L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
CONSEGUENZE CIVILISTICHE
4.7. MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA E L’IMPATTO SUL COSTO COMPLESSIVO
DEL CREDITO
Una disamina esaustiva delle problematica relative agli inte- ressi di mora non può esentarsi dal svolgere un’analisi avente ad oggetto l’impatto che il pagamento degli interessi moratori produce a carico del cliente.
Le more di questo paragrafo renderanno evidente la scarsa consistenza numerica che gli interessi moratori, presi isolata- mente, determinano sull’ammontare del costo complessivo del credito, e viceversa, l’importanza che rivestono quando vengo- no accompagnati ad altre voci di costo variabili o a modalità di calcolo spesso occultate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.
Prendendo ora l’aspetto più squisitamente pratico della que- stione è utile, in via esemplificativa, esaminare l’impatto che gli interessi moratori generano su un normale contratto di mu- tuo364. Gli interessi moratori in un mutuo sono calcolati molti- plicando i giorni di ritardo con il tasso di mora e l’importo del- la rata, diviso il numero totale dei giorni di un anno solare365. Ipotizzando un ritardo di 20 giorni per una rata mensile di 500 euro, e una tasso di mora pari al 7%, ne deriverà un interesse moratorio uguale a 1,91%. Come è facile notare l’ammontare degli interessi di mora incide assai minimamente sul pagamen- to della rata, e pertanto l’importanza di suddetti interessi è cir- coscritta ad una serie di spese variamente denominate connesse
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Gli interessi di mora in un mutuo sono applicabili solo se il pagamento tardivo di una rata avviene tra il trentesimo giorno e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Tuttavia esistono clausole che impongono la decadenza dal suddetto bene- ficio del termine per il caso di ritardato pagamento, oltre il trentesimo giorno, anche di una sola rata. Cfr. FAUSTI, op.cit., pp. 218-219
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all’erogazione del mutuo366
. Si tratta dei c.d. “accessori della mora” che possono incidere, spesso all’insaputa del mutuatario, sull’usurarietà del finanziamento, poiché aumentano il costo complessivo del credito in quanto dipendenti dagli interessi di mora o dal ritardo nell’adempimento, senza oltretutto fornire al cliente una prestazione corrispettiva.
In via esemplificativa, si considerino le clausole di indennità di ritardato pagamento, gestione rate insolute, sollecito paga- mento, sollecito pagamento legale esterno, recupero crediti, in- casso crediti scaduti, commissioni di insoluto ecc. Queste voci di costo, oltre ad essere capaci di sforare il tasso soglia e, quin- di, di qualificare il finanziamento come usurario, spesso non rendono comprensibile se la relativa clausola è pattuita per l’ipotesi di inadempimento assoluto del mutuatario , ovvero per il semplice ritardo367.
Infatti se la causa giustificativa di questi costi trova legittima- zione nell’ipotesi di semplice ritardo, allora bisognerà valutare se tali clausole sono compatibili con la logica della fissazione convenzionale degli interessi moratori. L’art. 1224, 2°comma, c.c., infatti, prevede che <<al creditore che dimostra di aver su- bito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento>>, che però, non è dovuto nel caso in cui sia stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Tuttavia, indipendentemente dal significato prorompente insi- to nell’art. 1224 c.c., la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui l’ammontare del danno sia comunque superiore rispetto a quanto contrattualmente e preventivamente previsto dalle parti, al creditore non deve essere preclusa la risarcibilità
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Cfr. DAGNA, op.cit., p.135 367
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del danno ulteriore368. La pronuncia della Corte quindi ha ri- flessi positivi nei confronti delle banche che potrebbero giusti- ficare questi costi anche nel caso in cui risultassero superiori all’ammontare massimo degli interessi moratori pattuito in se- de contrattuale.
In realtà sembrerebbe corretto che tali costi, “accessori” della mora, venissero computati nella verifica di usurarietà del fi- nanziamento, con la conseguenza che se questi ultimi, uniti alla mora, sforano il tasso soglia fissato normativamente il finan- ziamento dovrà ritenersi usurario, ai sensi della L.108/96369.
