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Il futuro prossimo del processo di allargamento Le altre sfide.

Nei prossimi anni gli Stati di nuova adesione dovranno ancora compiere i passi successivi all’allargamento. A parte l’euro, i nuovi dieci Stati, sono, anche, tenuti ad accettare e recepire integralmente l’insieme delle disposizioni dell’acquis di Schengen228 e le altre misure adottate dalle istituzioni dell’Unione europea, che rientrino nel campo di applicazione di detto acquis, in quanto rappresentano, nel loro insieme, un vero e proprio corpo normativo. In conformità a quanto detto, l’art. 3 dell’Atto di adesione, dispone un generale principio di applicazione dell’acquis di Schengen.

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La Francia, la Germania e i tre paesi del Benelux, 14 giugno 1985, hanno concluso l’Accordo di Schengen e il 19 gennaio 1990 gli stessi Stati hanno adottato la Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen. Tale Convezione è composta da 142 articoli che attengono, sostanzialmente, a quattro settori: soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone; cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione; creazione di un sistema di scambio di informazioni denominato SIS (Sistema Informativo Schengen) e protezione dei dati personali; trasporto e circolazione merci. L’ acquis comprende : l’Accordo del 14 giugno 1985; la Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990; i protocolli e gli accordi di adesione ad essi relativi; le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito da detta Convenzione; gli atti per l’attuazione della Convenzione adottati dagli organi ai quali il Comitato esecutivo abbia conferito poteri decisionali.

Occorre ricordare la questione in merito all’unificazione di Cipro229. Cipro ora è uno Stato membro, ma l’acquis comunitario è sospeso nella parte nord dell’isola. Infatti, nonostante tutti gli sforzi congiunti delle Nazioni Unite, Commissione europea e Stati direttamente coinvolti, il risultato del referendum è stato negativo nella parte greca.

A complicare il processo di allargamento hanno contribuito due eventi concomitanti. Il primo riguarda l’approvazione da parte dei venticinque Stati membri del Trattato di Costituzione europea230. Le sue disposizioni sono il frutto di forti compromessi in quanto non si sono potuti soddisfare gli interessi di tutti i venticinque Stati. Per tale motivo è assolutamente incerta la ratifica, almeno per alcuni Stati, della Costituzione in questione. È da rilevare che alcuni Stati membri, otto all’inizio, tra cui la Francia, hanno deciso che la ratifica di tale documento dovesse avvenire attraverso l’indizione di un referendum in merito alla ratifica e non con il voto espresso da parte del Parlamento. Ciò sarà oggetto di trattazione nel capitolo successivo del presente lavoro.

In realtà, l’attuale processo di allargamento non è giunto al suo totale compimento il 1°maggio 2004, ma deve essere ancora completato. In primo luogo, l’obiettivo per l’adesione di Bulgaria e Romania è previsto per il 2007, ma l’adesione è vincolata, altresì, al completamento dei negoziati, attualmente in corso, e all’adozione delle necessarie riforme interne, in particolare il rafforzamento della loro capacità amministrativa, e la modernizzazione delle loro strutture economiche e sociali.

Altro problema concomitante all’allargamento, il secondo, riguarda la domanda di adesione presentata dalla Turchia, la cui posizione è stata

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Cfr. F. BARBASO, “L’allargamento all’Europa dell’est : benefici e sfide”, in A.A.V.V.,

L’allargamento da 15 a 25 paesi rafforzerà l’Unione Europea?, Milano, 2005, p. 87 ss.

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Trattato che adotta una Costituzione per l’Unione europea è stato firmato a Roma, il 29 ottobre 2004, da parte dei venticinque Capi di Stato e di Governo.

analizzata nel secondo semestre del 2005, senza, tuttavia, raggiungere il risultato auspicato dall’UE231.

