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Le normative regionali oggi vigenti in materia di trattamento eco- eco-nomico dei consiglieri regionali

L’indennità per i consiglieri regionali

7. Le normative regionali oggi vigenti in materia di trattamento eco- eco-nomico dei consiglieri regionali

Le normative regionali oggi vigenti in materia di indennità sono, dunque il frutto degli interventi emergenziali adottati dallo Stato nell’ultimo decennio e delle decisioni della Corte costituzionale in materia 67.

Il punto di partenza del processo riformatore a livello regionale è stato l’ac-cordo raggiunto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-gioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine dell’individua-zione della Regione più virtuosa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) ed f), d.l. n. 174 del 2012.

Con l’intesa raggiunta il 30 ottobre 2012, la Conferenza permanente ha previsto di conseguenza i massimali entro cui le Regioni possono articolare le voci in cui si articola il trattamento economico dei consiglieri. Per i Consiglieri regionali che svolgono funzioni organizzative nell’ambito dei rispettivi Consi-gli, il massimale è stato posto a 13800 euro lordi mensili. Per i Consiglieri che non ricoprono alcuna carica, il massimale è stato fissato ad 11100 euro lordi mensili.

Sulla base di questi due tetti, le Regioni hanno provveduto a riarticolare il trattamento economico sulla base di tre voci: l’indennità di carica, l’indennità di funzione ed i rimborsi spese. L’indennità di carica è l’indennità in senso stretto ossia l’emolumento spettante in ragione dello status di membro del Consiglio regionale. L’indennità di funzione è il compenso aggiuntivo previsto per i Consiglieri che ricoprono specifiche cariche nel Consiglio regionale

(Pre-66 L’intesa è stata raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR del 3 aprile 2019).

67 Sul tentativo della Corte costituzionale di mediare fra i diversi interessi v. T. CERRUTI, La

Corte costituzionale arbitro del contenzioso Stato-Regioni, fra esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela dell’autonomia regionale, in Federalismi, 20, 2013.

sidente, Vice-presidente, Presidente di Commissione o di Giunte, Vice-Presi-dente di Commissione o di Giunta, Membro del Consiglio di Presidenza). Il rimborso spese è il compenso che ingloba le diarie nonché ogni altro rimborso o agevolazione precedentemente erogata al Consigliere. Fuori di queste voci, le legislazioni regionali hanno specificato che non sono possibili ulteriori emo-lumenti o contributi a carico del Consiglio regionale. Non sono a carico delle finanze regionali le cd. indennità o assegni di fine mandato che, laddove man-tenute, sono interamente finanziate attraverso i contributi obbligatori versati dai consiglieri durante il loro mandato.

Per quanto riguarda l’ammontare delle singole voci, dall’esame delle legi-slazioni regionali risultano tre diverse modalità con cui le Regioni hanno dato attuazione all’intesa. La maggior parte delle legislazioni regionali ha provvedu-to a quantificare legislativamente l’ammontare delle singole componenti 68. Al-cune hanno rinviato la precisazione dei singoli emolumenti agli Uffici di Pre-sidenza dei Consigli regionali, talvolta senza introdurre ulteriori vincoli e tal-volta predeterminando le percentuali di suddivisione 69.

68 In questo senso si sono orientate la Regione Basilicata (l.r. Basilicata 21 dicembre 2012, n. 27 Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge

regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 54), la

Regione Calabria (l.r. Calabria 10 gennaio 2013, n. 1 Disposizioni di adeguamento all’articolo 2 –

riduzione dei costi della politica – del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), la Regione Emilia

Romagna (l.r. Emilia-Romagna 12 marzo 2015, n. 1 Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995,

n. 42), la Regione Friuli Venezia Giulia (l.r. 9 agosto 2013, n. 10 Disposizioni in materia di trat-tamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), la Regione Lazio (l.r. Lazio 28 giugno 2013, n.

4 Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), la Regione Piemonte (l.r. Piemonte 5 novembre 2014, n. 16 Rideterminazione del trattamento

eco-nomico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale), la Regione Puglia (l.r.

Pu-glia 30 novembre 2012, n. 34 Riduzione dei costi della politica), la Regione Sardegna (l.r. Sarde-gna 9 gennaio 2014, n. 2 Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento

degli organi statutari della Regione), la Regione Valle d’Aosta (l.r. Valle d’Aosta 24 dicembre

2012, n. 35 Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e

per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28) e la Regione

Ve-neto (l.r. VeVe-neto 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese

per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174).

