• Non ci sono risultati.

Il rispetto dei diritti fondamentali negli ordinamenti costituzionali dei Paesi dell’est Modelli a confronto.

Il catalogo dei diritti dei cittadini compreso nelle varie Costituzioni è decisamente ampio. Infatti, i Paesi dell’est hanno introdotto nelle loro Costituzioni una disciplina che trova il suo fondamento giuridico negli

standard internazionali e, in particolare, nella Convenzione europea dei diritti

dell’uomo.

240

Cfr. L. ALBINO, “La Costituzione per l’Europa e la convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in M. SCUDIERO, (a cura di), Il trattato costituzionale nel processo di

Nelle Carte costituzionali sono presenti sia i diritti e le libertà negative, ossia che escludono o limitano l’ingerenza dello Stato, e sia i diritti positivi, come i diritti sociali fino alla trattazione di diritti nuovi o della “terza generazione”, quali il diritto alla riservatezza, il diritto ad un ambiente favorevole e così via.

Tutto questo perché la tutela dei diritti è uno dei postulati fondamentali della forma di Stato democratico pluralista . Infatti, tale forma di Stato presuppone l’esistenza di una gerarchia delle fonti, in cui la Costituzione è al vertice di detta gerarchia e, in diverse Carte costituzionali, le sue disposizioni sono espressamente dichiarate direttamente applicabili. La tutela dei diritti e delle libertà trova in diversi testi costituzionali la garanzia del rispetto del contenuto essenziale, ai sensi dell’art. 19, co. 2, della Legge Fondamentale Tedesca241.

Le Costituzioni prevedono, poi, la riserva di legge242 per la limitazione dei diritti e delle libertà. Anche se la disciplina dei limiti costituzionali solo a volte è inserita nei singoli articoli relativi a tali diritti e libertà, rinviando molto più spesso ad un singolo articolo che li prevede.

In buona sostanza, si tratta di beni costituzionali individuati in modo piuttosto elastico o in alcuni casi, non hanno un contenuto definito alla stregua

241

Cfr. M. GANINO, “Democrazia e diritti umani nelle costituzioni dei paesi dell’Europa orientale”, in M. GANINO – G. VENTURINI, (a cura di), L’Europa di domani: verso

l’allargamento dell’Unione. Europe tomorrow: towards the enlargement of the Union, atti

del Convegno, Milano, 15-17 febbraio 2001, Milano, 2001, p. 113 ss.

242

La questione sulla riserva di legge risulta essere di fondamentale importanza, sia dal punto di vista formale che sostanziale, al fine di una interpretazione dei diritti fondamentali alla luce dei rapporti tra diritto interno e diritto europeo. Per quanto riguarda la questione sulla riserva di legge nella “Costituzione polacca osserviamo, da una parte, una tendenza ad una maggiore autonomia dell’esecutivo dal legislativo rispetto a quella che si era delineata nei precedenti periodi della transizione, unita ad una evidenziazione dell’ampiezza della discrezionalità del legislatore che sembra non tenere presente la difficoltà di fare funzionare strumenti materiali di controllo dell’aderenza dell’attività del legislatore al dettato costituzionale, come quelli fondati sulla rappresentanza e sulle responsabilità politiche”, in questo senso Cfr. P. POLICASTRO, “La transizione costituzione polacca e l’Europa tra paradigmi del costituzionalismo e costituzionalismo multilivello”, Op. cit., p. 359.

dei documenti internazionali che hanno tali caratteristiche, in quanto sono frutto di un compromesso diplomatico.

Nella gerarchia delle fonti degli ordinamenti giuridici dei Paesi in questione, al gradino successivo troviamo la revisione costituzionale243. Per quanto concerne tale istituto, in alcuni casi, si trovano dei limiti espliciti di contenuto, in altri casi, si trovano, invece, dei limiti solamente di tipo temporale o che siano operativi solo in riferimento a delle circostanze già prestabilite. In altri casi ancora, la modifica di alcuni articoli, o eventualmente di capitoli, richiede un procedimento aggravato con la previsione, obbligatoria o facoltativa, di un referendum.

In riferimento ai limiti impliciti alla revisione costituzionale, ossia all’esistenza di principi o valori supremi tali da essere quindi non modificabili, si possono rinvenire nelle disposizioni che dispongono tali valori e che li pongono alla base del proprio ordinamento costituzionale, tra cui rientrano i diritti e le libertà.

