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Normativa derivata a carattere settoriale

3.2. I servizi socio-sanitari nel diritto primario, oggi

3.3.2. Normativa derivata a carattere settoriale

(a) Servizi pubblici economici.

I servizi pubblici economici257 sono stati investiti dall’azione di liberalizzazione delle istituzioni UE a partire dagli anni ’80.258 Posto che la ricostruzione della storia delle liberalizzazioni e il dettaglio della disciplina settoriale esulano dall’oggetto del lavoro, risulta in ogni caso utile elencare i settori che sono stati oggetto di processi, più o meno sviluppati, di armonizzazione:259 trasporti su strada e per ferrovia;260 trasporto marittimo;261 trasporto aereo;262 i servizi di rete, ovvero

256 Ivi, pp. 287-288; riassume l’autore: «there is no way in practice to legally grant SGEI compensation to multiproduct undertakings that haven’t implemented the requirements of the Transparency Directive for their accounting». Il tema verrà approfondito infra, quando verrà trattato il cd. “pacchetto SIEG”.

257 Nel senso di cui supra, § 2.2.

258 Si veda A.RENDA, Le grandi liberalizzazioni, in A.FRIGNANI-R.PARDOLESI (a cura di), Trattato di diritto privato dell’Unione Europea. Vol. 7: La concorrenza, Torino: Giappichelli, 2006, p. 257 ss.; F. MUNARI, La disciplina dei cd. servizi

essenziali tra diritto comunitario, prerogative degli Stati membri e interesse generale,

in Il Diritto dell’Unione Europea, 2002, pp. 39-75.

259 Per una panoramica si veda W.SAUTER, Public Services in EU Law, cit., pp. 180-219.

260 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

261 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).

262 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

telecomunicazioni,263 energia elettrica,264 gas265 e poste;266 radiodiffusione.267 Deve poi aggiungersi che alcuni interventi si sono registrati in materia di rifiuti268 e nel settore idrico,269 con normative, però, di carattere tecnico e non con fini di liberalizzazione.270 Va infine menzionata la direttiva sull’accesso a un conto di pagamento di base.271 Sebbene sia dibattuta la possibilità di inquadrare tale settore nei servizi

263 Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»).

264 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

265 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

266 Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

267 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).

268 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

269 Direttiva 2008/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

270 Si veda D.GALLO, I servizi di interesse economico generale, cit., p. 186.

271 Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

pubblici, la direttiva va segnalata per il suo legame con il principio dell’accesso universale.272

(b) Sicurezza sociale.

Possono distinguersi tre dimensioni della sicurezza sociale nel diritto dell’Unione: (i) il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; (ii) l’armonizzazione finalizzata a rimuovere le discriminazioni tra uomo e donna nell’accesso alle prestazioni sociali; (iii) i diritti legati alla cittadinanza dell’Unione europea. A queste tre aree si aggiungono quelle norme del diritto dell’immigrazione che riguardano l’accesso alla sicurezza sociale per i cittadini di Stati terzi.273

Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è finalizzato a rendere effettiva la libera circolazione dei lavoratori,274 evitando che, per aver esercitato tale diritto, «i lavoratori migranti perdano vantaggi

272 Si veda l’art. 16 della direttiva. Sul punto, H.-W.MICKLITZ, The Politics of Justice

in European Private Law: Social Justice, Access Justice, Societal Justice, Cambridge:

Cambridge University Press, 2018, p. 297; si veda anche Reich che afferma: «the proposed right of ‘access’ to payment services without discrimination may have the effect of transforming payment systems in the EU, despite their heterogeneity, into a ‘service of general economic interest’ (without, however, a ‘universal service obligation’ and ‘direct effect’). N.REICH, Vulnerable consumers in EU law, in D. LECZYKIEWICZ-S. WEATHERILL (eds), The images of the consumer in EU law:

legislation, free movement and competition law, Oxford-Portland: Hart. Sulla

raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base, GU L 190, 21.7.2011, p. 87-91: W.SAUTER, Public Services in

EU Law, cit., pp. 212-223.

273 R.WHITE, Article 34, in S.PEERS-T.HERVEY-J.KENNER-A.WARD (eds), The EU

Charter of Fundamental Rights, cit., pp. 928 e 942-947.

