• Non ci sono risultati.

LA SOLUZIONE AMBROSIANA E LA TESI DELL’ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA

INTERESSI DI MORA ALLA LUCE DELLA NUOVA RIFORMA DEL

4.3. LA SOLUZIONE AMBROSIANA E LA TESI DELL’ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

Gli Autori che sostengono la necessità di escludere gli inte- ressi di mora dall’ambito applicativo della disciplina antiusura sostengono che, a differenza di quelli corrispettivi o conven- zionali, suddetti interessi non sono espressione della fisiologia del rapporto contrattuale ma sono dovuti solo in caso di ina- dempimento del debitore, in quanto assolvono ad una funzione meramente risarcitoria (soluzione Ambrosiana)290. In altri ter- mini, ritengono che la ratio della disciplina antiusura sarebbe quella di colpire i soli interessi che costituiscono il corrispetti- vo di una prestazione di denaro, i quali trovano il proprio titolo

288

La corte dichiarò che “ la stessa censura, invece, è fondata in relazione al tasso

usurario perché dalla trascrizione dell’atto di Appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tener conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel mo- mento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Cfr. LANZARA, Interessi moratori, usura e contratto di mutuo, nota a Cass. n° 350/2013, 12 ss.

289

La laconicità del contenuto della sentenza ha generato in dottrina numerose inter-

pretazioni circa le modalità di calcolo necessari per stabilire l’usurarietà degli inte- ressi moratori, portando ad escludere la sommatoria. Cfr. ROSSI, Mutui bancari: L’usurarietà dei tassi di mora/2, in investimenti finanziari n°1/2014, p. 27

290

Cfr. RONDINELLI, Appunti e spunti in tema di usura contrattualizzata nei con-

tratti di mutuo ( e non solo) a margine dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 28/01/2014, in Riv. Dir. Bancario, n° 03/2014, p. 4

80

direttamente nel contratto di mutuo, e non nella situazione di ritardo del mutuatario, come invece avviene per gli interessi di mora291.

Questa soluzione è in perfetta armonia con l’orientamento giurisprudenziale che considera doveroso applicare agli inte- ressi moratori sproporzionati o “usurari” gli stessi rimedi civili- stici previsti per la clausola penale292. Questo implica che in caso di interessi moratori sproporzionati o eccessivi, sarà ap- plicabile il rimedio della riduzione giudiziale previsto dell’art. 1384 c.c., invece se la pattuizione di interessi moratori si tra- sforma in uno strumento del creditore volto a conseguire van- taggi usurari (es. in caso di brevità del termine di scadenza293), allora la fattispecie in esame rientrerà nella disciplina della fro- de di legge, ai sensi dell’art.1344 c.c.294. Tuttavia se si ammet- tesse l’operatività dell’art. 1344 c.c. nei casi di interessi mora- tori “usurari”, la nullità travolgerebbe tanto la clausola con cui si determina la misura degli interessi (con il difetto che la nulli- tà obbligherebbe il debitore alla restituzione di tutte le somme già riscosse dal creditore), quanto la pattuizione del termine ravvicinato, con la conseguenza che l’usuraio dovrà rivolgersi al giudice affinché stabilisca, ai sensi dell’ art. 1183 c.c., un termine congruo per tale restituzione295. Altrettanto impossibile risulta il ricorso all’istituto della frode di legge in quanto il de- bitore vittima di usura è, per antonomasia, in potenziale diffi- coltà ad adempiere regolarmente, con la conseguenza che indi- pendentemente dall’esistenza del ritardo non importerà se ri-

291 Cfr. CADOPPI, CANESTRARI, MANNA,PAPA, Trattato di diritto penale. ,

Parte speciale, Milanofiori Assiago (MI), 2011, p. 715

292 Cfr. TARANTINO, op.cit., p. 2 293

Cfr. CADOPPI, CANESTRARI, MANNA,PAPA, op.cit., p. 716 294

Cfr. DAGNA, op.cit., p. 130 295

Inoltre come nota correttamente FAUSTI, Il mutuo, Napoli, 2004, il ricorso alla riduzione giudiziale sarebbe stato realizzabile solo prima della L.108/96 (anche se già la dottrina cominciava a dubitare sull’utilizzo del rimedio della riduzione), ma adesso non sembra possibile in quanto l’art. 1344 c.c. è disposizione diversa e ultro- nea rispetto alla drastica inesigibilità degli interessi dell’art. 1815 c.c.

81

corra o meno anche la frode di legge poiché ciò che conta ai fi- ni dell’usura è semplicemente la sproporzione296

.

Tuttavia, alcuni Autori, non considerando la tesi dell’assimilazione alla clausola penale 297

, hanno escluso gli in- teressi moratori dalla verifica di usurarietà, facendo leva pro- prio sul dato legislativo. Secondo questi ultimi, infatti, l’inciso <<a qualunque titolo>> dovrebbe essere interpretato unicamen- te come remunerazione, con la conseguenza che gli interessi moratori sono da escludere in quanto non rientrano tra le pre- stazioni “remunerative”298.

