3. L’interpretazione evolutiva fornita dalla Corte Costituzionale
3.4. Le pronunce successive alla riforma del 2009
3.4.1. Le pronunce recenti Diritto all’informazione e divieto di cuocere
F. DELLA CASA, Interpretabile secundum Constitutionem la normativa che ha dimezzato il con
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trollo giurisdizionale sulla detenzione speciale, in Giur. it., 2010, pp. 2512 ss.
F. DELLA CASA, Interpretabile secundum Constitutionem, cit., pp. 2514 ss., osserva come resti
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no invariate, anche a seguito della novella del 2009, le ragioni che avevano indotto la Corte Costi- tuzionale, con la sentenza 351/1996, a richiedere la pienezza del sindacato giurisdizionale sul con- tenuto del decreto ministeriale, esteso, cioè, alla congruità delle misure adottate dal ministro rispet- to alla finalità della detenzione speciale.
Negli ultimi anni, la Corte Costituzionale è tornata a interessarsi di regime detentivo differenziato, pronunciandosi nuovamente sul contenuto del 41-bis.
Con la sentenza 122/2017 , la Corte ha dichiarato non fondate le ques135 - tioni di legittimità costituzionale del comma 2-quater nella parte in cui consen- tiva (e consente tuttora) all’Amministrazione penitenziaria di vietare, mediante circolare, la ricezione e l’invio di libri e riviste tra i detenuti sottoposti a regime e l’esterno.
La questione prendeva le mosse dall’emanazione della circolare DAP 16 novembre 2011, n. 8845 , con cui è stata rigidamente regolamentata la 136 ricezione e l’invio di libri, riviste e quotidiani tra i detenuti sottoposti a 41-bis e familiari, al dichiarato scopo di impedire che le pubblicazioni potessero essere utilizzate, come successo in passato, quale strumento per veicolare messaggi criptati, e così eludere le restrizioni cui tali detenuti sono soggetti . 137
La circolare in questione aveva dato luogo a un contrasto giurispruden- ziale tra magistratura di sorveglianza, che sistematicamente provvedeva a dis- applicare la stessa in quanto ritenuta lesiva dell’art. 18-ter ord. pen. — che at- tribuisce all’autorità giudiziaria, e non all’amministrazione penitenziaria, il potere di controllare e limitare la corrispondenza e la stampa —, e giudici di legittimità, che altrettanto regolarmente annullavano le decisioni dei Tribunali di sorveglianza, sul presupposto che l’art. 18-ter ord. pen. non potesse trovare applicazione nei confronti dei detenuti a regime speciale, ai quali andavano ap-
Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 122, in Foro It., 2018, 12, 1, p. 3786.
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Le cui disposizioni in tema di corrispondenza dei detenuti sono confluite prima nella circolare
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del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 11 febbraio 2014, n. 3701, e poi nella Circo- lare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.
A. DELLA BELLA, Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti in 41-bis di scam
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biare libri e riviste con i familiari, in Dir. pen. cont., Fasc. 6/2017, p. 256, osserva come l’interven- to limitativo dell’Amministrazione Penitenziaria era stato reso possibile mediante il riferimento al comma 2-quater, lett. a), dell’art. 41-bis ord. pen., che consente l’adozione di «elevate misure di sicurezza interna ed esterna», nonchè alla lett. c) del medesimo comma che consente l’imposizione di limiti «ai beni e oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno».
plicate, invece, le lettere a) e c) del comma 2-quater del 41-bis, quali norme con carattere di specialità derogante . 138
La Consulta, dopo aver ritenuto ammissibile la questione, l’ha dichiara- ta, tuttavia, non fondata nel merito, in quanto le limitazioni imposte dal DAP, se potevano incidere sulle modalità di ricezione di libri, riviste e quotidiani, non erano, viceversa, dirette a legittimare una censura sul tipo e sulla quantità di pubblicazioni da far pervenire al detenuto . 139
Nè potevano assumere rilievo, a parere della Corte, eventuali “effetti indiretti”, derivanti dalle inefficienze dell’amministrazione, come rilevato dal giudice rimettente, dal momento che la limitazione del diritto non sarebbe de- rivata dalla formulazione della norma, ma dal comportamento di chi è chiamato ad applicarla, esulando, così, dalla prospettiva del sindacato di legittimità costi- tuzionale.