69 Hanno effettuato un mero rinvio all’Ufficio di Presidenza, la Regione Abruzzo (l.r. Abruz-zo 28 dicembre 2012, n. 68 Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10

ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), la Regione Marche (l.r. Marche 18 dicembre 2012, n. 42 Modifi-che alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla l.r. 23/1995), la Regione Molise (l.r. Molise 25 luglio 2013, n. 10 Riduzione dei costi della politi-ca e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell’organizzazione e dei servizi della

re-Questa scelta specifica se da un lato valorizza l’autonomia del Consiglio, da un altro lato solleva non poche questioni alla luce del fatto che le decisioni consiliari non godono certamente del medesimo status degli atti interni delle due Camere 70.

La Regione Toscana è l’unica ad aver mantenuto, nella forma, l’aggancio con l’indennità lorda dei parlamentari, operando sulle percentuali al fine di rientrare nei tetti prefissati dalla legge regionale ad un livello inferiore rispetto ai massimali di cui alla citata delibera della Conferenza permanente 71.

Molto importante segnalare in proposito che, come fatto dalla Regione To-scana, anche altre Regioni ordinarie hanno autonomamente diminuito il

quan-tum del trattamento economico complessivo sotto le soglie individuate in

Conferenza. Tra di esse, la Regione Emilia Romagna, la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e la Regione Valle d’Aosta 72.

L’esame delle singole voci è interessante, ma può pure essere fuorviante, se non si tiene conto del fatto che l’indennità di carica e quella di funzione sono sottoposte a prelievo fiscale secondo le regole della fiscalità generale, mentre i rimborsi, ancorché forfettari, sono esenti ai sensi della norma del TUIR che manda esente da contribuzione anche le diarie per i parlamentari 73.

Il che naturalmente deve consigliare prudenza nel valutare le singole scelte regionali, attribuendo particolare valore alla diminuzione di una voce anziché di un’altra. Per quanto qui di interesse, può affermarsi che nel rispetto dei massimali nazionali e di quelli eventualmente posti dalle leggi regionali, l’am-montare delle indennità di carica varia oggi da un massimo di 7600 euro lor-di al mese previsti dalla Regione Lazio ad un minimo lor-di 5000 euro lorlor-di al me-se previsti dalla Regione Piemonte. I rimborsi speme-se, oggi omnicomprensivi, oscillano dai 4500 euro della Regione Veneto ai 2686 euro della Regione Valle d’Aosta.

gione), la Regione Sicilia (l.r. Sicilia 4 gennaio 2014, n. 1 Misure in materia di controllo, traspa-renza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica), la Regione Umbria (l.r. Umbria

27 dicembre 2012, n. 28 Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174). Hanno rinviato predeterminando le quote di ripartizione dei massimali tra le tre voci, la Regio-ne Campania (l.r. Campania 24 dicembre 2012, n. 38 Disposizioni di adeguamento al

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174), la Regione Liguria (l.r. Liguria 20 dicembre 2012, n. 48 Disposi-zioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174), la

Re-gione Lombardia (l.r. Lombardia 24 giugno 2013, n. 3 Riduzione dei costi della politica in

attua-zione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174).

70 Cfr. M. PICCHI, I regolamenti interni dei Consigli regionali: note minime, cit., 269.

71 V. per la Regione Toscana la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 Modifiche alla legge

regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

72 La Regione Emilia Romagna si attesta a 7258 euro lordi per i Consiglieri e a 9758 per i Consiglieri con indennità aggiuntiva di funzione. Il Piemonte prevede le soglie massime rispet-tivamente a 8500 e 10.200 euro. La Lombardia opera un taglio del 5 per cento ai massimali pre-visti dall’intesa. Per la Valle d’Aosta il tetto massimo per i consiglieri è stabilito 7871.

Per quanto riguarda le indennità di funzione, esse non variano poi così si-gnificativamente tra Regione e Regione. Esse sono sempre articolate per tipo-logia di funzione e vanno, a scalare, dal ruolo apicale del Presidente del Con-siglio regionale fino al Vice-Presidente di Commissione legislativa. Il loro am-montare è per i Presidenti del Consiglio fissato prevalentemente intorno ai 2500 euro mensili lordi. Sensibilmente più alta è l’indennità prevista per il Presidente del Consiglio della Regione Valle d’Aosta pari a 5730 euro lordi e decisamente esigua quella attribuita, 1700 euro mensili lordi, dalla Regione Piemonte al Presidente del proprio Consiglio.