A sostegno di questa interpretazione, si è ritenuta determinan- te la mancata considerazione del dato letterale dell’art. 644 c.p. secondo cui l’usurarietà degli interessi dovrà determinarsi avu-

to riguardo alle sole voci scaturenti al momento

dell’erogazione del credito. L’art. 644 c.p. stabilisce testual- mente che: << Per la determinazione del tasso di interesse usu- rario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni e spese, eccetto quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito>>.

Questa interpretazione restrittiva, oltre a porsi in evidente contrasto con la legge di interpretazione autentica, sembra es-

296

Cfr. FAUSTI, op.cit., pp. 169-170

297

L’assimilazione consiste nella comune caratteristica di rappresentare una sanzio- ne, conseguente all’eventuale inadempimento del debitore. Cfr. TARANTINO, op.cit., p. 2; Tuttavia occorre ricordare una pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza 23273/2010, con la quale si è affermato che la clausola penale consiste in una “ somma predeterminata, seppure nel caso di specie in proporzione alla somma rimasta inadempiuta, la quale pur avendo funzione assimilabile a quella degli inte- ressi moratori, ha natura diversa rispetto agli interessi in genere, la cui caratteristi- ca peculiare è il maturare con il passare del tempo, caratteristica che non si riscon- tra nella penale”. Cfr. FIENGO, op.cit., p. 3

298 Tuttavia occorre precisare che oramai la dottrina maggioritaria intende la <<re-

munerazione>> come un concetto affine a tutte le tipologie di interessi, ossia intesa come corrispettivo della perdita di disponibilità di un capitale altrui o spettante ad altri. La naturale fecondità del denaro introdotta dall’art. 1232 c.c. , sebbene non in- tacchi la differenza funzionale tra interessi moratori e corrispettivi, sembra alludere al fatto che tale principio si collochi alla radice di ogni interesse. Questo implica che la nascita dell’obbligazione degli interessi, indipendentemente dal fatto che sorga per effetto della liquidità o dell’inadempimento, finisce per apparire rilevante solo in termini di differente graduazione di intempestività. Cfr. PATTI, VACCA, Trattato delle obbligazioni, Volume 5, Lavis(TN), 2010

82

sere una forzatura del dato legislativo poiché non considerare il pagamento degli interessi di mora un’attività connessa alla ero- gazione del credito pare essere una mortificazione dell’intero apparato legislativo predisposto dal legislatore299.

Forse, l’unico dato testuale contenuto nell’art.644 c.p. che, ove non vi fosse stato l’intervento chiarificatore della legge di interpretazione autentica, avrebbe potuto portare a propendere per l’accoglimento della tesi a favore dell’esclusione degli inte- ressi moratori, è la circostanza che la norma in esame recita te- stualmente: <<in corrispettivo di una prestazione di denaro o altre utilità>>300.

Questa tesi, recante un interpretazione restrittiva del concetto di corrispettivo, è stata riconosciuta dall’ABF di Napoli nella sentenza n.125/2014301. Il ricorrente, nella fattispecie in esame, lamentava la pattuizione di interessi moratori che, sommati agli interessi corrispettivi, superavano il tasso soglia e ,pertanto, se- condo quanto stabilito dalla Suprema Corte, con sentenza n°350/2013, il finanziamento doveva ritenersi usurario302.

Il Collegio di Napoli ha invece deciso di rigettare il ricorso avallando la tesi per cui, ai sensi dell’art. 644 c.p., è creditore usuraio colui che <<si fa dare o promettere … in corrispettivo di una prestazione in danaro … interessi>> e pertanto conside- rare nel computo del tasso soglia interessi o altri compensi

299

Cfr. TARANTINO, op.cit., pp. 4-5

300

Come notano correttamente CADOPPI, CANESTARI, MANNA, PAPA, op.cit., 2011, p.715, da una prima lettura della norma sembra di potersi escludere dalla pre- visione dell’usura gli interessi moratori.

301 Anche il Trib. Genova con sentenza n. 207 del 20 gennaio 2000 ha aderito a que-

sto orientamento, ritenendo che l’art. 644 c.p. sia applicabile solo se gli interessi co- stituiscano una controprestazione nella regolare esecuzione del sinallagma contrat- tuale, invece gli interessi di mora svolgono una funzione risarcitoria per il caso di inadempimento dell’obbligazione contrattuale. Cfr. NARONTE, op.cit., p. 4

302

Cfr. CIVALE, ZITIELLO, ASSOCIATI STUDIO LEGALE, Usura e interessi di mora: dalla computabilità alla rilevanza, in Diritto Bancario Approfondimenti, Febbraio 2014

83

aventi funzione risarcitoria, come quelli moratori, pregiudiche- rebbe lo stretto rapporto che l’ usura istaura con il credito303.

Tuttavia pare evidente che tale dizione non sia diretta a limi- tare l’operatività ai soli interessi corrispettivi in quanto un’interpretazione tanto restrittiva stonerebbe con la chiara portata estensiva della riforma del 1996304.

Inoltre a coloro che propugnano tale tesi sfugge che il termi- ne << in corrispettivo>> è contenuto in una norma penale, che lo può utilizzare solo in senso “atecnico”, non rendendo possi- bile attribuire alla disposizione un’importanza di indirizzo per il giurista305.