, sebbene secondo le cadenze fissate dal contratto o dagli usi e, solo in difetto di diverse pattuizioni o usi, semestralmen- te507. Di conseguenza escludere l’uso della capitalizzazione an- drebbe, addirittura contro legge, se non addirittura contro ogni logica.

Come si può costatare, nonostante il tenore letterale dell’art. 1283 c.c. che ammette la deroga gli usi contrari, l’art.1831 c.c. invece stabilisce la chiusura semestrale del conto corrente solo in mancanza di scadenza stabilite dal contratto o dagli usi. La residua contraddizione fra le due disposizioni, a parere di chi scrive, impedisce di considerare la prescrizione dell’art.1283 c.c. una norma generale di divieto dell’anatocismo in quanto è derogabile non solo dagli usi ma anche dalle pattuizioni508.

Tale risultato è difficilmente spiegabile, se non con un difet- toso coordinamento fra le norme dei precedenti codici civile e commerciale, nella doppia edizione del 1865 e del 1882509. E invero l’art. 1232 dell’abrogato codice civile del 1865 è stato sostanzialmente riportato nel vigente art. 1283 c.c.510., con tre opportune precisazioni.

La prima precisazione consiste nel fatto che l’art. 1232 del previgente codice, assai più logicamente del testo novellato, stabiliva che la capitalizzazione poteva verificarsi nelle obbli- gazioni civili dalla data della domanda giudiziale nella tassa

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Cfr. TETI, op.cit., pp. 108-109 508

La mancata menzione dell’art. 1831 tra i richiami dell’art. 1857 è stata superata

da coloro che hanno ritenuto suddetti richiami inidonei allo scopo, ossia non esau- stivi per quanto riguarda la disciplina applicabile al conto corrente bancario, in quanto ciò che rileva è l’identità tra la causa del conto corrente bancario con quella del conto corrente ordinario, la quale giustificherebbe la trasposizione della discipli- na di quest’ultimo, fatta salve solo le disposizioni specifiche dettate per il contratto di conto corrente bancario. Sul punto V. GIOIA, CARABELLESE, La convenzione anatocistica nel mirino della Corte Suprema di Cassazione, in Mondo Bancario, 1999, pp. 60 ss.

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Sulla disciplina dell’anatocismo del codice civile del 1865 Cfr. BIANCHI, La

retroattività dell’anatocismo convenzionale secondo il codice civile italiano (art. 1232), in Arch. Giur., 1877, XVIII, 27 ss.

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legale ovvero, nella diversa misura pattuita in forza di una con- venzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi511.

La seconda precisazione riguarda il contenuto del 3°comma del suddetto articolo nella parte in cui stabiliva che nelle obbli- gazioni civili l’interesse legale o convenzionale sugli interessi scaduti non iniziava a decorrere se non per gli interessi dovuti per un anno, ad eccezione di quanto fosse stabilito dai regola- menti delleCasse di risparmio ed altri simili istituti512. Proprio quest’ultima disposizione dimostra, senza tema di errare, che i tempi di liquidazione dei conti bancari erano assai più contenu- ti in quanto, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso introdurre l’eccezione513.

La terza ed ultima precisazione consiste nel contenuto del se- condo comma dell’art. 1232 c.c. in cui, per le materie commer- ciali, si stabiliva che l’interesse sugli interessi è regolato da usi e consuetudini, come a voler testimoniare che nei rapporti commerciali il dominio normativo delle pratiche correnti era nettamente survalente sulla legge e nient’affatto limitato alla ricorrenza degli usi normativi514.

Dunque appare evidente che il codice civile ante riforma ri- metteva la disciplina dell’anatocismo agli usi e alle consuetu-

511

La presente convenzione non riguarderebbe il diverso tasso ma la stessa facoltà di capitalizzare in alternativa alla domanda giudiziale. Cfr. COLOMBO, op.cit., p. 17 ss.

512

Cfr. PATTI, VACCA, Trattato delle obbligazioni, Volume 5, Padova, 2010, p.

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In realtà la deroga era stata introdotta proprio perché era considerazione pacifica

che nelle obbligazioni civili esistevano diversi sistemi di calcolo della capitalizza- zione praticati dagli operatori bancari e contenuti nei regolamenti delle banche, i quali venivano elevati, quindi, al grado di fonte normativa nella materia oggetto del- la nostra disamina. Inoltre CASSANO, op.cit., p. 323, nota che nel contratto di conto corrente l’uso della capitalizzazione a periodi più brevi dell’anno esisteva nella pra- tica mercantile prima del codice di commercio del 1882, che lo tradusse in legge, ed era, come risulterebbe da alcuni scritti di poco successivi all’approvazione del codi- ce di commercio, praticato nei rapporti bancari prima che le associazioni delle ban- che cominciassero a redigere modelli comuni per i contratti con la clientela.

