CIVILISTICA CONTRO L’ USURA
142 Cfr PORZIO, op.cit., p
2.4. GLI ALTRI STRUMENTI ISPIRATI ALL’ EQUITÀ CONTRATTUALE
Proprio sulla base della considerazione che l’ usura, intesa in senso lato, è in grado di svelare i propri effetti all’ interno di qualsiasi rapporto civilistico, il nostro ordinamento ha inserito all’ interno del codice civile delle ulteriori forme di tutela.
Merita di essere fatto accenno agli artt. 1384, 1526 (2°comma) e 2744 c.c. che, rispettivamente, disciplinano la ri- duzione giudiziale della penale190, l’ indennità convenuta per l’inadempimento nella vendita a rate con riserva di proprietà191
e il divieto di patto commissorio192.
Le prime due disposizioni citate sono degli strumenti giudi- ziari attraverso i quali si autorizza il giudice a modificare gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, nel caso in cui sia ravvisata una sproporzione tra le prestazioni dei contraenti. In passato il giudice né poteva sindacare né tantomeno modifica- re l’equilibrio contrattuale tra le prestazioni in quanto le valu- tazioni di equità e congruità dell’accordo rientravano nel potere
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Così CAPRA, CAPRA, op.cit., p.82, i quali notano che sul punto, come d’altronde è stato esaminato, si registrano orientamenti difformi. Non a caso la Cas- sazione nel 2000 con sentenze n. 1126, 14899 e 5286 ha escluso, con riferimento ad un contratto di conto corrente la responsabilità penale per aver pattuito interessi ori- ginariamente legittimi e successivamente divenuti usurari e ha stabilito la sostituzio- ne del tasso usurario con il tasso soglia. Cfr. anche ABF nn. 974/2011, 664/2012 e 620/2012
190
Ampiamente sulla clausola penale V. MAZZARESE, Clausola penale, art. 1382-
1384, Giuffrè, 1999, 674 ss.
191
Per una disamina specifica del contratto di vendita a rate V. BIANCHI, Il con-
tratto di vendita. Fattispecie e profili applicativi, Wolters Kluwer Italia, 2009, 339 ss.
192
Sul divieto di patto commissorio V. VIOLA, il contratto, Wolters Kluwer Italia,
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discrezionale delle parti, in aderenza al c.d. principio della “si- gnoria della volontà”, secondo cui le parti sono libere di espri- mere la propria volontà senza alcun condizionamento193.
Tuttavia, l’ affermazione dello stato sociale ha cambiato net- tamente lo stato delle cose, il cui esito è stato anche confermato dalla nota sentenza della Cassazione n° 9304, 9/11/1994, che si è pronunciata proprio a favore della riducibilità giudiziale del- la clausola penale ad opera del giudice.194
Nello specifico l’art. 1384 c.c. consente all’ autorità giudizia- ria di ridurre la penale pattuita dalle parti in caso di inadempi- mento contrattuale, ma solo a condizione che l’ obbligazione principale sia stata eseguita almeno in parte ovvero quando l’ ammontare della stessa risulti essere manifestamente eccessivo, tutto ciò, <<avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’ adempimento>>. Nonostante la penale abbia una funzione risarcitoria è certamente plausibile che si nasconda al proprio interno un meccanismo di corresponsione di vantaggi usurari collegato a termini brevissimi di adempimento della prestazio- ne195.
L’ art. 1526, 2°comma, c.c., invece mira ad evitare che il venditore acquisti le rate già pagate a titolo di indennità, la cui eventualità è ammessa dal legislatore solo a condizione che sia pattuita dalle parti. Il giudice, in tali casi, valutate le circostan-
193 Per un approfondimento del principio della signoria della volontà V.
GALGANO, il diritto civile in 27 lezioni ,Giuffrè, 2007, 161 ss.
194 Per un orientamento giurisprudenziale a favore del sindacato del giudice
sull’accordo consensuale delle parti Cfr. anche Cass., 31 ottobre 1989, n. 4554. In proposito Cfr. RUSSO, Le acquisizioni di immobili e di società immobiliari, Padova, 2009, pp. 281-282
195
Anche se è bene rilevare che l’ ammontare della clausola penale può essere ridot- to anche a prescindere dalla rilevabilità delle situazioni di usura, essendo, più in ge- nerale, uno strumento che individua un limite alla sanzione pattuita dalle parti, se- condo criteri di giustizia e proporzione. Cfr. AGNINO, op.cit., p. 52
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ze, può ridurre l’ indennità convenuta se la ritiene troppo gra- vosa per il debitore inadempiente196.