Conclusioni siffatte, per quanto dovute , sono state oggetto di rifles140 - sioni da parte di attenta dottrina, che ha osservato come solo in una situazione fisiologica le limitazioni poste alle modalità di ricezione di libri e riviste non possono tradursi in una frustrazione del diritto corrispondente. In un sistema in cui, viceversa, l’amministrazione penitenziaria non è in grado, sistematica- mente, di rispondere in modo tempestivo alle richieste dei propri internati, il diritto a ricevere libri e riviste viene sostanzialmente pregiudicato . 141
A. DELLA BELLA, Libri e riviste al 41-bis: la Consulta ritiene legittimi i divieti contenuti nelle
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circolari, in Dir. pen. proc., 2018, p. 64.
Ibidem, p. 65, osserva come la Corte non ritiene di aderire a quella tesi, avanzata dal giudice a
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quo, e che aveva fondato prevalentemente l’ordinanza di rimessione, secondo cui lo scambio di comunicazioni è una forma di corrispondenza. La Consulta osserva che tale ragionamento porterebbe a risultati paradossali, dal momento che non solo un libro, ma qualsiasi oggetto, potrebbe fungere da veicolo per la comunicazione di idee, sentimenti e notizie tra il mittente e il destinatario, con la conseguenza che l’Amministrazione penitenziaria non potrebbe imporre più alcun vincolo nella ricezione di qualsivoglia oggetto dall’esterno.
Ibidem, p. 66. L’A. osserva come alla luce delle esigenze di prevenzione e dei parametri costi
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tuzionali indicati, la soluzione della Corte non poteva essere diversa. L’A. si chiede, però, se tale soluzione rimanga tale anche prendendo in considerazione, secondo un diverso angolo visuale, altri parametri costituzionali, come l’art. 3, che legittimerebbe ad interrogarsi sulla ragionevolezza e proporzionalità di divieti siffatti.
Ibidem, p. 66. L’A. si domanda se il giudice delle leggi non debba forse interessarsi di come le
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norme vivono nella prassi, perlomeno laddove le inefficienze dell’amministrazione non siano il frutto di contingenze episodiche, ma dipendano da carenze strutturali ed organizzative “en- demiche” al sistema e laddove ad essere frustrate non siano legittime aspettative ma diritti fonda- mentali della persona.
Considerando sia le ragioni che hanno indotto il legislatore all’intro- duzione dell’art 18-ter— ossia colmare le lacune in tema di disciplina delle lim- itazioni della corrispondenza nei confronti dei detenuti — sia la sua lettura combinata con l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett, a) e c) , è stato osservato 142 come tra le due norme non vi sia alcun rapporto di specialità, quanto, semmai, di integrazione . Se la tesi del rapporto di specialità aveva indotto la Corte ad 143 escludere l’applicabilità dell’art. 18-ter ord. pen., così diversamente interpre- tando l’interazione tra le due fattispecie, si sarebbe potuti pervenire all’opposta soluzione.
Nonostante i dubbi sollevati, la Corte ha, comunque, ritenuto la limi- tazione de qua coerente con il principio di proporzionalità , controllo richiesto 144 dal medesimo art. 41-bis ove parla della sospendibilità delle disposizioni che comportano le «restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esi- genze» . 145
La Corte Costituzionale, sempre nell’ottica di riportare il regime dif- ferenziato all’interno degli argini costituzionali, è intervenuta in relazione ad un altro profilo attinente al contenuto del 41-bis, quello del divieto di cuocere cibi di cui al comma 2-quater, lett. f). Essa aveva già avuto modo di affrontare il caso con l’ordinanza n. 56/2011, con cui però la questione era stata dichiarata inammissibile per carenza di pregiudizialità, così precludendo un esame di mer- ito.
