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I contributi per le spese di trasporto e di viaggio e per le spese te- te-lefoniche

L’attuazione dell’istituto costituzionale dell’indennità per i parlamentari

10. I contributi per le spese di trasporto e di viaggio e per le spese te- te-lefoniche

Per quanto riguarda gli altri contributi a favore dei parlamentari oggi per-mangono, dopo alcuni aggiustamenti, due voci: una dedicata alle spese telefo-niche ed una dedicata alle spese di trasporto.

Per quanto attiene al rimborso delle spese telefoniche, esso era stato dap-prima previsto per gli scatti delle chiamate urbane ed interurbane negli anni Ot-tanta; successivamente con la diffusione di servizi a valore aggiunto e, soprat-tutto, della telefonia mobile era stato modificato ed aveva raggiunto, nel 2001, la ragguardevole cifra di 3.098 euro annui per deputato 79.

L’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 21 di-cembre 2013 ha soppresso il rimborso forfettario decidendo, in un primo momento, di sostituirlo con l’erogazione diretta del servizio 80. Sulla base

del-77 Il rimborso avviene sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previ-sti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un consulente del lavoro, ovvero da altro professionista qualificato, per quanto attiene la con-formità del contratto medesimo alla normativa vigente. Sono comunque escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge, al convivente e ai parenti od affini del depu-tato entro il quarto grado. Così espressamente la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Ca-mera dei deputati del 30 gennaio 2012 e quella del Consiglio di Presidenza del Senato del 31 gennaio 2012.

78 V. delibera della Camera dei deputati del 30 gennaio 2012 che pone anche un sistema di verifiche a campione da parte dell’Ufficio dei questori.

79 V. deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 6 dicembre 1984, del 2 feb-braio 1989 ed infine quella che aveva previsto il regime forfettario del 28 novembre 2001.

de-l’istruttoria delegata al Collegio dei questori, l’Ufficio, in una successiva sedu-ta, ha optato per ammettere a rimborso tutte le spese documentate per servizi di telefonia, incluso il traffico dati, relative ad utenze intestate ai deputati e so-stenute nell’esercizio dell’attività parlamentare 81. Il massimale è stato ridotto a 1200 euro annui 82. Il meccanismo di rimborso con documenti giustificativi delle spese da produrre in originale è stato però nuovamente sostituito, nel 2014, con un rimborso a forfait 83.

Con il rimborso delle spese di trasporto si intende tenere indenne il parla-mentare delle spese sostenute per raggiungere Roma dalla propria residenza 84. Inizialmente tale obiettivo era realizzato con tessere di libera circolazione a favore dei parlamentari rilasciate dalle ferrovie dello Stato e dall’ATAC 85. Fin dalla I legislatura, gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato fondarono que-sta agevolazione sulla necessità pragmatica di incoraggiare e favorire, da un lato, la presenza del deputato e del senatore alle sessioni parlamentari e, da un altro lato, il ritorno del deputato nel collegio di provenienza nei periodi di pau-sa dell’attività parlamentare 86. Successivamente le carte di libera circolazione ferroviaria trovarono, pure, un loro fondamento legislativo nella legge 21 no-vembre 1955, n. 1108 recante Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle

ferrovie dello Stato che, ex art. 5, inserì i parlamentari nell’elenco dei soggetti

che possono ottenere tale privilegio 87.

Negli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso, in conseguenza dello svi-luppo della rete autostradale e dei collegamenti aerei, gli Uffici di Presidenza negoziarono tessere di libera circolazione autostradale e stabilirono di rimbor-sare un certo numero di trasferimenti aerei e marittimi (in ragione del collegio di provenienza).

liberazione 2 aprile 2013 in quanto per essi si riteneva assorbito dai contributi specifici per le spese di segreteria.

81 V. deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 27 febbraio 2014.

82 Nell’ambito della spesa annuale è fissato anche un plafond mensile pari a 100 euro e con-corrono a definire il limite anche le chiamate effettuate dagli apparecchi fissi all’interno della Camera utilizzando il codice telefonico distribuito all’inizio della legislatura.

83 V. deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 ottobre 2014 che ha anche ridotto il contributo per i parlamentari eletti nella circoscrizione estero.

84 Questo rimborso ha un’origine storica assai risalente poiché si tratta dell’unica agevola-zione concessa, sotto la vigenza dello Statuto Albertino, ai Parlamentari italiani.

85 L’ATAC è l’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma.

86 A partire dall’esercizio finanziario 1° luglio 1954-30 giugno 1955 è possibile trovare ren-dicontate alla Camera dei deputati spese a rimborso di viaggi aerei e marittimi nonché supple-menti vagone letto per i deputati provenienti inizialmente solo da Sicilia, Sardegna, Veneto e Piemonte.

