2.4 La rilevanza dell’esigenza abitativa nella circolazione del bene casa
2.4.2 Coppie di fatto, casa familiare e Trust
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Il Trust è il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto disponente( settlor) , al fine di realizzare un proprio interesse meritevole di tutela, affida dei beni ad un’altra persona, fisica o giuridica (il Trustee) affinché questa impieghi tali beni in base alle regole previamente stabilire dal disponente nell’atto che ha istituito il Trust, in favore di uno o più beneficiari oppure per il raggiungimento di un determinato scopo. L’istituto del Trust è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore e resa esecutiva dal 1° gennaio 1992: tale strumento è valido in Italia ma la sua legge regolatrice è dunque straniera. Istituendo un Trust, il disponente non solo trasferisce un bene al trustee indicandogli le modalità del suo impiego e la persona a favore del quale deve operare, ma ottiene volutamente un effetto di protezione del bene definito “di segregazione” che nel nostro ordinamento giuridico non conosce rivali. Le finalità perseguibili attraverso il Trust sono sia commerciali, come salvaguardare la solidità e stabilità di un’impresa, ma soprattutto familiari: mantenere il patrimonio della famiglia unito nel tempo, tutelare i figli a seguito di separazione o divorzio, o per l’adempimento di obblighi morali. Il Trust offre soluzioni anche e, soprattutto, a tutela di rapporti interpersonali per cui il nostro ordinamento non offre adeguate garanzie, come nel caso delle coppie di fatto costituite da soggetti che non vogliono o non possono contrarre matrimonio: tutela, infatti, il soggetto economicamente più debole e costituisce al tempo stesso una forma di assistenza economica e personale per i membri della coppia di fatto. Sono numerose le difficoltà che incontrano le coppie di fatto in Italia per regolamentare il proprio rapporto sotto il profilo patrimoniale, in quanto non dotate di garanzie e tutela sotto il profilo normativo; ciò nonostante l’utilizzo dello strumento giuridico del Trust può colmare
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parzialmente la lacuna legislativa. A differenza delle coppie unite in matrimonio, le quali possono regolare i loro rapporti facendo ricorso al fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c., in caso di convivenza non è possibile creare un fondo, ma è possibile ricorrere soltanto ad un Trust al fine di disciplinare questioni di natura patrimoniale. Altre differenze fondamentali tra fondo patrimoniale e Trust sono:
1) Nel Trust vengono puntualmente definiti i doveri del trustee, ossia il soggetto (o i soggetti) che amministra il bene oggetto di trust mentre nel fondo patrimoniale la legge non detta norme di comportamento per i compagni conviventi;
2) Il Trust può avere una durata potenzialmente indefinita, mentre il fondo patrimoniale dura finchè non cessi il matrimonio:
3) Nel Trust il disponente può liberamente scegliere la destinazione che il trustee imponga ai beni stessi, mentre nel fondo patrimoniale esiste un vincolo di destinazione dei beni per far fronte ai bisogni della famiglia.
Attraverso il Trust, la coppia, anche composta da due persone dello stesso sesso, può creare una struttura malleabile ed elastica al fine di tutelare reciprocamente i conviventi, creando uno strumento giuridico che consenta loro la libertà di fissare in autonomia le regole della gestione dei beni conferiti in Trust, assottigliando le differenze con l’istituto della comunione legale disciplinata e prevista normativamente per le sole coppie coniugate. Con tale istituto, il convivente economicamente più forte (disponente) può trasferire qualsiasi tipo di bene(mobile ed immobile, come la casa familiare) in capo ad un amministratore definito trustee, che deve gestire i beni a favore dei beneficiari ai quali, dopo un dato periodo di tempo ovvero in funzione di uno scopo determinato, dovrà infine trasferire. Grazie al Trust, è possibile affidare i beni ad una persona di fiducia(“trust”
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in inglese significa appunto “fiducia”, essendo un istituto di derivazione anglosassone) che li gestirà in ipotesi nell’interesse del partner economicamente più debole. E’ possibile indicare lo scopo che si intende perseguire, oltre ai diritti e doveri di uno o più beneficiari, i quali possono essere anche i figli della coppia di fatto, quando gli interessi patrimoniali da proteggere hanno una certa consistenza economica. Vi è un vero e proprio spossessamento dei beni da parte del disponente in favore del trustee, il quale non può chiedere la restituzione o revoca del trust a meno che tale potere non sia stato espressamente previsto al momento della stipulazione dell’atto istitutivo dello stesso: pertanto la destinazione impressa ai beni è potenzialmente non suscettibile di mutamento e a tempo indefinito. Per la stipulazione del Trust occorre la redazione dell’atto istitutivo nella forma dell’atto pubblico, dunque alla presenza di un notaio. L’istituto del Trust assume particolare rilevanza ai fini della circolazione del bene immobile adibito a casa familiare della famiglia o coppia di fatto, in quanto essa può formare oggetto di Trust stesso allo scopo di proteggere l’immobile, ed indirettamente le esigenze abitative della famiglia, da trasferimenti o vincoli sulla stessa, tutelando in tal modo membri della famiglia o coppia di fatto composta da settlor e beneficiario/i. La casa familiare in tal modo farà parte del patrimonio separato da quello personale del trustee, e soprattutto sarà insensibile a qualsiasi vicenda debitoria personale di costui ex art. 2740 c.c, né sarà aggredibile dai creditori personali del settlor in quanto patrimonio separato anche di costui. Lo scopo di imprimere tale vincolo rappresentato dal trust alla casa adibita a residenza familiare è di garantire supporto economico, finanziario e la possibilità per i beneficiari di godere della casa, garantendo loro un tenore di vita adeguato mediante l’utilizzo diretto del bene casa. Ecco che per tutelare il proprio patrimonio e disporre di un lascito, in particolare di una casa in proprietà, il Trust si rivela essere uno
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strumento prezioso soprattutto per le coppie di fatto, per preservare l’unità familiare nella casa e la connessa esigenza abitativa dei partner conviventi, eterosessuali od omosessuali che siano, ed eventualmente, dei figli.