A. DELLA BELLA, Libri e riviste al 41-bis, cit., p. 67.
142
Per un’analisi della disciplina contenuta nell’art. 18-ter, cfr. C. SANTINELLI, Sub art. 18-ter, in,
143
Ordinamento penitenziario commentato, cit., pp. 242 ss.
Riguardo il principio di proporzionalità nella teoria della pena, cfr. E. DOLCINI, Pene edittali,
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principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte Costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1956. Con riferimento al 41-bis ord. pen., cfr., M. RONCO, Il significato retributivo-rieducativo della pena, in Dir. pen. proc., 2005,
p. 137.
A. DELLA BELLA, Libri e riviste al 41-bis, cit., p. 68.
Con la sentenza 186/2018 , la Consulta ha dichiarato, invece, la illegit146 - timità costituzionale della norma in commento per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Il giudice a quo aveva sollevato, infatti, la questione per violazione degli artt. 3, 27, 32 Cost , in quanto, in base al combinato disposto di cui al147 - l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) e la circolare del DAP n. 286202 del 4 agosto 2009, ai detenuti sottoposti al regime differenziato non era consentito cuocere cibi, ma solo utilizzare un fornello personale per riscaldare liquidi e cibi già cotti e per la preparazione delle bevande. Il Giudice delle leggi, tenendo a mente la ratio comunemente ricondotta al divieto in oggetto, ossia impedire che il detenuto possa assumere una posizione di prestigio e potere grazie alla disponibilità di generi alimentari di lusso, è pervenuto alla conclusione che ris- chio siffatto non fosse strettamente collegato alla possibilità di cuocere cibi, ben potendo derivare anche dalla disponibilità di alimenti crudi. In secondo luogo, a sconfessare tale pericolo sarebbero state sufficienti le ordinarie regole peniten- ziarie, tra cui, in particolare, i limiti all’acquisto e alla ricezione di generi ali- mentari. Infine, non sono state rinvenute altre peculiari esigenze di ordine e si- curezza che potessero giustificare la limitazione de qua, alla luce della ratio e delle funzioni dell’istituto di precludere i contatti con altri appartenenti alla medesima consorteria criminale. Da ciò è stata fatta conseguire la violazione dell’art. 3 Cost . 148
La Corte ha dichiarato, parimenti, la violazione dell’art. 27, co. 3, Cost., dal momento che tali limitazioni, alla luce delle argomentazioni spese, si con- figuravano come ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, dotate di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Non si è trattato infatti di af-
Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 186, in Foro it., 12, I, p. 3786; Corte Cost., 19 ottobre 2018, n.
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186, in Cass. pen., 2019, 1, p. 188, con osservazioni di E. APRILE; Corte Cost., 19 ottobre 2018, n.
186, in Dir. e giust., 15 ottobre 2018, con nota di G. MARINO.
G. ALBERTI, Per la Corte Costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei cibi imposto ai
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detenuti al 41-bis, in www.penalecontemporaneo.it, 28 ottobre 2018.
Ibidem, osserva come il legislatore, nello stabilire il divieto di cuocere cibi nei confronti dei
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detenuti a 41-bis, ha violato i due limiti all’applicazione del regime, ovvero quello della congruità della misura rispetto allo scopo e quello del rispetto del funzione rieducativa della pena e del divi- eto di pene contrarie al senso di umanità.
fermare il “diritto fondamentale” di cuocere cibi, quanto, piuttosto, di consen- tire l’ammissione a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà individuale di chi si trova ristretto in carcere . 149
L’ultima pronuncia in esame, pertanto, risulta particolarmente significa- tiva non solo perché restituisce ulteriori spazi di libertà al detenuto, ma soprat- tutto perché, per la prima volta e sebbene con riferimento esclusivo al divieto di cuocere cibi, afferma espressamente la contrarietà al senso di umanità del regime penitenziario differenziato.