La Corte di giustizia della Comunità europea, istituzione comune alle tre Comunità, è stato l’unico organo giurisdizionale dell’ordinamento comunitario, fino a quando non è stato istituito il Tribunale di primo grado, con decisione del Consiglio 88/951 del 24 ottobre 1988146 e ora inserito a pieno titolo nei Trattati istitutivi all’art. 224 TCE.
La Corte ha il compito di assicurare il rispetto del diritto comunitario
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati e degli atti normativi
derivati, ex art. 220 TCE. In realtà, la Corte è andata oltre tale compito, infatti, attraverso la sua giurisprudenza, ha precisato, più volte, il valore e il contenuto delle norme comunitarie e ha cercato di adeguarle, attraverso una interpretazione evolutiva, alle nuove esigenze che nel tempo si sono rese necessarie, ma ha anche provveduto ad elaborare e ad imporre nuovi principi e regole, al di là del testo scritto, originando un diritto giurisprudenziale, che ha avuto un peso determinante per l’evoluzione del sistema giuridico comunitario, colmando le lacune del diritto stesso e stabilendo la superiorità del diritto comunitario sugli ordinamenti degli Stati membri.
In sostanza, ha contribuito ad imprimere un impulso decisivo al processo di integrazione, cercando di attenuare i ritardi dei meccanismi decisionali e di sopperire alla mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri. In tale ottica, è evidente che il suo attivismo giuridico ha incontrato varie resistenze e diffidenze da parte degli Stati stessi, timorosi di assistere ad una compressione delle loro competenze oltre quanto fissato dai Trattati istitutivi.
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GUCE L 319 del 25 novembre 1988; il testo modificato in GUCE C 215 del 21 agosto 1989; ulteriori modifiche con decisione del Consiglio del 26 aprile 1999 in GUCE L 114, poi abrogata dal Trattato di Nizza: la relativa disciplina è ora contenuta nel testo del Trattato e nello Statuto della Corte.
Il sistema di tutela giurisdizionale nell’ordinamento comunitario è basato su due livelli principali: un primo livello, ossia la giurisdizione contenziosa147, consta di un controllo diretto da parte della Corte e del Tribunale sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie. Il secondo livello, giurisdizione pregiudiziale148, prevede un controllo indiretto, in quanto l’iniziativa è affidata al giudice nazionale, sulla interpretazione e sulla validità degli atti comunitari al fine di consentire la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri.
È da rilevare, infine, che la Corte svolge anche una funzione consultiva,
ex art. 300, par. 6, TCE : “Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l’accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall’articolo 48 del trattato sull’Unione europea”.149
Per ciò che riguarda le competenze del Tribunale di primo grado, in passato, esse erano limitate ai ricorsi dei funzionari comunitari contro le istituzioni comunitarie, ai ricorsi individuali nell’ambito della politica della concorrenza, con l’esclusione dei ricorsi avanzati da uno Stato membro o da una istituzione, e ai ricorsi in via pregiudiziale. Successivamente, il Consiglio,
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Ricorso per infrazione ex artt. 226 e 227 TCE; l’Azione di annullamento ex art. 230 TCE; Ricorso in carenza ex art. 232 TCE; Eccezione di invalidità ex art. 241 TCE; l’Azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 288 TCE.
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Ai sensi dell’art. 234 TCE abbiamo il rinvio pregiudiziale di interpretazione e il rinvio pregiudiziale di validità.
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su proposta della Corte, ha ampliato le competenze del Tribunale, a tutti i ricorsi diretti proposti da persone fisiche e giuridiche150.
Con il Trattato di Nizza, il Tribunale di primo grado è considerato alla stessa stregua di un giudice di diritto comune dell’ordinamento comunitario. In altri termini, lo stesso è investito di una competenza generalizzata, è organo di secondo grado rispetto alle decisioni delle nuove camere giurisdizionali151 e perde la sua natura di giudice “speciale” nel senso di una competenza limitata a determinate materie o a certi soggetti, solo specifici, che sono legittimati a ricorrervi.
Relativamente alla competenza pregiudiziale la Corte di giustizia resta il giudice con competenza generale, ma il Trattato di Nizza ammette, anche se in via eccezionale, la competenza del Tribunale di primo grado a conoscere delle questioni pregiudiziali152 in materie specifiche, determinate dallo Statuto. Con l’attribuzione di tali competenze al Tribunale si è introdotto nell’ordinamento giudiziario comunitario il doppio grado di giudizio, sebbene non sia generalizzato, ma limitato alle condizioni poste in essere dal Trattato e dallo Statuto.
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Ex art. 225, Punti 1 e 2, TCE, così come modificato dal Trattato di Nizza, “1. Il Tribunale di prim grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi. …. 2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell’articolo 225 A….”
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Ai sensi dell’art. 220, par. 2, TCE, così come modificato dal Trattato di Nizza, “Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all’articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato”. Ancora ex art. 225 A, TCE “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire, camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.”
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Ex art. 225, punto. 3, TCE, così come modificato dal Trattato di Nizza, “Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’art. 234, in materie specifiche determinate dallo Statuto”.