87 La legge in questione è stata solo recentemente abrogata dall’art. 24, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il fondamento delle agevolazioni è dunque ritornato nelle decisioni degli organi parlamentari.

Il numero di viaggi rimborsabili per i deputati ed i senatori è stato progres-sivamente ampliato dagli Uffici di Presidenza fino a che il raggiungimento di una convenzione con Alitalia non ha consentito l’estensione della libera circo-lazione 88.

Infine, un rimborso fu previsto anche per le spese di trasferimento in taxi sostenute dal parlamentare per raggiungere l’aeroporto più vicino dalla pro-pria residenza nonché per spostarsi dall’aeroporto romano di Fiumicino fino a Montecitorio e a Palazzo Madama. Quest’ultimo contributo ha finito per di-venire assai significativo rispetto alle altre componenti a rimborso.

A partire dal 2007, si è assistito ad una progressiva riduzione ed accorpa-mento di tali contributi. Talvolta ciò è avvenuto in conseguenza di una speci-fica disposizione di legge 89; più spesso sono stati gli uffici di presidenza delle due Camere a prevedere una progressiva razionalizzazione di tale spesa 90. I maggiori tagli hanno riguardato l’uso del trasporto aereo e le contribuzioni per l’utilizzo dei taxi 91.

Oggi, per ciò che riguarda la Camera dei deputati, i trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, sono garantiti da un rimborso spese trimestrale pari nel massi-male a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di residenza, e pari ad un massima-le di 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km 92.

Per quanto riguarda il Senato, le diverse voci di rimborso sono state, ac-corpate a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il Collegio dei Senatori Questori ha,

88 In una prima fase gli Uffici di Presidenza, su proposta del Collegio dei questori, stabiliva-no il numero dei viaggi rimborsabili tenendo conto di variabili quali l’esistenza di mezzi alterna-tivi, la velocità e la distanza. Di conseguenza, il numero dei viaggio variava significativamente da Regione a Regione. Cfr. sul punto G. CONTINI, Indennità parlamentare, cit., 118.

89 L’art. 18, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 è andato ad incidere sui rimborsi per i viaggi aerei deliberati dagli Uffici di Presi-denza prevedendo l’obbligo per i parlamentari (nonché di ogni altro amministratore o dipen-dente pubblico) allorché utilizzano il mezzo di trasporto aereo, di volare in classe economica.

90 Le facilitazioni di viaggio erano concesse anche agli ex membri delle due Camere nonché, per un numero limitato di viaggi, ai familiari di deputati e senatori. Queste sono state assai limi-tate negli ultimi anni. Dapprima con la delibera del Consiglio di Presidenza del 21 aprile 2009, sono stati aboliti i rimborsi per le spese di viaggio. A partire dal 1° gennaio 2010, è stato anche introdotto un tetto annuale per i viaggi aerei e ferroviari sul territorio nazionale (peraltro rico-nosciuto per un periodo di 10 anni dalla cessazione dal mandato) e la soppressione di qualsiasi rimborso dei pedaggi autostradali. V. anche Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Ca-mera del 2 dicembre 2015 che ha disposto l’abolizione di ogni contributo dal 1° gennaio 2016.

91 La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 23 luglio 2007 ha soppresso il rimborso, in precedenza previsto fino ad un massimale di 3100 euro annui, delle spese soste-nute dai deputati per viaggi all’estero per ragioni di studio o connesse all’attività parlamentare.

92 Il rimborso in questione è ridotto del 50 per cento per i deputati ed i senatori residenti a Roma ed eletti nella circoscrizione elettorale Lazio I (Camera dei deputati) e Lazio (Senato della Repubblica).

infatti, disposto, nell’ambito del riordino delle competenze economiche dei Se-natori, che essi ricevano un unico rimborso forfetario mensile di euro 1.650, che sostituisce e assorbe i preesistenti rimborsi per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche. L’importo è stato determinato mantenendo invariato l’onere complessivo che gravava sul bilancio del Senato per i due rimborsi no-minalmente soppressi.

Come si evince chiaramente i rimborsi sono diversamente accorpati e rico-nosciuti dalle due Camere. La Camera dei deputati prevede, infatti, rimborso su base trimestrale delle spese di taxi e su base annuale delle spese telefoniche. Il Senato prevede, invece, un unico rimborso forfetario mensile. L’ammontare complessivo dei rimborsi, così riarticolati, è leggermente superiore al Senato, ma non in maniera così significativa.

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