I nuovi Stati membri dell’Europa centrale ed orientale hanno avuto una lunga strada da percorrere, in quanto mancavano delle strutture politiche, economiche e giuridiche consolidate e necessarie per potere aderire rapidamente all’Unione. Aiutare i Paesi candidati a sviluppare una economia di mercato e una democrazia stabile e pluralista era la priorità principale, oltre ad essere una costante dell’attività comunitaria.
È altrettanto vero, che i nuovi Stati membri hanno diverse caratteristiche in comune. Essi sono tutti più poveri rispetto alla media degli altri quindici Stati dell’Unione. Sono tutti usciti, fatta eccezione per Malta e Cipro, di recente, da quarant’anni di dittatura comunista e hanno tutti risorse limitate e un maggior bisogno di progetti infrastrutturali e di programmi sociali. Sebbene desiderino ottenere il massimo sostegno possibile dai fondi strutturali, la loro capacità di assorbimento può rivelarsi, in concreto, limitata.
I Paesi dell’Europa centro–orientale sono stati interessati da profonde trasformazioni, che hanno comportato il mutamento radicale della loro organizzazione politica, economica e sociale. A questi cambiamenti si è aggiunta, peraltro, l’instaurazione di nuovi ordinamenti costituzionali, che hanno segnato il passaggio da una forma di stato precedentemente affermatasi, ossia quella socialista a regime comunista214, alla forma di stato attuale basata sulla proclamazione dei principi della democrazia pluralista, in base alla presenza di uno Stato di diritto e all’affermazione dei diritti e della libertà
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Tale forma di stato nasce da una elaborazione di derivazione sovietica, che poi successivamente è stata accolta nella sostanza dagli altri paesi “satelliti”, era caratterizzata da una serie di principi comuni, anche per quanto riguardava la struttura e il funzionamento degli organi dello Stato. In questi Stati il costituzionalismo rappresentava l’insieme di principi e finalità peculiari della forma di Stato socialista e che negavano ogni responsabilità del potere e che quindi era assolutamente illimitato. Per questi motivi le Costituzioni di tali paesi si erano ridotte di fatto a un manifesto politico e avevano perso ogni funzione regolativa.
della persona. Insomma, l’inserimento dei nuovi Stati nell’Unione Europea rappresenta l’occasione e la garanzia del consolidamento della loro transizione democratica, con la stabilizzazione della loro recente ristrutturazione politico- costituzionale coordinata alla riorganizzazione economico-sociale.
Le trasformazioni che hanno interessato i Paesi dell’est, a partire dalla fine degli anni ottanta, si sono consolidate e indirizzate verso un obiettivo preciso, dando consistenza al processo di transizione democratica. Detto processo si sostanzia nella fine del regime antidemocratico e nell’inizio e nel consolidamento del regime democratico.
Da un punto di vista costituzionale, vengono approvate, in tale periodo, nuove regole diverse da quelle affermate in precedenza. Dunque, le riforme costituzionali sono state, nello stesso tempo, sia la conseguenza che la concausa del rovesciamento dei regimi comunisti. I Paesi hanno dovuto affrontare, altresì, trasformazioni radicali sia del proprio sistema politico sia di quello economico. Infatti, la transizione è inizialmente un fenomeno politico, sociale e storico e quindi si presenta aleatorio negli svolgimenti e incerto negli esiti, fino a quando non si concretizzerà in nuove forme e in assetti giuridici nuovi, anche se non saranno mai acquisiti in via definitiva. Ma la transizione è anche un fenomeno economico. L’abbandono del modello di Stato socialista implica e assume come fondamento il rifiuto dei principi dell’economia pianificata che devono essere sostituiti da quelli dell’economia di mercato, costituzionalmente previsti nel costituzionalismo europeo post-bellico. Solo in base a ciò la transizione democratica può approdare alla costruzione di nuove forme giuridiche e nuovi assetti costituzionali dei poteri215. Inoltre, è da rilevare che il processo di transizione democratica non poteva prescindere da
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Cfr. S. GAMBINO, Diritto costituzionale comparato ed europeo, Milano, 2004, p. 321 ss.
attività dirette alla realizzazione dei principi e dei diritti fondamentali, sotto il profilo della piena effettività, di tutti i soggetti tutelati dal diritto216.
I nuovi testi costituzionali accolgono i principi del costituzionalismo occidentale217. Infatti, ad un breve Preambolo218, seguono le suddivisioni dedicate rispettivamente ai diritti e alle libertà. Vengono dopo, le disposizioni relative all’organizzazione, alla formazione e all’attività dei singoli organi. In alcuni casi sono previsti capitoli dedicati a organi e procedimenti speciali e alle fonti di produzione del diritto, in tale senso risultano essere abbandonati i principi socialisti.
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Infatti, nelle Costituzioni delle democrazie popolari, “la tutela dell’attuazione dei diritti dei cittadini fu garantita anzitutto da meccanismi economici e politici, che davano luogo ad un insieme di rapporti istituzionali, diretti principalmente ad assicurare determinate condizioni di vita sociale, prima che da norme giuridiche. Tuttavia, il rapporto tra diritti fondamentali e istituzioni dirette alla loro attuazione, si legava inscindibilmente alla questione della rappresentanza e della concentrazione dei poteri, che comportava un affievolimento della giuridicità dei diritti e delle norme costituzionali stesse, data la mancanza non solo di garanzie giurisdizionali, ma anche di efficaci strumenti che permettessero un adeguato controllo politico dell’esercizio del potere, sulla base di un dialogo o di un confronto fra le forze sociali”, in questo senso Cfr. P. POLICASTRO, “La transizione costituzionale polacca e l’Europa tra paradigmi del costituzionalismo e costituzionalismo multilivello”, in S. GAMBINO, (a cura di), Costituzionalismo europeo e
transizioni democratiche, Milano, 2003, p. 323 ss.
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In particolare, è da rilevare che il processo che ha condotto all’approvazione della Costituzione polacca del 1997, si è svolto tenendo conto dei conseguimenti del costituzionalismo europeo, soprattutto con quelli espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e nel diritto comunitario, preparando, contemporaneamente, il sistema costituzionale ad un’interpretazione alla luce dell’evoluzione del diritto europeo, e quindi in previsione dell’entrata nell’Unione Europea, in questo senso Cfr. P. POLICASTRO, “La transizione costituzionale polacca e l’Europa tra paradigmi del costituzionalismo e costituzionalismo multilivello”, Op. cit., p.336.
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