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Dal Trattato al Roma al Trattato di Lisbona

2.2. I SSIG e le altre categorie elaborate a livello UE in materia di servizi pubblici. servizi pubblici

3.1.2. Dal Trattato al Roma al Trattato di Lisbona

Se il Trattato di Maastricht pone le finalità di carattere sociale fra gli obiettivi dell’azione europea e introduce un titolo specifico sulla sanità pubblica,134 è con il Trattato di Amsterdam che si verifica un rafforzamento significativo della dimensione sociale comunitaria e del ruolo dei servizi pubblici.135

133 In particolare sull’attuale art. 106 TFUE, D. GALLO, I servizi di interesse

economico generale, cit., p. 87 ss., nonché infra.

134 F.COSTAMAGNA, I servizi socio-sanitari nel mercato interno europeo, cit., pp. 8-9; P.WATSON, Social Policy after Maastricht, in Common Market Law Review, 1993, pp. 481-513. Sull’importanza del Trattato di Maastricht nell’avviare l’ingresso di obiettivi sociali, si veda P.MENGOZZI, Diritti comunitario e dell’Unione europea, in F. GALGANO (a cura di), Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico

dell’economia, Padova: CEDAM, 1997, p. 7.

135 Sull’apporto in materia sociale del Trattato di Amsterdam, si vedano M. CONDINANZI, Il diritto del lavoro tra diritto comunitario e strumenti del Consiglio

d’Europa, in Informazione previdenziale, 2001, pp. 1182-1185; M. D’ALBERTI,

Poteri pubblici e autonomie private nel diritto dei mercati, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000, p. 398; L.S.ROSSI, Con il Trattato di Amsterdam l’Unione è

più vicina ai suoi cittadini?, in Il Trattato di Amsterdam, Milano: Giuffrè, 1999, p.

339 ss.; J.SHAW, Constitutional Settlements and the Citizen after the Treaty of

Amsterdam, in K.NEUNREITHER-A.WIENER (a cura di), European Integration After

Amsterdam. Institutional Dynamics and Prospects for Democracy, Oxford: Oxford

University Press, 2000, p. 290 ss. In tema di servizi pubblici, S.GOZI, Prime riflessioni

sul Trattato di Amsterdam: luci ed ombre sul futuro dell’Unione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1997, p. 917 ss.; S.RODRIGUES, Les services publics

et le Traité d’Amsterdam. Genèse et portée juridique du projet du nouvel article 16 du Traité CE, in Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, 1998, p. 37

Per quanto riguarda la dimensione sociale, ciò avviene, in primo luogo, mediante l’inserimento di riferimenti ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta sociale europea del 1961 e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989; in secondo luogo, con l’introduzione nel TCE di un nuovo Titolo sull’occupazione; infine, con l’integrazione nel diritto primario, agli artt. 136 ss. TCE, dell’Accordo sulle politiche sociali (ASP), originariamente concluso dagli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, a margine del Trattato di Maastricht.136 L’incorporazione dell’ASP nelle disposizioni del TCE, oltre a determinare l’estensione del voto a maggioranza qualificata, introduce il cd. «metodo aperto di coordinamento»137 in tema di integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e di lotta all’emarginazione sociale. Con il Trattato di Nizza il metodo viene esteso a tutto il settore sociale tramite la nuova formulazione dell’art. 137 TCE, che prevede che il Consiglio possa «adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte».

Per quanto riguarda la materia dei servizi pubblici, va segnalato l’art. 16, introdotto dal Trattato di Amsterdam con la seguente formulazione: «Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo

ss.; L.FLYNN, Competition Policy and Public Services in EC Law after the Maastricth

and Amsterdam Treaties, in P.TWOMEY-D.O’KEEFFE (a cura di), Legal Issues of the

Amsterdam Treaty, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 185 ss.

136 S.GIUBBONI, Diritti sociali e mercato, cit., p. 125; M.CONDINANZI, Il diritto del

lavoro tra diritto comunitario e strumenti del Consiglio d’Europa, cit., pp. 1182-1185.

le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti». Con questa norma i servizi di interesse economico generale sono riconosciuti come valori comuni dell’Unione138 aventi una funzione essenziale non solo rispetto alla protezione della concorrenza ma anche alla coesione sociale e territoriale e alla tutela dei diritti, in particolare sociali, che si realizzano tramite la fruizione del servizio pubblico. L’enfasi, quindi, è spostata dalla tutela della concorrenza in sé alla missione di interesse generale.139 Chiarito ciò rispetto al significato «politico-ideologico»140 dell’art. 16, si rinvia al paragrafo successivo per la riflessione sulla portata giuridica della norma alla luce della riformulazione operata dal Trattato di Lisbona.141

138 F. PICOD, Vers une meilleure conciliation des services d’intérêt économique

général avec la concurrence et le marché intérieur, in F.PICOD-B.BRUNESSEN-S. ROLAND (dir.), L’identité du droit de l’Union européenne: mélanges en l’honneur de

Claude Blumann, Bruxelles: Bruylant, 2015, p. 767 ; sul tema in generale G.

GODIVEAU, La place des services d’intérêt économique général parmi les valeurs de

l’Union européenne, in L.POTVIN-SOLIS (dir.), Les valeurs communes dans l’Union

européenne, Bruxelles: Bruylant, 2014, pp. 379-413.

139 D.GALLO, I servizi di interesse economico generale, cit., pp. 187-191; si veda inoltre M.ROSS, Article 16 E.C. and services of general interest: from derogation to

obligation?, in European Law Review, 2000, p. 22 ss., pp. 31-34, che ne riconosce la

lettera ambigua: «this provision […] might initially be seen as a triumph for ambiguous drafting and diplomacy insofar as it appears to support any interpretation along a spectrum running from defensive protection by Member States of their existing national public sector influence to the creation of a new communautaire concept of public service capable of horizontal application throughout Community law and policy», ivi, p. 22.

140 S.RODRIGUES, Les services publics et le Traité d’Amsterdam, cit., p. 46.

141 Sulla portata giuridica dell’art. 16 TCE si vedano L.G.RADICATI DI BROZOLO, La

nuova disposizione sui servizi di interesse economico generale, in Il diritto dell’Unione Europea, 1998, p. 527 ss.; S.RODRIGUES, Les services publics et le Traité

d’Amsterdam, cit.; J.-C.PIELOW, “Il service public” e l’art. 16 del Trattato CE da un

punto di vista tedesco, in E.FERRARI (a cura di), I servizi di rete in Europa, Milano, 2000; M.ROSS, Article 16 E.C. and services of general interest, cit.; M.MARESCA,

L’accesso ai servizi di interesse generale, de-regolazione e ri-regolazione del mercato e ruolo degli Users’ Rights, in Il Diritto dell’Unione europea, 2005, pp. 441-455; M.

D’ADDEZIO, Violazioni dell’art. 16 del Trattato CE: profili sanzionatori, in M.P. RAGIONIERI-M.MARESCA (a cura di), Servizi di interesse generale, diritti degli utenti

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