Europea.
Innanzitutto, va detto che la scelta della formula “Trattato costituzionale326” nasce con l’intento di conciliare apparentemente ciò che è inconciliabile, o quantomeno ciò che risulta contraddittorio in termini, ossia l’origine internazionalistica di un documento costituzionale che nella forma, appunto, non è una Costituzione327.
Si è molto discusso in dottrina sulla natura e sui contenuti del Trattato in questione e in particolare sulla nozione di “Costituzione” utilizzata. È indubbio che non è una Costituzione nel senso comunemente inteso in relazione agli Stati, per ragioni che attengono alla forma delle Carte costituzionali. Infatti, il Trattato è carente riguardo alla base sociale, ossia a un popolo europeo, non vi è stato un processo costituente, risulta assente l’approvazione da parte del popolo.
325
Cfr. P. HÄBERLE, “Il giurista europeo di fronte ai compiti del nostro futuro costituzionale comune: 17 progetti sotto esame”, Op. Cit., p. 196.
326
Termine utilizzato nel progetto, appunto, di Trattato costituzionale e poi trasformato in Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, ma il senso rimane lo stesso.
327
Cfr. A. RUGGERI, “Quale Costituzione per l’Europa?”, in Diritto Pubblico Comparato
Per tali ragioni è altrettanto indubbio che il Trattato “costituzionale” debba essere considerato un accordo internazionale come quelli che l’hanno preceduto e, non appunto, una Costituzione nel senso classico del termine, e quindi nel senso di una Carta fondamentale quale espressione di uno Stato unitario e sovrano.
Insomma, detto Trattato, anche per la palese continuità con i Trattati istitutivi della Comunità e dell’Unione e per la previsione al suo interno di istituti e meccanismi giuridici328 tipici del diritto internazionale, si inquadra nella categoria degli accordi internazionali e, in particolare nel processo di evoluzione dell’integrazione europea, presentando norme e principi che in qualche modo ricordano elementi di natura costituzionale ed anche federale.
In altre parole, il testo del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è, alla stregua di tutti gli altri accordi internazionali, frutto di un compromesso tra le parti, sebbene in questo caso emergano due tendenze sostanzialmente divergenti: quella evolutiva verso una integrazione di tipo federale e quella conservatrice dell’indipendenza ed dell’autonomie statuali. Infatti, per potere parlare veramente di una Costituzione, essa per essere tale ha bisogno di distaccarsi dallo strumento internazionale che l’ha fondata e vivere di principi e meccanismi istituzionali suoi propri e non rimessi alla volontà degli Stati membri.
È da rilevare che il concetto di costituzione ha assunto nel tempo un preciso significato, ossia quale atto fondante di una nuova realtà politico- istituzionale destinato a reggere una comunità umana su un proprio territorio, e quindi con la nascita di uno Stato329.
328
Basti pensare alle disposizioni che definiscono i suoi limiti di applicazione, alla necessaria ratifica da parte di tutti gli Stati membri, al procedimento di revisione che richiede l’unanimità dei consensi, alla facoltà di recesso. Tutti questi sono elementi incompatibili con il costituzionalismo, e quindi risultano assolutamente distanti da una vera Costituzione.
329
Cfr. G. DE VERGOTTINI, “Tradizioni costituzionali comuni e costituzione europea”, in
Inoltre, per potere affermare che un determinato testo normativo è una Costituzione, e , nel caso di specie, è la Costituzione europea, è necessario che esso sia elaborato ad opera di una Assemblea costituente europea, eletta a suffragio universale diretto da un popolo europeo che si dovrebbe caratterizzare per un idem sentire che allo stato non è possibile rinvenire330.
Per altro, a ciò si deve aggiungere che le difficoltà che emergono dal testo del Trattato, e in particolare in ogni articolo presente nel testo, sono tutte legate al fatto di aver dovuto coniugare i due principi cardine dell’Unione, quello intergovernativo con quello comunitario331. Infatti, ci troviamo di fronte ad un concetto per molti aspetti ibrido, in quanto sono presenti elementi di tipo confederativo propri del diritto internazionale e elementi di tipo costituente propri del diritto costituzionale, e quindi di un processo costituente.
Allo stato attuale, in attesa della ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa da parte degli Stati membri, ci troviamo in effetti in una sorta di limbo332. L’Unione europea resta caratterizzata da una forte presenza degli Stati che mantengono la loro tradizionale sovranità e che continuano a consentire, in maniera libera, una serie di limiti alla loro sfera d’azione, quindi sono assolutamente rilevanti, ancora, i criteri decisionali impostati sull’accordo degli Stati.
Inoltre, l’accesso dei nuovi Stati ha accentuato tale situazione, in quanto l’innesto nell’Unione di forti elementi di eterogeneità e di discontinuità, ha alterato gli schemi e in via di progressivo consolidamento fra ordinamenti tendenzialmente omogenei del processo di integrazione europea, porterà, di conseguenza, ad un rallentamento del processo stesso di integrazione.
330
Cfr. S. GAMBINO, “Diritti fondamentali, costituzioni nazionali e Trattati comunitari”, in
www.federalismi.it, n. 4/2006.
331
Cfr. G. MORBIDELLI, “Dieci punti di novità come (prime) chiavi interpretative per leggere le innovazioni introdotte dal ‘Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa’”, in
www.giustamm.it – rivista di diritto pubblico, voce Costituzione europea, 2004.
332
Cfr. L. S. ROSSI, “What if the Constitutional Treaty is not ratified?”, in www.theepe.net, 2005, voce Trattato costituzionale.
Nonostante tutte queste motivazioni, il Trattato rappresenta una importante apertura verso il futuro, soprattutto alla luce del recente allargamento a venticinque Paesi. È anche vero che, se il Trattato dovesse essere ratificato da tutti i Paesi, esso non entrerà in vigore, non prima del 2009 , se non successivamente.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa resta una Costituzione per un insieme aperto, in vista dei nuovi e possibili allargamenti, tanto nelle frontiere che nella forma. Più il Trattato si trasformerà in Costituzione, più i cittadini degli Stati membri avranno motivo per interrogarsi sul loro futuro333. Ma, se il Trattato vuole essere veramente una Costituzione, non lo deve essere solo da un punto di vista normativo, come fonte superiore, ma deve essere legata ad una adeguata struttura istituzionale e contemporaneamente ad una riforma politica di rilievo334.