È da rilevare che, infatti, con tale Stato non si è proceduto ai negoziati di adesione, in quanto, formalmente, non ha soddisfatto i criteri politici. Nonostante alla Turchia sia stato riconosciuto lo status di Paese candidato dal Consiglio Europeo di Helsinki e, successivamente, il Consiglio europeo di Copenaghen abbia stabilito chiaramente le condizioni per un’eventuale apertura dei negoziati con tale Stato: ovvero il soddisfacimento, sostanziale, dei criteri politici di Copenaghen. Inoltre, la Turchia ha un tenore di vita pari a circa il 25% della media dell’Unione europea, analogo a quello della Bulgaria e della Romania, con una popolazione di circa 70 milioni di abitanti, tale da renderlo il più grande Paese dell’Unione europea dopo la Germania.

Infine, oltre a questi Stati candidati, potrebbero aderire, a breve termine, anche gli Stati dei Balcani occidentali, ossia l’Albania e i Paesi dell’ex Jugoslavia (Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro). Infatti, l’Unione europea continuerà a perseguire una politica di integrazione nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione con detti Paesi.

Il Consiglio europeo di Salonicco, nel giugno 2003, ha sostenuto pienamente la prospettiva di un futuro europeo dei Balcani occidentali, sebbene abbia sottolineato, allo stesso tempo, la necessità del pieno soddisfacimento dei cosiddetti criteri di Copenaghen, politici, economici e di capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Tra gli Stati dei Balcani, nel febbraio 2003, la Croazia ha avanzato una formale domanda di adesione e la Commissione ha prodotto parere favorevole alla sua candidatura. I negoziati di adesione con la Croazia avrebbero dovuto cominciare il 17 marzo del 2005, ma allo stato attuale ancora non sono

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Proprio la questione sull’adesione della Turchia ha creato un deterrente, anche, per la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

iniziati232. Anche un altro Stato dei balcani occidentali , la Repubblica di Macedonia, ha inoltrato domanda d’adesione.

L’idea sottesa alla redazione del Trattato di adesione è stata quella di comporre i testi di un unico accordo tra l’Unione e tutti gli Stati che intendevano entrare in Europa. Infatti, il Trattato in questione è sottoposto alla firma di tutti i quindici Stati membri e di ciascuno Stato candidato. Successivamente, si procede alla ratifica in ogni Stato, sia membro che candidato. Il Trattato entra in vigore solo quando viene ratificato negli ordinamenti di tutte le parti firmatarie.

È da rilevare che la regola dell’unanimità, ex art. 49 TUE233, è valida solo per gli Stati membri e non per gli Stati candidati. Infatti, il Trattato di adesione non entrerà in vigore solamente per lo Stato candidato che non l’abbia ratificato. Viceversa, se uno degli Stati membri non ratificasse il Trattato, questo potrebbe non entrare mai in vigore tanto nei confronti degli Stati candidati quanto nei confronti degli attuali Stati membri.

Le principali decisioni sono connesse, infatti, all’impiego del voto all’unanimità, previsto ancora oggi per numerose materie europee. Il voto all’unanimità assegna a ogni Stato membro l’arma politicamente più efficace in ambito internazionale: il diritto di veto. In questo senso, tutti gli Stati potrebbero rallentare o paralizzare l’attività dell’Unione su questioni determinanti quali la politica estera e di difesa comune, le iniziative in materia

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In realtà, i negoziati con la Croazia sono iniziati ma sono stati interrotti immediatamente. Ciò è avvenuto a causa della mancata consegna, da parte del governo di Zagabria, dei criminali di guerra, per crimini di genocidio, al Tribunale penale internazionale.

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“Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell’articolo 6, paragrafo 1, può

domandare di diventare membro dell’Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.”

di affari interni e di giustizia, la politica fiscale, l’ammissione di nuovi Paesi membri, la riforma dei Trattati sulla quale si basa la vita comunitaria.

Il diritto di veto, già nell’Europa dei quindici, rappresentava un grosso ostacolo, nell’Europa a venticinque la situazione sarà sicuramente aggravata.

Nuove prospettive di tutela dei diritti fondamentali. Si può parlare

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