Più che l’ammontare delle singole voci delle indennità di funzione è inte-ressante segnalare come due Regioni abbiano optato per una forte limitazione delle cariche cui è riconosciuta l’indennità di funzione. Questo è il caso della Regione Lazio e della Regione Sardegna, le cui legislazioni hanno previsto che solo alla carica di Presidente del Consiglio regionale dovesse essere associata un’indennità di funzione 74.

Infine, con riferimento all’obbligo di parametrare gli emolumenti all’effetti-va presenza dei consiglieri cui al d.l. n. 138 del 2011, le legislazioni regionali mostrano come l’adempimento sia avvenuto secondo due diverse strade. Al-cune Regioni hanno, infatti, riferito la decurtazione per le assenze non giustifi-cate all’indennità di carica. Altre hanno invece collegato la decurtazione alla voce rimborsi con l’unico limite che essi prevedessero al contempo forme di detrazione per la mancata partecipazione alle sessioni consiliari 75.

Entrambe le soluzioni paiono in linea con la previsione da cui originano. Bisogna solo segnalare, per completezza, che le decurtazioni applicate sull’in-dennità di carica incidono sul compenso erogato e quindi, a ragion di logica sull’imponibile, mentre quelle previste sulla voce rimborsi spese non determi-nano alcuna conseguenza in termini puramente tributari.

Per quanto riguarda la rideterminazione del trattamento previdenziale e dei vitalizi già in essere, previsto dal d.l. n. 145 del 2018, il processo di ade-guamento è stato solo recentemente completato 76.

L’intesa è stata raggiunta in sede di Conferenza permanente il 3 aprile 2019 (n. 56/CSR). Essa ha definito criteri e parametri assai precisi 77. In particolar

74 L’art. 1, comma 4, della legge regionale Lazio n. 4 del 2013 ha specificato la gratuità delle funzioni di Vice presidente del Consiglio, Presidente di Commissione e membri dell’Ufficio di Presidenza.

75 Le detrazioni sono state previste da ogni Regione. L’unica particolarità è che alcune Re-gioni le hanno introdotte in riferimento all’indennità di carica (v. per esempio la Regione Sar-degna, la Regione Basilicata), come sembrava doversi fare ad una lettura testuale della legge sta-tale. La maggioranza ha previsto che le decurtazioni fossero applicate ai rimborsi per la parteci-pazione alle riunioni consiliari come apparirebbe più consono alla natura del rimborso.

76 Cfr. J. ROSI, Prime osservazioni sui recenti provvedimenti di rideterminazione degli assegni

vitalizi per gli ex parlamentari e per i consiglieri regionali, in Osservatoriosullefonti.it, 2018.

77 I punti salienti dell’intesa sono che: a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, senza tenere conto delle riduzioni

tem-modo i parametri non lasciano oggettivamente molto spazio alle Regioni che devono uniformarsi ai coefficienti di trasformazione forniti dall’intesa per il calcolo del montante attraverso cui rideterminare l’ammontare lordo del vita-lizio o del trattamento previdenziale 78.

poranee disposte dalla normativa vigente; b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo; c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in ero-gazione, in ciascuna Regione non può superare la spesa necessaria all’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo; d) l’ammontare dell’assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l’importo erogato ai sensi della nor-mativa vigente.

78 Tutte le Regioni hanno provveduto ad adottare le norme legislative necessarie all’attuazio-ne dell’intesa rinviando di norma alla nota metodologica ad essa allegata. Sul punto, V.DE SANTIS, Trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali: riparto di competenze, disposizioni

re-troattive e contenimento della spesa pubblica, in Le Regioni, 1, 2019, 89 ss. Con specifico

riferi-mento alla legge piemontese, si v. L. IMARISIO, La legge regionale sul ricalcolo dei vitalizi degli ex

consiglieri regionali piemontesi, tra equilibri di bilancio e (ri)bilanciamento di diritti, in Il Pie-monte delle autonomie, 3, 2019.

Parte II

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