Altra eventualità in grado di rendere significativo il pagamen- to degli interessi di mora, consiste nella pratica, molto diffusa nelle contrattazioni tra banca e cliente, di applicare agli interes- si di mora, e quindi, anche agli accessori della mora la capita- lizzazione trimestrale. È oramai pacifico che non sia possibile applicare interessi anatocistici con particolare riferimento alle somme non corrisposte o corrisposte in ritardo, come sostenuto dalla Suprema Corte con sentenza n° 2593 del 20 febbraio 2003. Questo perché gli interessi corrispettivi sono già dovuti e calcolati quando il credito è liquido ed esigibile, ossia al mo- mento di scadenza della rata nel caso di contratto di mutuo370.
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Cfr. INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso soglia della disciplina antiusura
e al divieto di anatocismo, in Borsa. Tit. Cred., I, 237 ss.
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Proprio in considerazione del fatto che l’art.644 c.p. stabilisce testualmente che, ai fini della verifica del tasso usurario, bisogna tener conto di qualsiasi << commis- sione…>>>.
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Esattamente la Corte ha stabilito che: “la formazione delle varie rate nella misu- ra composita predeterminata di capitale e di interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento delle obbligazioni”, poiché “nella rata concorrono… la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi”, sicché “ trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario, essa non è idonea a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia”. Secondo la Corte quindi dovrebbe applicarsi in questi casi il divieto di anatocismo dell’art. 1283 c.c., in mancanza di specifici usi contrari, di talché risultano illegittime le singole clausole si risolvono in una accet- tazione reciproca ovvero in una unilaterale imposizione di una disciplina diversa da quella legale. In via esemplificativa si consideri il calcolo degli interessi moratori sull’intera rata di rimborso, già composta, anche se in parte, dagli interessi conven- zionali. V. AURELIO, Usura e modus: Il problema del sovrindebitamento dal mon- do antico all`attualità, Cacucci Editore S.a.s., 2013, p. 105
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Pertanto, rispetto alle tesi che considera unica la rata di mutuo, bisogna preferire le pronunce che scompongono la rata in due parti poiché in presenza di distinte obbligazioni371.
A differenza di quanto osservato in precedenza, sembra che secondo la Corte di Cassazione, il limite soglia a cui oggi biso- gna riferirsi per valutare l’usurarietà degli interessi di mora non è quello previsto dai decreti ministeriali, ma è il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, sebbene con la precisa- zione del termine “di gran lunga”.
Questo comporta che un mutuo sarà usurario tutte le volte in cui il tasso moratorio (risultante dalla somma del tasso corri- spettivo e dalla maggiorazione detta spread) o il tasso corri- spettivo superino singolarmente il tasso soglia372.
Occorre quindi escludere la teoria per cui, ai fini del supera- mento del tasso soglia, sia necessario eseguire una sommatoria tra i due tassi (corrispettivo e moratorio) in quanto le rispettive basi di calcolo sono completamente diverse. In altri termini, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale residuo al momento del pagamento della rata, viceversa il tasso moratorio è calcola- to sulla o sulle rate non pagate come correttamente affermato dall’ABF di Napoli il 20 novembre 2013 con provvedimento n. 5877373.
Una soluzione diversa, oltre a non tener conto delle differen- ze tra interessi moratori e corrispettivi374, rappresenta un pro- cedimento matematico scorretto perché lo spread è una mag-
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Cfr. DAGNA, op.cit., p. 139
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DI SANTO, op.cit., p.3
373 Cfr. PACIFICO, la corretta lettura delle pattuizioni smentisce un’aprioristica
interpretazione, in expartecreditoris.it
374 DONVITO, op.cit., p. 15, individua le tre cause che non consentono il c.d. “cu-
mulo usurario”, ossia la sommatoria del tasso di mora al tasso corrispettivo ai fini del raggiungimento del tasso soglia: 1) gli interessi corrispettivi la misura del capita- le concesso a credito, invece quelli moratori sono dovuti remunerare il risarcimento dei danni in caso di inadempimento. 2) Per integrare l’usura è sufficiente la mera pattuizione o promessa se l’interesse è corrispettivo, invece per gli interessi moratori non può dirsi altrettanto a causa della loro eventualità e alternatività applicativa ri- spetto ai primi. 3) si tratti di dati statistici disomogenei
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giorazione normalmente applicata al tasso corrispettivo, e non deve essere confuso con il tasso moratorio375.
Infine è inutile specificare che l’inadempimento del debitore comporta la nascita di un’autonoma e distinta obbligazione, avente regolazione e sorte diversa dall’obbligazione principa- le376. 375 DI SANTO, op.cit., p.3 376 Cfr. FAUSTI, op.cit., p. 135
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