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8. L’art 41-bis ord pen come espressione di un diritto penale del nemico? 105

1.2. Il cumulo di pene o di titoli detentivi

Ulteriore problema interpretativo che attiene ai presupposti soggettivi di applicazione del regime derogatorio, si pone nei casi di cumulo giuridico o ma-

Dal Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex art. 41-bis dell'ordinamento peniten

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ziario (2016 – 2018), pubblicato il 5 febbraio 2019, è emersa una posizione dei soggetti internati di gran lunga peggiore rispetto ai detenuti ex art. 41-bis, nonostante l’esecuzione della pena fosse conclusa. In particolare il Garante dei diritti dei detenuti ha osservato come «le persone erano ristrette con un regime identico a quello delle persone detenute, in condizioni materiali peggiori, all’interno di locali strettamente detentivi e fatiscenti, senza alcuna effettiva proposta di lavoro che giustificasse la denominazione della misura applicata. […] Le finestre, infatti, erano oscurate con ‘gelosie’ e reti che impedivano alla luce e all’aria di entrare in maniera adeguata. Nella cosiddetta “Casa di lavoro” le cinque persone internate lavoravano solo per tre o quattro ore al mese, divise in turni di un quarto d’ora o mezz’ora al giorno. Difficile pertanto definirla una “Casa di lavoro”. Di fatto le persone internate nella Casa circondariale dell’Aquila erano sottoposte a un regime pres- soché identico a quello detentivo speciale».

A. BERNASCONI, L’emergenza diviene norma: un ambìto e discutibile traguardo per il regime ex

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art. 41-bis comma 2 ord. pen., in, Il processo penale tra politica di sicurezza e nuovi garantismi, cit., pp. 293 s.; P. CORVI, Trattamento penitenziario, cit., p. 127. A. DELLA BELLA, Il “carcere

duro”, cit., p. 206, se da un lato condivide le criticità relative all’applicazione del regime derogato- rio agli internati assegnati a una casa di cura o custodia o a un ospedale psichiatrico, dall’altro ri- tiene invece applicabile il 41-bis agli internati assegnati a una casa di lavoro o a una colonia agri- cola, misure di sicurezza destinate a soggetti pienamente imputabili. Considerato che, allo stato, come risulta dal Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell’ordina- mento penitenziario del Garante nazionale dei diritti dei detenuti del 2019, gli unici internati sotto- posti a regime siffatto sono assegnati a case di lavoro, sembra che non vi siano rischi di interpre- tazioni distorte della norma.

teriale di pene, così come nel caso di cumulo di titoli detentivi. Ci si chiede, in particolare, se sia possibile applicare il regime derogatorio anche laddove sia stata scontata la pena relativa a uno dei delitti di cui al 4-bis, e persista o altro titolo di detenzione o altra porzione di pena relativa a un reato non ostativo .25

La questione ha registrato orientamenti contrapposti. Una prima cor- rente giurisprudenziale escludeva questa eventualità estendendo al caso di 26 specie il principio della scindibilità del cumulo giuridico delle pene in ordine alla fruizione dei benefici penitenziari, sancito dalle Sezioni Unite Ronga . 27 Poiché l’istituto della continuazione sarebbe ispirato al principio del favor rei, costituirebbe una conseguenza irrazionale e incoerente far seguire all’unifi- cazione fittizia dei reati una conseguenza pregiudizievole per il reo. Ne con- seguiva l’annullamento dei decreti ministeriali di applicazione del 41-bis per mancanza di titolo detentivo idoneo. L’applicazione del regime detentivo veni- va posto, così, in stretta correlazione con l’espiazione della pena per il reato che ne fosse stato presupposto di applicazione .28

Un altro orientamento , di fatto prevalente, puntando invece sul princi29 - pio di unicità delle pene di cui all’art. 76 c.p., perveniva all’opposta soluzione dell’inscindibilità del cumulo, con la conseguente possibilità di applicare il 41-

bis anche laddove fosse stata scontata quella porzione di pena relativa a un

delitto ostativo. Secondo questo filone interpretativo, non si trattava di verifi- care la permanenza di un ostacolo formale alla applicazione dei suddetti benefi- ci, bensì di accertare se il soggetto, condannato anche per reati compresi in quelli di cui all’art. 4-bis e tuttora nelle condizioni di detenuto, potesse essere

A. DELLA BELLA, Il “carcere duro”, cit., pp. 216 ss.; P. CORVI, Trattamento penitenziario, cit.,

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pp. 133 ss.; L. CESARIS, Sub art. 41-bis, cit., p. 452 s.; S. ARDITA, Lo scioglimento del cumulo e le

esigenze di prevenzione, cit., pp. 1898 s.

Trib. sorv. Napoli, 6 aprile 2004, in Dir. e giust., 2004, p. 77, con nota di L. BLASI, Trib. sorv.

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Perugia, 17 giugno 2003, ord. n. 949; Trib. sorv. Perugia, 18 giugno 2003, ord. n. 977. Cass. pen. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 14, Ced Rv 214356.

