Infine,quanto all’estinzione del diritto all’assegnazione della casa familiare, l’ex art. 155-quater prevedeva, e il nuovo art. 337-sexies continua a prevedere, che il diritto di abitarvi venga meno in quattro casi specifici: 1) se l’assegnatario non abiti la casa familiare: ciò
64 Il riferimento è in particolare al primo comma, che stabilisce che il contratto di
locazione è opponibile al terzo acquirente solo se l’acquisto risale a data certa anteriore all’alienazione della cosa, e al terzo comma, secondo cui le locazioni di beni immobili (quale è la casa familiare) non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente se non nei limiti di un novennio dall’inizio del contratto.
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rappresenta un caso eccezionale nel quale, per sopravvenute o non prevedibili ragioni, l’assegnatario decida di non beneficiare del godimento riconosciutogli; 2) se l’assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, caso eccezionale come il primo; 3) se l’assegnatario della casa familiare instauri una convivenza more uxorio all’interno della casa oggetto di assegnazione; 4) se, infine, l’assegnatario contragga nuovo matrimonio. In particolare, quanto a queste ultime due evenienze, appare evidente come il legislatore abbia inteso sottolineare la strumentalità dell’assegnazione alla sola realizzazione dell’interesse dei figli al mantenimento dell’habitat domestico, e pertanto abbia voluto evitare che l’assegnazione dell’immobile rappresenti la realizzazione dell’esigenza abitativa del coniuge o convivente del genitore assegnatario. E’ stato evidenziato come questa disposizione individui una nozione estesa di “casa familiare”: non intesa come mero luogo fisico dove collocare la residenza della prole in seguito alla cessazione della coabitazione coniugale, ma ambiente idoneo ad accompagnare, il più possibile senza traumi, lo sviluppo e l’esistenza dei figli65. Tali cause di estinzione del diritto di abitazione della casa familiare si fondano dunque sulla tutela dell’interesse dei figli a non assistere a una sorta di “sostituzione della figura genitoriale del coniuge non assegnatario, proprio all’interno del contesto fisico-ambientale in cui si era svolta la loro esistenza fino alla fase della disgregazione della convivenza familiare. Tuttavia, la Corte Costituzionale66, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 155-quater, 1° comma,c.c., con interpretazione adeguatrice ha sancito la necessità di considerare la norma nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto (e automaticamente) al verificarsi degli eventi di cui sopra, ma che “la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore”; e aggiunge che
65
Diritto Privato, Tomo Terzo, AA.VV., Utet Giuridica, pag.1136 ss.
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considerandola altrimenti in termini di automatismo, non vi sarebbe coerenza con i fini di tutela della prole per i quali l'art. 155-quater c.c. è sorto, e la coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate soltanto ove la normativa sia interpretata in tal senso.
L’art. 155-quater , infine, stabiliva al secondo comma che, nel caso in cui uno dei coniugi decidesse di cambiare residenza o domicilio, l’altro coniuge poteva chiedere al giudice la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, compresi quelli economici, nel caso in cui tale mutamento interferisse con le modalità dell’affidamento: ciò è del tutto coerente con la ratio dell’intero articolo, permeato tutto alla tutela prioritaria dell’interesse dei figli a seguito della separazione, e soprattutto all’impianto normativo della riforma del 200667 che ha modificato e introdotto, tra le altre, tali norme.
Con la L. n. 54 del 2006 la regola infatti è divenuta quella dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori, ossia l’affidamento condiviso68, prevedendo il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, l’interesse dei figli a permanere nelle vicinanze del genitore non affidatario e la correlativa esigenza di quest’ultimo a non vedersi interrotta la relazione continuativa con i propri figli solo a causa di un cambio di residenza o domicilio decisa dal coniuge affidatario, trovano piena tutela soprattutto in caso di separazione.
67 Legge 08.02.2006 n° 54 , recante disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli.
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E’ derogabile la pronuncia dell’affido condiviso, qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della prole (art. 155-bis, 1° comma, c.c).
37 1.3 La riforma del 2013.
Il 7 febbraio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, che attua la delega contenuta nell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 2012, n.219 - “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”- secondo cui il Governo doveva emanare, entro il 1° gennaio 2014, le disposizioni necessarie al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione69.