Dopo la Costituzione e le leggi di revisione costituzionale, nella gerarchia delle fonti troviamo le disposizioni internazionali, sia in riferimento ai principi di diritto internazionale consuetudinario e sia in riferimento alle norme di diritto pattizio244.

In generale, i trattati internazionali sono comunemente sottoposti, da parte delle Corti costituzionali, al vaglio di conformità alla Costituzione, prima della ratifica, in modo tale che venga garantita la Costituzione stessa.

243

È da rilevare che la Costituzione della Bulgaria ha previsto la revisione totale, secondo un procedimento richiesto non solo per adottare una nuova Costituzione, ma pure per le modificazioni del territorio e la ratifica dei relativi trattati, i cambiamenti a livello di organizzazione statale e di taluni articoli relativi alle fonti e ai diritti irrevocabili, nonché per emendare il cap. IX che disciplina il procedimento di modifica della Costituzione e di approvazione di una nuova Carta; in questo senso Cfr. M. GANINO, “Democrazia e diritti umani nelle costituzioni dei paesi dell’Europa orientale”, in M. GANINO – G.VENTURINI, (a cura di), L’Europa di domani: verso l’allargamento dell’Unione. Europe tomorrow:

towards the enlargement of the Union, atti del Convegno, Milano, 15-17 febbraio 2001,

Milano, 2001, p. 157.

244

In tale ottica si riesce a capire il problema che si è creato in merito alla ratifica dei Trattati internazionali relativi all’Unione europea, a partire da quello di adesione, in quanto si è trattato di trasferire competenze proprie di Stati appena ritornati “sovrani”. Tale problema è evidente non solo per i Paesi dell’est che sono entrati a far parte dell’Unione europea, ma anche per alcuni Stati già membri dell’Unione stessa. Infatti, sebbene molti Stati membri dell’Europa occidentale abbiano provveduto a trasferire, in parte, la propria sovranità attraverso una legge di revisione costituzionale, così come esposto nel primo capitolo del presente lavoro, proprio a causa dell’intensificarsi dei legami che l’integrazione europea sta comportando, è da rilevare che, al contrario, altri Stati dell’Europa occidentale, in particolare l’Italia245, continuano a fondare le limitazioni di sovranità attraverso la legislazione ordinaria.

Relativamente alla tutela dei diritti fondamentali, dunque, per i Paesi dell’Europa dell’est è da valutare se l’esistenza di condizioni politiche e giuridiche favorevoli a tale tipo di tutela sia parallela all’effettività della loro salvaguardia nei confronti di ciascun individuo, e se è assicurata in modo capillare e costante.

In altri termini, considerando la distinzione tra una dimensione politica e una individuale dei diritti fondamentali, la tutela individuale dei diritti in questione rende necessarie forme di garanzia e di controllo capaci di

245

L’art. 11 Cost., prevede che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”, detto articolo riconosce il fondamento positivo dell’adesione dell’Italia alle Comunità europee. In particolare, tale disposizione costituzionale avrebbe, anzitutto, un rilievo sostanziale, in quanto giustificherebbe la scelta di operare delle “limitazioni di sovranità” in favore di ordinamenti sovranazionali. Inoltre, essa costituirebbe anche la legittimazione formale a compiere quelle limitazioni attraverso una semplice legge ordinaria, senza necessità di ricorrere al procedimento di revisione, ex art.138 Cost.

monitorare, in modo ordinario, il rispetto dei diritti del singolo individuo, con appositi strumenti di intervento, anche di natura giudiziaria.

D’altro canto negli ordinamenti democratici contemporanei le violazioni dei diritti fondamentali dipendono principalmente da prassi e comportamenti degli apparati amministrativi e giurisdizionali, piuttosto che da norme costituzionali e da norme di legge.

Complessivamente, si può dire che, nonostante i progressi fatti registrare in tale settore dai nuovi Stati membri nell’approntare le misure richieste per diventare membri dell’Unione e che abbiano migliorato sensibilmente il livello di tutela dei diritti fondamentali al loro interno, il percorso è ancora da completare, soprattutto, in termini di realtà amministrativa e giurisdizionale, di comportamenti e cultura complessiva dei pubblici poteri. Proprio a completamento di tale processo, la Commissione, anche dopo l’ingresso ufficiale dei nuovi Paesi, ha stabilito un potenziamento delle azioni specifiche di assistenza già sperimentati con successo nel corso degli anni precedenti e che proseguirà nell’azione fondamentale di monitoraggio in ogni Paese.

Cosa è cambiato all’indomani del Trattato di Adesione. Le

Outline

Documenti correlati