274 Prevede l’art. 48 TFUE: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri». Sulla libera circolazione dei lavoratori si vedano A. ADINOLFI, La libertà di circolazione delle persone e la politica

dell’immigrazione, in G.STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte

speciale, Torino: Giappichelli, 2017, p. 123 ss.; M. CONDINANZI-A. LANG-B. NASCIMBENE, Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone, cit., p. 81 ss.

previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro».275 La disciplina di coordinamento vigente è stabilita dal regolamento 883/2004,276 che «non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti, e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Esso lascia sussistere pertanto regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, rispetto ai quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti a norma o del solo diritto nazionale, oppure del diritto nazionale integrato, se del caso, dal diritto dell’Unione».277 In questa materia viene perciò attuato «un coordinamento e non un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri».278 Per quanto attiene ai contenuti, il regolamento mira essenzialmente a definire le modalità con cui operare il cumulo dei periodi assicurativi e l’erogazione delle prestazioni. I settori di sicurezza sociale coperti riguardano le prestazioni di: malattia; maternità e di paternità assimilate; invalidità; vecchiaia; superstiti;

275 Corte giust., 9 dicembre 1993, cause riunite C-45 e 46/92, Lepore e Scamuffa, in

Raccolta, p. I-6497, punto 21. Si veda A.ADINOLFI, La libertà di circolazione delle

persone, cit., p. 123 ss.

276 Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e relative modifiche, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; ad esso si affianca il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e relative modifiche. Si veda, inoltre, la proposta di revisione presentata dalla Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, COM(2016)815 def. del 13 dicembre 2016.

277 Corte giust, 19 settembre 2013, causa C‑140/12, Pensionsversicherungsanstalt c.

Peter Brey, punto 43. Si veda W.SAUTER, Public Services in EU Law, cit., p. 208. 278 Corte giust., 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pietro Pinna c. Caisse d’allocations

infortunio sul lavoro e malattie professionali; assegni in caso di morte; disoccupazione; pensionamento anticipato; prestazioni familiari.279 Una parziale armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale è avvenuta per effetto della normativa antidiscriminazione, al fine di assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne. Disciplina la materia la direttiva 79/7 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.280 Infine, dalla cittadinanza dell’Unione europea discendono diritti aventi ad oggetto prestazioni sociali. In materia, e limitando l’analisi al diritto derivato, la direttiva sulla cittadinanza281 stabilisce che lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno; ai cittadini residenti da più di cinque anni, con l’ottenimento della residenza permanente, lo Stato ospitante deve applicare, in termini di prestazioni sociali, il medesimo trattamento riservato ai propri cittadini; per il periodo intermedio, il diritto alle prestazioni pare dipendere dal livello di integrazione sociale.282

(c) Sanità.

La problematica del bilanciamento fra libera circolazione dei pazienti e autonomia degli Stati nell’organizzazione dei propri sistemi sanitari è affrontata, nel diritto derivato, dalla direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera,283 che codifica la precedente giurisprudenza della

279 Art. 3, regolamento (CE) N. 883/2004.

280 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale; si veda R.WHITE, Article 34, cit., pp. 946-947.

281 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 282 R.WHITE, Article 34, cit., p. 947.

283 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria

Corte di giustizia. La direttiva stabilisce il principio per cui lo Stato membro di affiliazione di un paziente che si sia avvalso dell’assistenza sanitaria di un altro Stato membro ha l’obbligo di rimborsare il proprio affiliato per i costi sostenuti in relazione alle cure ricevute. Si riconosce, al contempo, la possibilità per gli Stati di sottoporre il diritto al rimborso ad un’autorizzazione preventiva nel caso (inter alia) di assistenza sanitaria soggetta a esigenze di pianificazione, con l’obiettivo di consentire un bilanciamento fra l’interesse del singolo a recarsi all’estero per ricevere cure e le preoccupazioni nazionali in relazione alla sostenibilità economica dei propri servizi sanitari.284

transfrontaliera. Si vedano, ex multis, G.DI FEDERICO, La direttiva 2011/24/UE e

l’accesso alle prestazioni mediche nell’Unione europea, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2012, pp. 714-731; S.DE LA ROSA, The Directive on Cross-Border

Healthcare or the Art of Codifying Complex Case Law, in Common Market Law Review, 2012, pp. 15-46; L.DRIGUEZ-V.MICHEL, La directive 2011/24/UE relative à

l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers : progrès pour la santé ou pour le marché ?, in Europe, 2011, pp. 4-10; P.QUINN-P. DE HERT, The European Patients’ Rights Directive: A clarification and codification

of individual rights relating to cross border healthcare and novel initiatives aimed at improving pan-European healthcare co-operation, in Medical Law International,

2012, pp. 28-69; R.BAETEN-W.PALM, Preserving General Interest in Healthcare

Through Secondary and Soft EU Law: The Case of the Patients’ Rights Directive, in

U.NEERGAARD-E.SZYSZCZAK-J.W. VAN DE GRONDEN-M.KRAJEWSKI (eds), Social

Services of General Interest, cit., pp. 385-412; A.DUBUIS, Les droits du patient en

droit de l’Union européenne, Bruxelles: Bruylant, 2017, pp. 185-210.

284 Stabilisce l’art. 8, par. 2, direttiva 2011/24/UE: «2. L’assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all’assistenza sanitaria che: a) è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e: i) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o ii) richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza, ad eccezione dell’assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell’Unione che garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualità in tutta l’Unione».

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