LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
5. Il nuovo volto della Corte dei Conti
Il nuovo disegno istituzionale mira a valorizzare l’autonomia come responsabilità, come autocontrollo, come capacità di garan-tire legalità formale e sostanziale. A tal fine, il Comitato di indi-rizzo per l’attuazione della delega dell’art. 2 della legge 131/2003 ha indicato un sistema integrato di garanzie interne, articolato in controlli di funzionalità gestionale e di natura finanziaria24.
Peraltro, lo spostamento del baricentro sui controlli interni non esclude che possano essere previsti dei supporti esterni per agevolare e assicurare l’esercizio di forme efficaci di autocontrollo. Ed è proprio da questo punto di vista che si configura il nuovo volto della Corte dei Conti, come emerge dall’art. 7 della legge 131, in cui si prevede che tale organo cooperi affinché sia
ga-24 Esposito, La questione dei controlli sugli enti locali alla luce della legge La Loggia, in www.altalex.it, 2005.
rantito il funzionamento dei controlli interni degli enti locali. In tal senso la Corte può realmente diventare un organo ausiliario di tutti i soggetti della Repubblica, compresi gli enti locali, come già prefigurato dalla Corte Costituzionale25.
Fermo restando che l’autocontrollo deve armonizzarsi con il sindacato esterno che, in ragione del patto di stabilità interna, dell’applicazione delle norme costituzionali e dei vincoli derivan-ti dall’appartenenza all’UE, chiama ora in causa anche le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, incaricate di verifi-care la sana gestione finanziaria degli enti locali. Su questo ter-reno non facile pesa, oltretutto, negativamente, per i Comuni e le Province l’impossibilità di tutelare la propria autonomia di fronte ad un’invasione arbitraria della legge, visto che finora non è stata prevista alcuna forma di accesso diretto degli enti locali al giudice costituzionale.
In realtà, la questione dell’accesso delle autonomie locali alla Corte dei Conti è stata totalmente ignorata dal testo di riforma costituzionale, nonostante alcune proposte avanzate in materia (ad es. il testo del 30.6.1997 della Bicamerale nella XIII legislatura e la proposta di legge costituzionale 3088/Camera) e nonostante l’art. 114 Cost. abbia reso evidente la necessità di un’effettiva garanzia anche per le autonomie comunali e provinciali, in ordi-ne al rispetto della sfera di competenza sancita costituzionalmen-te. D’altronde, l’art. 9 della legge 131, pur aprendo indirettamen-te a Comuni e Province un duplice spazio per poindirettamen-ter far valere le proprie autonome competenze davanti al giudice
costituziona-25 Corte Cost. 27.01.1995 n. 29, in Foro amm. 1997, 2629; in quell’oc-casione la Corte rigettò la questione di legittimità sollevata con riferimento agli artt. 117-118 e 130 Cost., sul presupposto che l’ampliamento del con-trollo successivo sugli enti locali da parte della Corte dei Conti importe-rebbe l’inottemperanza ai principi relativi al controllo di legittimità degli enti locali. Infatti la Regione ha competenza legislativa sul controllo concer-nente gli enti strumentali della stessa Regione ed è inestensibile al controllo sugli atti degli enti locali. Infatti il controllo successivo della Corte dei Conti, non pregiudica la competenza legislativa regionale sul controllo relativo agli enti dipendenti dalle regioni, posto che il controllo successivo sulla gestione non interferisce con gli altri tipi di controllo, compresi quelli assegnati alle competenze regionali.
le, non offre una reale garanzia, senza dimenticare poi che lo spazio aperto dal 2° comma dell’art. 9 (che potrebbe consentire a Comuni e Province di proporre alle Regioni, attraverso il Con-siglio delle autonomie locali, di sollevare questioni di legittimità costituzionale nei confronti di leggi o atti che si presumano in-vasivi della propria sfera di competenza) non è preordinato alla tutela dell’autonomia locale.
Al di là di queste considerazioni, quella del coinvolgimento della Corte dei Conti nel nuovo sistema di amministrazione è una strada che appare senz’altro percorribile, anche se la defini-zione organica del ruolo della Corte dopo la riforma non può che correlarsi all’attuazione del nuovo art. 119, che delinea la prospettiva di un sistema finanziario fondato sia su risorse pro-prie di ciascun livello sia su un federalismo solidale: per ora si tratta quindi di una soluzione “provvisoria”, che anticipa per al-cuni versi una linea da consolidare. Anche se, dal canto suo, la Corte Costituzionale26 ha categoricamente escluso che l’ente lo-cale possa adire direttamente la Corte dei Conti sia in via di azione che nel giudizio per conflitto di attribuzione, poiché nes-sun elemento letterale o sistematico consente di superare la li-mitazione soggettiva che si ricava dall’art. 134 Cost.
Ancor più di recente la Consulta27 ha avuto occasione di ribadire che anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 3/ 2001, “che ha espunto dal nostro ordinamento i controlli di le-gittimità sugli atti amministrativi degli enti locali”, non può es-sere negata la persistente legittimità sia de controlli interni che del controllo esterno esercitato da un organo terzo, quale la Corte dei Conti.
È auspicabile, quindi, una maggiore chiarificazione sia dei compiti affidati alle sezioni regionali della Corte rispetto alle regioni e agli enti locali (che dovranno essere poi comunque raccordati con l’assetto a regime della finanza pubblica ex art. 119), sia dell’organizzazione delle sezioni stesse, che devono
con-26 Corte Cost. 01.10.2003 n. 303, in www.altalex.it, 2003 27 Corte Cost. 29.01.2005 n. 64, in www.altalex.it, 2005
correre ad assicurare al meglio la tenuta di un sistema unitario e l’effettività di un ruolo di cerniera essenziale per il nuovo volto autonomistico della Repubblica28.