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LA TEORIA DEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESS

L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA

3.4. LA TEORIA DEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESS

Alcuni ritengono che l’ unica soluzione sarebbe valutare quale interesse prevalga rispetto all’ altro, operando quindi un bilanciamento di interessi e cercando delle ragioni sistematiche che permettano di sopperire a quella disparità di trattamento che subirebbe il cliente se l’ usura sopravvenuta non produces- se nemmeno effetti civilistici259. È possibile ricavare tre ragioni a sostegno dell’ irrilevanza, anche civilistica, dell’ usura so- pravvenuta.

La prima potremmo definirla “formalistica” in quanto basata sulla procedura di formazione del tasso soglia, e, più esatta- mente, sulla mancanza di un metodo di calcolo che prenda in considerazione, ai fini della verifica di usura, non solo il mo- mento della conclusione del contratto, ma anche il pagamento o la maturazione degli oneri a carico del cliente, in considerazio- ne del fatto che le istruzioni della Banca d’ Italia stabiliscono che: <<sono assoggettati alla rilevazione (…) esclusivamente i

257

Cfr. DONVITO, op.cit., p. 23 ss. 258

Per un miglior contributo sulle diverse teorie aventi ad oggetto i diversi rimedi

civilistici V. DI MARZIO, Il trattamento dell’usura sopravvenuta tra validità, illi- ceità e inefficacia della clausola interessi, in Giust. civ., 2000, 3103 ss.

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nuovi rapporti di finanziamento accessi nel periodo di riferi- mento>>. Il legislatore, pertanto, fissando un norma penale in bianco260 in cui la procedura di formazione è rimessa alla so- stanziale discrezionalità della Banca d’ Italia, sembra accettare che la procedura da essa seguita assuma una rilevanza normati- va, con la conseguenza che solo delle modifiche legislative po- trebbero cambiare gli attuali schemi segnaletici adottatati dalla Banca d’Italia261

.

La seconda è “ sistemica” in quanto fonda le sue radici nelle varie ripercussioni negative che il sistema bancario e, più in generale, il mercato, potrebbero subire nel caso in cui si deci- desse di dare rilevanza, anche solo civilistica, all’ usura so- pravvenuta. Ciò obbligherebbe le banche a privarsi della nor- male attività di ponderazione e stima del rapporto rischio- rendimento, non avendo più in bilancio tassi certi da riscuotere, ma solo variabili262 e che, tra l’ altro, renderebbero ancora più difficile calcolare l’ ammontare della riserva, soprattutto nei periodi di crisi economica, nel caso in cui il panico tra i deposi- tanti sia tale da generare la c.d. “corsa agli sportelli”. In altri termini, seguire l’ orientamento della Cassazione implichereb- be l’ impossibilità per le banche di erogare finanziamenti a tas- so fisso perché, una volta pattuiti, andrebbero comunque rine- goziati263.

L’ ultima ragione è di carattere “utilitaristico”, poiché tutela lo stesso contraente debole, ovvero il cliente, che potrebbe su- bire una riduzione complessiva del credito erogato dalle ban- che, tutto questo a beneficio degli strozzini e delle organizza- zioni criminali.264

260

Cfr. M.CAPRA, R. CAPRA, op.cit., p. 17; Cfr. DONVITO, op.cit., p. 5 261 Cfr. CIVALE, op.cit., pp. 3-4 262 Cfr. DAGNA, op.cit., p. 77 263 Cfr. CATANIA, op.cit., pp. 189-190 264 Cfr. CIVALE, op.cit., p. 4

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3.5. UNA POSSIBILE SOLUZIONE: LA

RINEGOZIAZIONE

È evidente che l’usura sopravvenuta è una questione com- plessa perché contempera esigenze difficilmente conciliabili tra loro, che rendono arduo propendere per una visione formalisti- ca o sostanzialistica del problema. È stato correttamente osser- vato che “ si tratta di interpretazioni parimenti accreditabili dal punto di vista puramente logico, e viene da pensare che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano civilistico, sia forte- mente condizionata da considerazioni di carattere extragiuridi- co”265

.

Pertanto, la soluzione preferibile appare quella di introdurre degli strumenti che permettano alle parti di riequilibrare, trami- te una rideterminazione del tasso d’ interesse, il rapporto dive- nuto usurario a causa delle variazioni del tasso soglia, in consi- derazione soprattutto dell’istituto della surrogazione “gratuita” introdotta dal “decreto Bersani”266

.

Una soluzione potrebbe essere quindi quella di introdurre un obbligo di rinegoziazione del tasso d’ interesse, come già il le- gislatore ha sperimentato in diversi ambiti, per esempio nei mutui edilizi agevolati267, in cui l’ ente pubblico può chiedere, a certe condizioni, la riduzione del tasso d’ interesse divenuto superiore a quello effettivo globale medio, non comportando

265 Cfr. CATANIA, op.cit., p. 170 266 Cfr. DAGNA, op.cit., p. 124 267 CASSANO, op.cit., 244 ss.

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ciò alcuna novazione del rapporto268, ma limitandosi a modifi- carne solo alcuni elementi269.

In altri termini, l’ introduzione dell’ obbligo di rinegoziazio- ne270 imporrebbe alle parti la ripattuizione del tasso d’ interesse ogni qual volta quest’ ultimo subisca una variazione, con lo scopo di raggiungere un nuovo accordo che permetta di riequi- librare il rapporto alla luce del nuovo tasso soglia271. Se l’ ac- cordo in questione non viene raggiunto, allora il cliente potrà sfruttare la regola della portabilità del mutuo che gli permette- rebbe di pattuire ex novo il tasso d’ interesse con un altro istitu- to bancario, senza il pagamento di costi e spese aggiuntive, come previsto dal decreto Bersani bis272.

D’ altra parte, uno strumento che imponga alle banche la con- tinua revisione del tasso originariamente pattuito, comporte- rebbe inevitabilmente una perdita di certezza nei loro bilanci, con la conseguente impossibilità di prevedere gli importi deri- vanti dalla riscossione degli interessi. Tuttavia, allo stesso tem- po, la rinegoziazione del tasso d’ interesse è perfettamente coe- rente con le nuove disposizioni nazionali e comunitarie che, in ossequio al principio della libera concorrenza, hanno portato al superamento dell’antico principio romanistico del pacta ser-

vanda sunt.

268

GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, in Tratt.dir.civ., Grosso Santoro Passarelli, 1972

269

Per un parere favorevole alla rinegoziazione V. DAGNA, op.cit., p124 ss.. Cfr.

anche MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 101 ss.

270

CAPUTI, La rinegoziazione dei mutui ipotecari - Profili civilistici, penali e fiscali, in Il Fisco, 1998, 302, 21 Dicembre 2006

271

Cfr. INZITARI, II mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusu- ra, allo jus variandi e al divieto dell'anatocismo, Milano, 1999

272

Infatti il D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, ha previsto, agli artt. 7 ed 8 la portabilità del mutuo, ossia la possibilità che lo stesso sia trasferito dalla banca originaria ad un nuovo istituto di credito, senza che l’istituto originario possa richie- dere il pagamento di penali od oneri di qualsiasi natura. Cfr. PORZIO, Testo unico bancario. Commentario, Giuffrè, 2010, p.80

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CAPITOLO IV

GLI

INTERESSI

MORATORI

“USURARI”

4.1. IL DIFFICILE INQUADRAMENTO DEGLI

INTERESSI DI MORA ALLA LUCE DELLA NUOVA