Tra le principali novità in materia di diritto di famiglia, che la legge del 1975 non aveva completamente adottato, si introduce il principio dell’unicità della status di figlio (anche adottivo), e si eliminano dalle norme i riferimenti ai figli “legittimi” e figli “naturali”, sostituendoli con quello di “figlio”; inoltre, la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori e si introduce il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni70
; e, in materia di successione, è stato soppresso il diritto di commutazione in capo ai figli legittimi, previsto per l’eredità dei figli naturali.
Il provvedimento ha lo scopo di garantire la completa eguaglianza giuridica tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio e comporta modifiche al codice civile71, inserendo un corpo normativo unico al suo interno: i nuovi articoli da 337-bis a 337-octies c.c. diventano le norme di riferimento relative all’esercizio della
69 Secondo il quale “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio … La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.
70 Tra le altre novità, viene sostituita la nozione di “potestà genitoriale” con quella
di “responsabilità genitoriale”; è stata disciplinata la procedura di ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; ed è stato portato a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio.
71
Oltre ad ulteriori modifiche al codice penale, ai codici di procedura civile e penale e alle leggi speciali in materia di filiazione.
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responsabilità genitoriale per tutti i tipi di controversie in tema di separazione e divorzio, e in caso di interruzione della convivenza tra partners non sposati.
Infatti,tra le rilevanti modifiche, l’art. 155 c.c. prevede attualmente che in caso di separazione, riguardo ai figli “si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX” inserito proprio dal D.lgs. del 2013 il quale reca, a sua volta a decorrere dal 7 febbraio 201472, disposizioni (337-bis a 337-octies) inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
L’ambito di applicazione della nuova normativa dunque non è circoscritto alla fine del rapporto tra genitori coniugati,ma expressis verbis, anche ai procedimenti conseguenti alla crisi della coppia di fatto in presenza di figli conviventi nella casa familiare. Dunque si può dedurre che si è in presenza di norme generali dirette a regolare i rapporti genitori-figli (ma anche ascendenti-nipoti) quando finisce il matrimonio o l’unione di fatto, in presenza di figli nati fuori del matrimonio (quest’ultima espressione si riferisce sia alle coppie di fatto ma anche a qualsiasi altra ipotesi, come, ad esempio, i figli nati da relazioni extra coniugali).
Prendendo in considerazione la sostituzione terminologica di “potestà” con “responsabilità” genitoriale, denominazione presente da tempo in ambito europeo73, e che secondo il Governo meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, non bisogna più parlare di “potestà” sul figlio minore, ma di un’assunzione di
72
Il Decreto abroga gli art. da 155-bis a 155-sexies c.c., i quali vengono quasi “traslati” con qualche rivisitazione nei nuovi art. da 337-bis a 337-octies, c.c.
73 In particolare, il Regolamento(CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea ,all’art. 2, stabilì che essa comprende “i diritti e i doveri di cui è investita
una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo”, tra cui il diritto di affidamento e il diritto di visita.
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responsabilità da parte di entrambi i genitori paritariamente nei confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
In tema di assegnazione della casa familiare, rimane la finalità di tutelare, prioritariamente e soprattutto, i figli: di essa si occupa attualmente l’art. 337-septies c.c., il quale subentra all’art. 155-
quater c.c.74, la cui rubrica “Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza rimane tuttavia la medesima. Anche il contenuto dell’articolo viene interamente riprodotto al primo comma: le modifiche attengono al secondo, il quale, dopo una prima specificazione riguardante il termine perentorio (da osservare a pena di decadenza) di 30 giorni entro il quale il genitore che cambia la residenza, dimora o domicilio in presenza di figli minori deve obbligatoria nel in caso in cui tale comunicazione manchi.
Come già accennato, l’art. 337-sexies, comma 1, c.c., ripropone integralmente il testo dell’art. 154-quater, comma 1, c.c. Da ciò deriva e consegue che in termini sostanziali nessun mutamento è intervenuto in relazione al’’assegnazione della casa coniugale rispetto alla disciplina normativa introdotta dalla L. n. 54/2006, e che quindi gli orientamenti affermatisi in dottrina e giurisprudenza dopo l’entrata in vigore di quest’ultima siano specularmente applicabili anche all’art.337-sexies c.c.75
. E’ doveroso ribadire che la disciplina dell’assegnazione, avendo come finalità pressoché esclusiva quella di tutelare l’interesse della prole, si riferisce ad ogni tipologia di figli, ossia quelli nati da genitori coniugati o fuori dal matrimonio, sia quelli adottivi o oggetto di affido familiare secondo le disposizioni della L. 4 maggio 1983, n. 184, in quanto anche alla prole non biologica va garantita la permanenza nell’habitat familiare in cui ha
74
Abrogato dall’art. 106 del Dlgs. n. 154/2013.