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S. ARDITA, La riforma dell’art. 41-bis, cit., p. 726, critica siffatto orientamento in quanto il

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richiamo alla sentenza Ronga presupponeva un’assimilazione concettuale tra 41-bis e 4-bis, con conseguente attribuzione al primo della stessa finalità prettamente retributiva tipica del secondo, con conseguente trascuratezza delle evidenti connotazioni preventive del regime derogatorio.

Cass. pen. Sez. I., 18 settembre 2009, n. 41567, Rv. 245047; Cass. pen. Sez. I, 11 luglio 2008, n.

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35564, Rv 240938; Cass. pen. Sez. I, 13 ottobre 2005, n. 39976, in Cass. pen, 2006, p. 1897, con nota di S. ARDITA, Lo scioglimento del cumulo e le esigenze di prevenzione, ivi, p. 1898; Cass.

pen. Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 243; Cass. pen., Sez. I, 31 marzo 2004, n. 15428; Cass. pen. Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1643.

considerato ancora in collegamento con una associazione criminale, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva cor- rispondente a quella inflitta per i summenzionati delitti .30

La Cassazione adottava così un’impostazione di tipo funzionalista, sec- ondo la quale la ratio preventiva della misura di rigore esclude qualsivoglia ril- evanza alla circostanza che fosse stata espiata o meno quella frazione di pena connessa con il reato presupposto, e implicitamente riconoscendo all’istituto la sua natura di misura di prevenzione . In altri termini, la differente finalità degli 31 istituti della continuazione (favor rei) e del 41-bis (prevenzione) avrebbe precluso qualsivoglia assimilazione tra i due con la conseguente impossibilità di estendere anche al 41-bis il meccanismo della scindibilità del cumulo.

La questione è stata risolta, infine, dallo stesso legislatore, il quale ha previsto espressamente, al comma 2, ultimo periodo, che «In caso di unifi- cazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis» .32

Tale soluzione, per quanto coerente con le finalità preventive stretta- mente connesse al regime derogatorio, non è andata esente da critiche. Si è os- servato, come questa scelta condurrebbe a evidenti disparità di trattamento de- terminate da profili eziologici del tutto causali tra coloro che si trovassero ad espiare più pene cumulate e coloro che, viceversa, si trovassero a scontare più pene oggetto di separate condanne (senza dichiarazione di continuazione). Solo nel primo caso, infatti, il regime derogatorio potrebbe essere esteso alla porzione di pena per il reato non ostativo, non anche nel secondo .33

Si è osservato, inoltre, come l’applicazione della regola in questione possa condurre a ulteriori conseguenze paradossali. Scontata la pena imputabile

L. CESARIS, Sub art. 41-bis, cit., p. 452.

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S. ARDITA, Lo scioglimento del cumulo e le esigenze di prevenzione, cit., p. 1899.

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Ciononostante, il venir meno del titolo di reato, al fianco della intervenuta collaborazione con la

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giustizia e la disgregazione dell’organizzazione criminale di riferimento, rappresenta uno dei prin- cipali elementi valutati dalla magistratura di sorveglianza ai fini dell’accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di imposizione o proroga del 41-bis. Cfr. Stati generali dell’esecuzione penale, Tavolo 2 - Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza, 2015, consultabile su www.giustizia.it.

L. CESARIS, Sub art. 41-bis, cit., p 453.

al reato ostativo, il detenuto soggetto al 41-bis potrebbe accedere ai benefici penitenziari , ma non potrebbe contemporaneamente ottenere la cessazione del 34 regime di rigore . A parte l’evidente contraddittorietà, ciò darebbe luogo anche 35 a gravi rischi di elusione delle finalità preventive dell’istituto, a causa della nat- urale proiezione verso l’esterno del sistema dei privilegi.

Se, infatti, la Corte Costituzionale, sin dal 1994, proprio per evitare di creare a carico del condannato per reati ostativi uno status di detenuto peri- coloso, che avrebbe permeato di sé l’intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna, aveva ammesso i detenuti alla fruizione dei benefi- ci una volta scontata la pena per un reato ostativo, non si vede perché non es- tendere tale soluzione anche al 41-bis.

Non va attribuita, al fine di precludere qualsivoglia assimilazione, ec- cessiva rilevanza alla distinzione tra 4-bis e 41-bis . Si tratta invero di istituti 36 volti entrambi a realizzare funzioni di prevenzione della pericolosità sociale del reo sebbene sotto profili e con modalità diversi: il primo, grazie al divieto di concessione di benefici; il secondo, grazie all’applicazione di specifiche re- strizioni al regime detentivo.

Pertanto, proprio a causa delle maggiori perplessità che sorgono dall’uti- lizzo del criterio di unicità delle pene rispetto all’unico vantaggio di estendere la funzione di prevenzione nei confronti del detenuto in esecuzione delle pene cumulate, obiettivo il cui conseguimento appare del tutto casuale in quanto non raggiungibile in caso di applicazione di pene separate, non v’è ragione di pre- cludere al principio di scindibilità del cumulo di trovare impiego anche in caso di imposizione del 41-bis .37

1. 3. Il ruolo del detenuto all’interno della consorteria.