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Come notano PATTI, VACCA, op.cit., p. 530, nelle materia commerciali si face-

vano salvi gli usi e le consuetudini, i quali prevalevano quindi in quest’ambito , ai sensi dell’art. 1 del codice del commercio, sulle norme del codice civile, anche qua- lora prevedessero una disciplina contrastante.

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dini, sebbene esistevano delle limitazioni nelle obbligazioni ci- vili515. Nell’attuale codice civile, in cui è confluito l’abrogato codice del commercio, pur non potendosi lasciare esplicitamen- te spazio illimitato agli usi e alle consuetudini in materia com- merciale, si è proceduto a conservare la stridente norma dell’art.1831 c.c., corrispondente quindi all’art. 347 dell’abrogato codice del commercio516

.

La notazione dell’art. 347 cod. comm. riferita alla deroga del- le convenzioni e degli usi commerciali, escludeva che si ren- desse necessario un uso normativo, come sostenuto invece dal- la Corte di Cassazione.

Inoltre l’art. 347. Cod. comm., stabilendo una cadenza mini- ma annuale per la liquidazione del conto, anziché semestrale517, dimostra, ancora una volta, come il legislatore avesse la consa- pevolezza che i contratti e gli usi commerciali prevedevano tempi di liquidazione assai ridotti.

Così operando, per quanto esistano differenza tra il conto cor- rente bancario e quello ordinario, sembrerebbe immotivato escludere la capitalizzazione in uno ed ammetterla nell’altro518

.

515

Certamente inapplicabili in materia di contratti bancari, considerata la chiara ec-

cezione dei <<regolamenti delle Casse di risparmio ed altri simili istituti>>.

516

Come nota ancora CASSANO, op.cit., p. 322, Il codice di commercio del 1882

codificò l’uso dell’anatocismo nel contratto di contratto di conto corrente, preveden- do, all’art. 345, la decorrenza dell’interesse sulle somme annotate in conto, a debito del ricevente, dalla data dell’esazione ed allo stesso art. 347 che la << chiusura del conto corrente e la liquidazione della differenza>> avessero << luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del commercio e in difetto alla fine di dicembre di ogni anno>> e che sulla differenza decorresse l’interesse dalla data della liquidazione.

517

La soluzione della capitalizzazione semestrale, anziché annuale come prevedeva

l’abrogato codice, fu motivata dalla relazione ministeriale al codice del 1942 sulla base della considerazione che: << il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l’importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante, che il creditore potrebbe utilizzare come capitale; la riduzione perciò non comporta il pericolo di usura.>>. Cfr. DAGNA, op.cit., p. ; Inoltre come notano PATTI, VACCA, op.cit. rispetto all’analoga previsione contenuta nel codice civile del 1865, il codice attualmente in vigore ha addirittura ridotto il limite temporale per gli inte- ressi dovuti da un anno a sei mesi, ed è stata estesa l’applicabilità degli usi contrari, prima limitata al campo commerciale, alla generalità dei cittadini.

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V. TETI, op.cit., p. 116, il quale nota che nel conto corrente ordinario, a differen-

za di quello bancario, si procede periodicamente alla chiusura del conto e alla con- seguente liquidazione del saldo (art. 1831 c.c.) e, se il pagamento non è richiesto, il

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Infatti, la semplice costatazione che nel codice di commercio del 1882 i contratti bancari non venivano disciplinati, non può che far risalire al contratto di conto corrente ordinario la genesi del pur diverso conto corrente bancario. Sebbene le differenze tra i due conti correnti ci siano non sembrano spiegare il divie- to di capitalizzazione nella versione bancaria519.

Sembra pertanto doversi concludere che nel nostro ordina- mento l’uso della capitalizzazione esiste e trova preciso ricono- scimento nel codice civile520, di talché non sembra possibile in- trodurre un divieto di anatocismo, come del resto viene spesso paventato dalle associazione dei consumatori e da illustri “de- magoghi”.

6.3. LA SENTENZA N° 21095/2004 DELLA CORTE DI