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Le cd. indennità di carica o d’ufficio

L’attuazione dell’istituto costituzionale dell’indennità per i parlamentari

8. Le cd. indennità di carica o d’ufficio

Le cd. indennità di carica o di ufficio sono previste, in aggiunta all’indenni-tà spettante come membri del Parlamento, per tutti quei deputati e senatori che ricoprono determinate cariche all’interno dell’assemblea di riferimento o siano delegati della medesima 65.

La fonte normativa dell’indennità di carica è sempre stata la deliberazione

64 Se tali “altri emolumenti” vengono considerati parte dell’indennità, accedendo quindi ad una nozione in senso ampio, la scelta della determinazione attraverso gli Uffici di Presidenza potrebbe essere ritenuta una pratica poco rispettosa del dettato costituzionale cfr. L. CIAURRO,

Indennità parlamentare, cit., 205.

degli Uffici di Presidenza delle due Camere. Né la prima legge attuativa del 1948 né la seconda legge del 1965 hanno mai previsto alcunché in proposito.

Per quanto riguarda le cariche apicali delle due Camere, indennità aggiun-tive e specifiche dotazioni d’ufficio furono previste fin dalla prima legislatura. I bilanci delle due Camere dimostrano che esse erano inizialmente previste so-lo per i Presidenti delle due Camere, per i Presidenti delle Commissioni par-lamentari permanenti e, dal 1955, per i Presidenti delle Giunte parpar-lamentari 66.

Progressivamente l’indennità di carica fu estesa ai membri degli Uffici di presidenza di Camera e Senato (Vicepresidenti, Questori, e Segretari di Presi-denza), ai membri degli Uffici di Presidenza costituiti presso le Commissioni parlamentari permanenti e presso le Giunte (Vicepresidenti e Segretari), ai Presidenti ed agli Uffici di Presidenza delle Commissioni bicamerali, ai segre-tari d’aula, ai membri delle delegazioni parlamensegre-tari presso le Assemblee in-ternazionali, ai componenti degli organi interni di giurisdizione.

L’istituzione e l’estensione dell’indennità di carica è stata sempre giustifica-ta sul presupposto che la carica politico-organizzativa assungiustifica-ta richiede un mag-giore impegno sia in termini temporali sia in termini materiali 67. Essa ha, quindi, in sé una natura intrinsecamente retributiva, temperata solo dal fatto che tali indennità non sono tra loro cumulabili 68.

Il nomen iuris utilizzato, “indennità di carica o d’ufficio”, sembra ricon-durre tale emolumento nell’alveo dell’art. 69 Cost. In realtà, l’attività che è compensata ha un’evidente componente amministrativa che la connette all’or-ganizzazione ed al funzionamento delle due Camere. Il che sembra collocare tale emolumento in una zona di confine in cui certamente può intervenire la legge, ma in mancanza può essere ritenuto ammissibile anche un intervento in via regolamentare delle Camere.

66 La previsione di un’indennità di rappresentanza per alcune cariche risale già ai tempi del-l’Assemblea Costituente. Di essa si trova evidenza nei bilanci della medesima approvati a con-suntivo nell’ambito della I Legislatura. Riguardo alle deliberazioni degli Uffici di Presidenza non è stato possibile accedervi. Per cui si fa riferimento ai bilanci consultivi delle due Camere in cui sono contemplate esplicitamente indennità aggiuntive per le cariche apicali a partire dal 1953.

67 Con riferimento al ruolo dei Presidenti delle Camere ed alla pluralità di funzioni che essi svolgono, v. E.GIANFRANCESCO, Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri

imparziali, in Rass. parl., 2007, 34 ss. Più legata all’idea del Presidente come magistrato d’aula è

A. SCIORTINO, Il Presidente di Assemblea parlamentare, Giappichelli, Torino, 2002. V. sull’im-patto dei meccanismi di elezione, A. CIANCIO, Riforma elettorale e ruolo garantistico del

Presi-dente di assemblea parlamentare, un modello in crisi, in Dir. e soc., 1996, 3. Cfr. l’analisi recente

di F. BIONDI, Presidenti di assemblea e gruppi parlamentari, in N. LUPO (a cura di), I Presidenti

di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Il Mulino, Bologna, 2014,

127 ss. Per una prospettiva comparata v. A.TORRE, Il magistrato dell’assemblea. Saggio sui

Pre-sidenti parlamentari, Giappichelli, Torino, 2002 e M.IACOMETTI, I presidenti di assemblea

par-lamentare, Giuffrè, Milano, 2001.