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trascorso parte della propria esistenza e con ogni probabilità riposto una legittima aspettativa di permanenza76.
Tornando all’art. 337-sexies c.c., in tema di separazione giudiziale, i criteri individuati dal legislatore della L. n. 54/2006 e pedissequamente confermati nel Dlgs. n. 154/2013, ricalcano sostanzialmente quelli già previsti dall’art. 155 c.c. nella sua originaria stesura77: allora come oggi, il criterio indicato come preferenziale per l’assegnazione della casa era ed è l’interesse della prole, ed allora come oggi,la norma non prevedeva e non prevede una specifica statuizione nel caso di assenza di prole o di sopravvenuta maggiore età ed indipendenza economica della stessa; è indiscutibile che il coniuge assegnatario consegua un evidente vantaggio economico cui corrisponde il pregiudizio dell’altro coniuge, specie se unico proprietario dell’immobile assegnato, dato che l’assegnazione può avere una durata molto considerevole.
L’assegnazione della casa familiare in sede di separazione e divorzio in assenza di figli,o al coniuge non affidatario degli stessi,ha sempre rappresentato una vexata quaestio. In merito si erano formati due orientamenti: il primo restrittivo tendente a condizionare e subordinare l’assegnazione alla presenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente; il secondo, estensivo, che prescindeva da tali presupposti ammettendo l’assegnazione anche in assenza di prole cui garantire tutela abitativa e ravvisando nella stessa una componente economico-solidaristica a favore del coniuge economicamente più debole. La non felice formulazione letterale dell’art. 337-sexies c.c., al primo comma, induce a ritenere che la valenza economica del provvedimento di assegnazione opera, nel senso del possibile contenimento dell’assegno di mantenimento del genitore assegnatario (in sede appunto “di regolazione dei rapporti economici tra i genitori”), solo in quanto il medesimo conviva
76
Trib. Padova ,ord. 6 giugno 2013.
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nell’immobile con i figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi, e di incremento del medesimo assegno solo qualora l’assegnazione venga revocata e lo stesso fosse stato originariamente contenuto in virtù della medesima, il tutto al fine di equilibrare correttamente l’assetto dei rapporti economici delle parti. La giurisprudenza è invece assolutamente costante nel sostenere,in termini che valgono anche ai sensi dell’attuale art. 337-sexies, c.c., che nessuna influenza economica in termini di sostituzione o integrazione dell’assegno di mantenimento e quello divorzile, possa attribuirsi all’assegnazione qualora non sussista prole da tutelare: anzi, la giurisprudenza esclude nel modo più categorico che il giudice possa provvedere all’assegnazione della casa familiare laddove non esistano figli cui garantire la permanenza nell’habitat familiare. Da ultimo, recentemente la Suprema Corte ha escluso che l’assegnazione della casa familiare possa adempiere a funzione o finalità assistenziale per il coniuge economicamente più debole. Può disporsi, invece, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, pure se la casa stessa sia di proprietà dell’altro genitore o di proprietà comune78.
In conclusione, in assenza di figli minori o maggiorenni da tutelare, la casa familiare non dovrà e non potrà mai essere assegnata neppure al coniuge meno abbiente, tuttavia , tale mancato godimento potrà essere compensato in occasione della determinazione dell’an e del quantum degli assegni di mantenimento e divorzile. Dunque si può affermare che, ancora una volta grazie al contributo di dottrina e giurisprudenza e non certo per la chiarezza del legislatore, i presupposti e le finalità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale siano oggi indiscutibilmente chiari.
78 Cass.civ., sez I ,1 agosto 2013,n. 18440.
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Sembra non sussistere alcun dubbio tuttavia in merito alla finalità esclusiva ed essenziale che il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve perseguire, anche se, a mio avviso,il legislatore delegato con il Dlgs. n. 154/2013 , per eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, avrebbe potuto cogliere l’occasione per formulare con maggiore chiarezza il primo comma dell’art. 337-sexies c.c., anziché limitarsi a ritrascrivere il primo comma dell’abrogato art. 155-quater c.c.