• Non ci sono risultati.

I controlli di legittimità “esterni” nel nuovo sistema costi- costi-tuzionale

Nel documento COMUNI, PROVINCE EAUTONOMIA STATUTARIA (pagine 132-135)

LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI

3. I controlli di legittimità “esterni” nel nuovo sistema costi- costi-tuzionale

Il primo interrogativo, sollevato da più parti, ha riguardato la possibilità di reintrodurre legislativamente un sistema di con-trolli preventivi esterni sugli enti locali. In senso affermativo si orienta chi sostiene13 che la legge di riforma abroga le norme relative a tutte le altre forme di controllo su atti previste dalla Costituzione, creando così un’indubbia lacuna: aver lasciato alla legislazione ordinaria il compito di prevedere eventuali altre for-me di controllo. Per quel che concerne i controlli la questione è resa ancora più grave dal fatto che per gli atti del Governo e per quelli della pubblica amministrazione rimane fermo l’art. 100 Cost., che prevede il controllo preventivo di legittimità della Cor-te dei Conti. In tal modo si sarebbe deCor-terminato uno squilibrio eccessivo tra l’assenza di controllo sugli atti degli enti locali ed il controllo per gli atti dell’amministrazione dello Stato e del Governo. Questo è il motivo per cui taluni ammettono che sia-no caduti i controlli come erasia-no previsti da sia-norme di attuazione di disposizioni costituzionali abrogate, ma questo non dovrebbe impedire al legislatore ordinario di stabilire altre forme di con-trollo (come il concon-trollo di gestione ex post della Corte dei Conti e un controllo preventivo di legittimità, quest’ultimo da eserci-tarsi nei casi più gravi, come ad es. per i bilanci).

Il tema andrebbe forse più correttamente inquadrato14 nel-l’ambito della nuova formulazione dell’art. 114 Cost. e dei ten-tativi di ricostruire intorno al principio del decentramento un’ef-fettiva autonomia degli enti territoriali. Il significato tangibile della

13 È di questo avviso Leopoldo Elia, nell’audizione alla I commissione af-fari costituzionali del Senato del 23.10.2001, nell’ambito dell’ “Indagine conosci-tiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del titolo V parte II Cost.”.

14 Questa tesi viene sostenuta con forza da Bin, La funzione ammini-strativa, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, secondo il quale l’art. 114 esprime una chiara carica paritaria, per cui lo Stato non è più entità sovrap-posta alle altre, ma pari ad esse. Di diverso avviso è Anzon, Un passo indie-tro verso il regionalismo “duale”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, che ritiene ancora sussistente la disparità tra lo Stato e gli “enti autonomi”.

nuova formulazione dell’art. 114 sta nella volontà di segnare un momento di rottura rispetto alla concezione dello Stato-comunità in cui lo Stato era collocato al vertice dell’ordinamento15. Ormai non è più giustificabile un rapporto gerarchico tra gli enti; una generica supremazia dello Stato potrebbe riemergere solo nei casi di rottura dell’ordinamento giuridico che giustifichino il ricorso ai mezzi straordinari di cui all’art. 120, sempre nell’ottica della sal-vaguardia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In tal senso si orienta anche la Corte Costituzionale16 in materia di controlli di gestione della Corte dei Conti sulle Regio-ni, alle quali devono equipararsi gli altri enti territoriali, grazie al nuovo art. 114. Tali controlli, in quanto non riferibili agli artt. 125 e 130, dovevano trovare altrove copertura costituzionale, non es-sendo sufficiente la posizione di neutralità della Corte dei Conti, né la natura dei controlli di gestione come attività di collaborazio-ne-informazione. Proprio il fondamento costituzionale di questo diverso tipo di controllo conferma che non vi è più spazio per la reintroduzione di un sistema di controlli sul tipo di quelli adesso abrogati.

