L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
3.3. LA SENTENZA N° 892 DELL’ 11 GENNAIO 2013: LA CASSAZIONE RIAPRE IL DIBATTITO SULL’
USURA SOPRAVVENUTA
Sebbene fosse stata emanata la legge interpretativa248, il di- battito sulla rilevanza dell’usura sopravvenuta continuò ad es- sere alimentato all’ interno delle aule giudiziarie da parte di al- cune autorevoli dottrine ed ha trovato riscontro giurispruden-
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Cfr. Trib. Roma 16 novembre 2001, in Corriere giuridico, 2002, 510
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Cfr. Trib. Roma R.G. 29628/01/2005, in Sole 24 ore, 12/09/2005 247
Le questioni di legittimità costituzionale furono sollevate dal tribunale di Bene- vento, il 2 gennaio 2001, ma vennero quasi tutte rigettate tranne quelle opposte all’ art. 1, 2°comma, d.l. 29/12/2000, n°394, nella parte in cui prevede che il meccani- smo di sostituzione del tasso convenuto “si applica alle rate che scadono successi- vamente al 2/2/2001” anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell’ entrata in vigore del decreto legge, vale a dire il 30/12/2000. Cfr. CATANIA, op.cit., p. 193; Cfr. FRATINI, op.cit., p.53
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C’è chi non ritiene questa legge una vera e propria legge di interpretazione auten- tica per due ordini di ragione: 1)è compito del parlamento e non del governo emana- re leggi interpretative 2) una legge di interpretazione non può né delimitare l’ambito oggettivo della normativa né introdurre discipline differenziate e particolari. Cfr. RICCIO, op.cit., 144 ss.
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ziale nella recente sentenza della Corte di Cassazione, la n° 892 dell’11 gennaio 2013249
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Occorre precisare che nella citata sentenza la Corte di legit- timità ha dovuto pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto il c.d. jus superveniens, e, in specifico, sulle sorti di un contratto di conto corrente sorto antecedentemente alla L.108/96, divenuto usurario a causa dell’ introduzione del tasso soglia.
La Corte, accertata la regolarità delle clausole relative al complesso di oneri a carico del cliente al momento della stipu- la, ed esclusa l’ applicazione retroattiva della L.108/96, ha san- cito che “trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’ entrata in vigore della L.108”, non si dovesse procedere alla fissazione delle clausole originariamente pattuite, ma ai sensi degli artt. 1419 e 1339 c.c., la cui combinazione comporta la <<inserzione automatica di clausole>> imposte dalla legge, e quindi, la conseguente nullità parziale delle clausole difformi poste dalle parti250.
L’ applicazione giurisprudenziale elaborata dalla Cassazione considera completata la fattispecie penale soltanto al momento della stipulazione del tasso, come del resto ha stabilito la legge interpretativa, ma per tutelare il debitore ha stabilito che gli in- teressi che eccedono la soglia, dopo il perfezionamento del contratto, devono essere riportati entro la soglia stessa per ef- fetto dell’ art. 1339 c.c., cioè per l’integrazione legale del con- tratto, che, nel contesto delineato, sarebbe implementabile an- che da norme emanate successivamente alla conclusione, per- ché ci si trova in presenza di una tipologia che la dottrina inse- risce agevolmente nei c.d. “contratti di massa”251.
249 Cfr. CIVALE, op.cit., p. 1 250 Cfr. D’APOLLO, op.cit., 18 ss. 251 Cfr. RICCIO, op.cit., 139 ss.
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A sostegno di questa pronuncia intervengono ragioni legate al principio di uguaglianza ex art.3 Cost., il quale verrebbe sa- crificato se si ammettesse che un cliente sia chiamato a corri- spondere interessi superiori, seppur in conformità al corrente tasso soglia, rispetto ad un nuovo cliente che invece potrebbe beneficiare di una riduzione di suddetti interessi perché il tasso soglia ha subito una diminuzione252.
Sembra potersi concludere che, con la sentenza dell’11 gen- naio 2013, n. 892, la Suprema Corte si sia limitata a riproporre il tema, schierandosi a favore della tesi della rilevanza dell’usura sopravvenuta (con riferimento ai rapporti sorti prima della legge 7 marzo 1996, n° 108), con una motivazione253 già ampiamente sostenuta nelle recenti sentenze e che, soprattutto, non tiene conto dei recenti sviluppi legislativi e giurispruden- ziali254.
Non convince, per esempio, il richiamo alla nullità parziale255 perché comporta a carico del creditore la soggezione ad una sanzione, per l’ appunto la nullità, che troverebbe attuazione in base ad una analisi del comportamento delle parti in fase di esecuzione del contratto, disinteressandosi completamente del momento di formazione256. Certo, lo scopo conseguito dal giu- dice di legittimità è indubbiamente nobile, in quanto tenta di applicare un regime equo e, soprattutto, coerente alle nuove le-
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Cfr. CATANIA, op.cit., 187 ss. 253
La cassazione ha quindi qualificato l’usura sopravvenuta come un fenomeno qua- lificato da una ipotesi di “riduzione negoziale” in quanto la sanzione colpisce l’atto, con efficacia ex tunc, e ogni effetto giuridico prodotto viene meno, sia inter partes, che erga omnes. Cfr. PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1983, p. 251
254
Infatti all’indomani della legge di interpretazione autentica tutta la giurisprudenza aveva giudicato l’usura sopravvenuta ritenendola irrilevante, an-che sul piano civili- stico. Cfr. DON VITO, op.cit., p. 23
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Cfr. BONILINI, La sanzione civile dell’usura, in Contratti, 223 ss. 256
Alcuni ritengono infatti che il giudizio di validità del contratto debba svolgersi tenendo conto del cd. principio della contemporaneità della invalidità del negozio, in base al quale deve tenersi conto delle sole norme vigenti al momento della conclu- sione. Cfr. ELMI, Contratto e norme imperative sopravvenute: nullità o inefficacia successiva e sostituzione di clausole, in Obbl. e contr., 2006, 1, p.33
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gislazioni introdotte a tutela del consumatore257, ma manca di pragmatismo ed anche di elementi positivi, la cui determina- zione è necessaria per evitare arbitri e discrezionalità da parte degli organi della pubblica amministrazione. Inoltre è intriso di aporie ed incertezze che non permettono di superare le con- trapposizioni o, quantomeno, fornire una ricostruzione sistema- tica del dibattito sull’ usura sopravvenuta, evidenziato in pre- cedenza258.
3.4. LA TEORIA DEL BILANCIAMENTO DEGLI