Altro strumento di contenimento dell’autonomia contrattuale è previsto all’art. 2744 c.c. che sancisce la nullità del patto commissorio. È uno strumento che punisce il patto con il quale, in caso di mancato pagamento del debitore, si sia convenuto che la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno venga tra- sferita al creditore197. Tramite questo accordo è possibile, quin- di, che il patto sia rilevante ai fini dell’ usura198 in tutti i casi in cui il trasferimento della proprietà al creditore gli consenta di conseguire un vantaggio iniquo, come quando la cosa ipotecata o data in pegno abbia un valore molto superiore rispetto all’ importo del credito garantito199.
Infine l’art. 1467 c.c. disciplina la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta che, presupponendo, appunto, una sproporzione sopravvenuta e dunque un’usura certamente non voluta dalle parti, oltre ad escludere l’elemento soggettivo del dolo, e quindi del reato, viene conseguentemente regolata da uno strumento civilistico meno “sanzionatorio”, costituito dalla risoluzione che, a differenza della nullità, non comporta la re- stituzione della prestazioni già eseguite200.
196
Cfr. BARATELLA, Le pene private, Milano, 2006, pp. 49-50. L’autore nota che
l’indennità dovuta al mancato pagamento delle rate, sebbene sia solo determinabile e non determinata, è riconducibile allo schema della clausola penale perché non viene resa come forfetario corrispettivo per l’uso della cosa, ma come rimedio volto a tute- lare il debitore inadempiente.
197
Tale divieto opera anche quando il patto è stipulato in epoca successiva al sorgere della garanzia ipotecaria o pignoratizia, nonché in tema di anticresi ossia quando è posteriore alla stessa conclusione del contratto. Cfr. CENDON, Commentario al co- dice civile, volume 39, Giuffrè, 2009, 76 ss.
198
Tuttavia è pur sempre possibile che il patto rilevi solo ai fini della nullità di cui all’ 2744 c.c. e non integri, neppure “civilisticamente”, l’ usura.
199
Non a caso il legislatore del 1996 ha previsto tra le aggravanti del reato di usura,
quella ricorrente nel caso in cui il colpevole abbia richiesto in garanzia proprietà immobiliari ( art. 644, 5°comma, n.2, c.p.). Così DAGNA, op.cit., p. 68
200
Tuttavia si deve rilevare che la risoluzione per eccessiva onerosità, come nel caso della rescissione del contratto ex art. 1450 c.c., oltre a non operare nei contratti alea- tori può essere sostituita da una offerta di riconduzione ad equità da parte del credi- tore. Cfr. BRECCIA, op.cit., p. 353
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Per concludere occorre menzionare gli artt. 1469 c.c. e ss., ora del codice del consumo, in cui mediante il D.Lgs. 6 settem- bre 2005, n. 206, si è rafforzata la posizione contrattuale del consumatore di fronte a quella del professionista. L’ art.33, lett. F, del codice del consumo, ha ritenuto vessatorie le clausole che impongono << al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’ adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo>>201.
Infine l’ art. 9 della L.192, 18 giugno 1998, in tema di sub- forniture, ha stabilito la nullità del patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica nella subfornitura202
. Così si vieta l’abuso di una o più imprese dello stato di dipen- denza economica nella quale si trova un’impresa cliente o for- nitrice che, a causa della condizione di inferiorità in cui versa, potrebbe accettare condizioni e/o prestazioni a contenuto usu- rario.
201
L’autore nota come il carattere manifestamente eccessivo dipenderà dal valore
della prestazione e dal lasso di tempo intercorso tra la stipulazione del contratto e l’ eventuale recesso del consumatore, il cui decorrere ovviamente produce un aumento progressivo delle spese sostenute dal professionista per erogare il servizio al consu- matore. Cfr. AGNINO, op.cit., 226 ss.
202
Per una analisi dei requisiti necessari alla realizzazione della condizione di abuso dello stato di dipendenza economica V. CAMPOBASSO, op.cit., p.50
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