Pertanto, un’eventuale disciplina legislativa in ordine ai con-trolli preventivi di legittimità esterni sarebbe assolutamente in contrasto con l’attuale assetto costituzionale, come ha di recente ribadito anche il Consiglio di Stato17, il quale, riprendendo l’orien-tamento prevalente secondo cui il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni (art. 114 Cost.) preclude la possibilità che un organo regionale eserciti il controllo preventivo di legittimità nei confronti di competenze proprie di enti ad autonomia costituzio-nalmente garantita, ritiene che la caducazione, per effetto

dell’abro-15 Cammelli, Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo titolo V Cost., in Regioni, n. 6/2001, p. 2

16 Già con la sentenza n. 961/1988 la Consulta aveva affermato che l’esa-me dei consuntivi delle Province e dei Comuni, previsto dalla legge 51/1082, non ha finalità di controllo ma risponde solo allo scopo di informare il Par-lamento e gli enti territoriali sul reale stato della finanza locale e sulle sue eventuali disfunzioni.

17 Consiglio di Stato sez. I parere n. 1006 del 26.11.2003, in www.altalex.it

gazione dell’art. 130 Cost., del controllo preventivo di legittimità finora svolto dall’organo regionale di controllo fa emergere la pro-blematica della vigenza dell’art. 135, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/ 2000. Tale norma prevede la legittimazione del Prefetto ad atti-varsi affinché siano sottoposte al controllo preventivo di legittimi-tà le “deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazio-ni, appalti ed in generale a tutti i contratti”; ciò al fine di preven-zione della criminalità organizzata e di ogni pericolo di infiltra-zione della stessa. Se, quindi, dopo le modifiche costituzionali, non è certamente più ipotizzabile un intervento sanzionatorio sugli atti da parte di soggetti esterni all’ente locale, appare vice-versa coerente con i nuovi principi un’attività di riesame da par-te delle strutture e degli organi inpar-terni dello spar-tesso enpar-te deputa-ti a garandeputa-tirne la legitdeputa-timità, pur se dietro impulso dell’organo (il Prefetto) che, per rivestire la qualità di autorità di pubblica sicurezza, ha in materia una specifica competenza. Ulteriori con-siderazioni sono svolte dal giudice amministrativo sulla validità di un orientamento teso a reputare tuttora operante la previsio-ne contenuta previsio-nel comma 2, ultimo periodo, dell’art. 135 TUEL, che prevede l’obbligo generalizzato di trasmissione al Prefetto (contestualmente all’affissione all’albo) delle deliberazioni relati-ve ad “acquisti, alienazioni, appalti ed in genere a tutti i con-tratti”. Stante la stretta strumentalità di detta previsione con l’abrogato sistema di controllo da parte del CO.RE.CO., un ob-bligo indifferenziato di inoltro al Prefetto dei deliberati in que-stione verrebbe a configurarsi di dubbia compatibilità con l’at-tuale contesto ordinamentale, oltre che con le prerogative di autonomia conferite a detti enti dalla Costituzione, nonché con le esigenze di semplificazione amministrativa alla base di un in-dirizzo legislativo fermamente seguito dal Parlamento.

Il Consiglio di Stato conclude quindi nel senso dell’inappli-cabilità delle disposizioni sull’esercizio del controllo esterno di legittimità sugli atti dei comuni e delle province per effetto del-l’abrogazione da parte dell’art. 9, comma 2, della legge 3/2001, n. 3, dell’art. 130 Cost., che detta potestà di controllo demanda-va ad un organo istituito presso ciascuna Regione secondo crite-ri e modalità stabiliti con legge dello Stato. Venuta meno la

fon-te normativa di rango costituzionale su cui poggiava tutto il si-stema dei controlli sugli atti degli enti locali si determina, inve-ro, l’effetto abrogativo per caducazione di tutte le disposizioni dell’ordinamento che nella norma costituzionale trovavano giusti-ficazione e la loro stessa ragion d’essere.

Pertanto, in presenza di deliberazioni sugli oggetti di cui al comma 2 dell’art. 135 del d.lgs. n. 267/2000, che sulla base di fondati elementi acquisiti possano essere espressione di condi-zionamento di associazioni della criminalità organizzata, il Pre-fetto potrà sollecitare il controllo interno di cui all’art. 147, com-ma primo, lett. a), del d.lgs. citato. In assenza di siffatto sistecom-ma di controllo interno nell’assetto organizzativo dell’ente locale potrà essere richiesto il motivato riesame di legittimità dell’atto in via di autotutela da parte dello stesso organo che lo ha emesso.

Nel documento COMUNI, PROVINCE EAUTONOMIA STATUTARIA (pagine 132-135)

Outline

Documenti correlati