68 Il problema della cumulabilità è emerso con il moltiplicarsi delle cariche indennizzate. Cfr. U. ZAMPETTI, Art. 69, cit., 251.

Per quanto riguarda l’ammontare di tali indennità, esse sono state stabilite dagli Uffici secondo parametri che tengono in conto l’importanza e l’impegno della carica ricoperta. Il riferimento è stato, inizialmente, quello delle retribu-zioni di cui godono Ministri e Sottosegretari 69.

Dopo il 1965, entrambi gli Uffici hanno iniziato ad utilizzare come base di calcolo, per ogni variazione in aumento successiva di tali indennità, la percen-tuale degli aumenti riconosciuti alle indennità generali come conseguenza de-gli incrementi delle retribuzioni dei magistrati a cui queste ultime sono state per legge agganciate. Questo adeguamento è comunque avvenuto sempre per autonoma decisione dei due Uffici, non prevedendo nulla la legge né riguardo all’indennità di ufficio in sé né, tantomeno, riguardo al suo preciso ammontare ed alle modalità di adeguamento 70.

L’inversione di tendenza si è avuta nel 2012.

Sempre con decisione interna, l’Ufficio di Presidenza della Camera ed il Consiglio di Presidenza del Senato hanno disposto la riduzione di ogni inden-nità d’ufficio nella misura del dieci per cento 71. La motivazione della riduzione è stata esplicitata nella necessità di adeguarsi a quanto disposto, ex lege, per le indennità di funzione 72. Questo è avvenuto però con un provvedimento oriz-zontale che non ha operato alcuna distinzione sulla base della funzione con-cretamente svolta né sull’ammontare dell’indennità di ufficio 73.

Il percorso è continuato nella successiva Legislatura con un’ulteriore dimi-nuzione lineare delle indennità d’ufficio pari al trenta per cento calcolato sul-l’ammontare già ridotto 74.

In considerazione di questi tagli lineari oggi l’indennità riconosciuta può essere ricostruita su tre livelli. Il livello apicale è quello dei Presidenti delle due Camere cui sono riconosciuti 4223 euro netti al mese, quello dei Presidenti di Commissione e di Giunta a cui sono erogati 1270 euro al mese e quello dei vi-ce-presidenti cui spettano circa 300 euro 75.

69 Ibidem.

70 Per la Camera dei deputati v. le deliberazioni, in materia di indennità di carica, dell’Uffi-cio di Presidenza del 6 dicembre 1984 e del 2 febbraio 1989.

71 Per la Camera dei deputati v. delibera dell’Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012.

72 V. in questo senso l’ordine del giorno Cicchitto ed altri presentato in occasione dell’esame del bilancio interno della Camera per il 2011.

73 Sempre nel 2012, gli uffici di presidenza delle due Camere hanno deciso pure di limitare i benefici riconosciuti agli ex Presidenti delle Camere (v. delibera Consiglio di Presidenza del Se-nato del 28 febbraio 2012 e dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 29 marzo 2012).

74 V. delibere dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 28 marzo 2013 e del 2 aprile 2013 che aboliscono gli alloggi di servizio, limitano l’utilizzo delle autovetture di servizio e soprattut-to operano un nuovo taglio lineare delle indennità di carica e aboliscono i contributi telefonici specificamente per tali cariche.

75 L’ammontare è leggermente differente alla Camera ed al Senato (1269,36 e 1267 euro e 239,90 e 316 euro).

Occorre, in conclusione, ricordare che il divieto di rinuncia non è stato rite-nuto estensibile all’indennità di carica. Questo ha consentito agli ultimi tre Pre-sidenti della Camera di rinunciarvi, ma soprattutto ha sottolineato la distin-zione tra l’indennità a norma dell’art. 69 Cost. e l’indennità d’ufficio prevista dagli uffici di presidenza.

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