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Il Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale

3.2. I servizi socio-sanitari nel diritto primario, oggi

3.2.4. Il Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale

Con l’art. 2 del Protocollo n. 26, la categoria dei «servizi di interesse generale» compare per la prima volta in un atto giuridico vincolante, assurgendo, così, a categoria giuridica. L’articolo mira a schermare dal diritto dell’Unione europea i «servizi di interesse generale non economico», chiarendo che i Trattati «lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare» questo tipo di servizi. Possono identificarsi due profili di ambiguità della norma: in primo luogo, quale sia la portata dell’esclusione dell’operatività del diritto dell’Unione;199 in secondo luogo, cosa s’intenda per SIG «non economici». Sui confini della nozione di attività economica come presupposto per l’applicazione del diritto dell’Unione si rimanda al cap. 2.

L’art. 1 individua quei «valori comuni» nel settore dei SIEG cui fa riferimento l’art. 14 TFUE, identificandoli, «in particolare», in tre punti. In primo luogo si menzionano i diversi livelli di governo e il principio di sussidiarietà, riconoscendo «il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti». Il secondo punto è incentrato sulle differenze fra i tipi di SIEG e fra i relativi utenti, sottolineando «la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che

198 Conclusioni dell’Avvocato generale Nils Wahl, presentate il 9 giugno 2016, causa C‑201/15, AGET Iraklis, punto 56.

199 Ad es. W.SAUTER, Public Services in EU Law, cit., p. 69; S.RODRIGUES, Towards

a General EC Framework Instrument Related to SGEI? Political Considerations and Legal Constraints, in M.KRAJEWSKI-U.NEERGAARD-J. VAN DE GRONDEN (eds), The

possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse». Il terzo punto individua come ulteriore nucleo di valori «un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente».

Come sottolineato da Rodrigues, il Protocollo 26 non è una semplice dichiarazione di principio. Al contrario, esso costituisce una guida all’interpretazione dei Trattati e un vero e proprio insieme di istruzioni, rivolte sia alle istituzioni UE sia agli Stati membri, su come attuare gli artt. 14 e 106, par. 2, TFUE.200

Da notare che, nell’interpretazione della Commissione, con il Protocollo 26 sarebbe venuta meno l’esigenza di adottare uno strumento legislativo in materia di servizi sociali, avendo il Protocollo già fornito i necessari chiarimenti.201

3.2.5. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con il Trattato di Lisbona, come noto, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea202 ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati.203

Fra le disposizioni rilevanti ai presenti fini occorre, senza dubbio, fare in primo luogo riferimento all’art. 36, che afferma che l’Unione «riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico

200 S.RODRIGUES, Towards a General EC Framework Instrument Related to SGEI?, cit., pp. 263-264. Si veda anche C. WEHLANDER, Services of General Economic

Interest, cit., pp. 85-86.

201 Comunicazione della Commissione COM(2007) 725 def. che accompagna la comunicazione "Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo" - I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo, 20 novembre 2007. Sul punto W.SAUTER, Services of general economic interest and

universal service in EU law, in European Law Review, 2008, p. 173.

202 Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, in G.U.C.E. n. C 364 del 18 dicembre 2000; le medesime istituzioni hanno proclamato un testo modificato il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, in G.U.U.E. n. C 303 del 14 dicembre 2007.

generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati». La Carta contiene poi numerose altre norme che s’inseriscono nella dimensione sociale e dei servizi pubblici: l’art. 14, relativo al «diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua»;204 l’art. 29, che riconosce il diritto di ognuno ad accedere «a un servizio di collocamento gratuito»;205 l’art. 34, su assistenza sociale e sicurezza sociale; l’art. 35, relativo alla protezione della salute.

Altre disposizioni concernenti servizi pubblici e aspetti sociali sono l’art. 11, sul «diritto alla libertà di espressione» e sul rispetto della «libertà dei media e [del]loro pluralismo»; l’art. 16, in cui «è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali»; l’art. 37, secondo cui «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»; l’art. 38, che stabilisce che «nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori».

Ai fini della presente analisi sono particolarmente meritevoli di approfondimento gli artt. 36, 34 e 35, collocati nel Titolo IV sulla «solidarietà» e relativi, rispettivamente, all’accesso ai servizi di interesse economico generale, a sicurezza e assistenza sociale, e alla salute.206 Il collegamento fra questi articoli, come espressione del

204 «1. Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

205 «Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito». 206 Sulla rilevanza di questi articoli nel contesto dei servizi socio-sanitari si vedano anche F. COSTAMAGNA, I servizi socio-sanitari, cit., p. 12 e P.J. SLOT, Public

legame fra SIEG e diritti sociali, è stato ben evidenziato dal Comitato economico e sociale nel parere «Aspetti problematici di una definizione dell’edilizia abitativa sociale come servizio d’interesse economico generale», dove si afferma: «La Carta […] stabilisce che “al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali”. Nella maggior parte degli Stati membri l’esercizio di tali diritti si realizza per il tramite di un servizio di interesse economico generale (SIEG), conformemente all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali».207

(a) L’art. 36: accesso ai servizi di interesse economico generale.

Le Spiegazioni relative alla Carta chiariscono che l’art. 36 «non crea

nessun nuovo diritto» ma si limita «a sancire il principio del rispetto da parte dell’Unione dell’accesso ai

servizi d’interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell’Unione». Ritengo opportuno riflettere sul ruolo svolto sino ad oggi dalla disposizione dal duplice punto di vista dell’influenza sulle politiche dell’Unione e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, riprendendo l’impostazione di P.-O. de Broux.208

Distortions of Competition: The Importance of Article 106 TFEU and the State Action Doctrine, in U.NEERGAARD-E.SZYSZCZAK-J. VAN DER GRONDEN-M.KRAJEWSKI (eds), Social Services of General Interest in the EU, cit., p. 249 (quest’ultimo in tema di SSIG).

207 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Aspetti problematici di una definizione dell’edilizia abitativa sociale come servizio d’interesse economico generale» (parere d’iniziativa), 2013/C 44/09. Si veda P.-O. DE BROUX, Article 36.

Accès aux services d’intérêt économique general, in F. PICOD, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Commentaire article par article, Bruxelles: Bruylant, 2018, pp. 782-783.

Sotto il primo profilo, le relazioni della Commissione sull’applicazione della Carta mettono in evidenza il collegamento fra art. 36 e settore energetico. Viene in particolare fatto riferimento al terzo pacchetto energia,209 entrato in vigore nel 2011, le cui norme sulla protezione dei consumatori e sugli obblighi di servizio pubblico, secondo la Commissione, contribuiscono all’attuazione del diritto di accesso di cui all’art. 36.210 Il Comitato economico e sociale ha più volte fatto perno sulla disposizione in parola per invocare l’intervento della Commissione o legislativo,211 oltre ad averne sottolineato la rilevanza per i diritti sociali nel summenzionato parere sull’edilizia sociale. Nella giurisprudenza l’art. 36 è stato talvolta menzionato nelle conclusioni degli Avvocati generali212 e, allo stato, soltanto in una

209 Che comprende: Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005; Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

210 Commissione, Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, 2014 Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights, 2015, p. 117; si veda P.-O. DE BROUX, Article 36, cit., p. 782.

211 Comitato economico e sociale: parere del 14 novembre 2012; parere del 23 maggio 2012; parere del 16 settembre 2010; pareri del 29 maggio e 30 agosto 2008, parere del 6 luglio 2006; pareri del 15 dicembre 2004 e del 28 giugno 2005. P.-O. DE BROUX,

Article 36, cit., p. 782.

212 Conclusioni dell’Avvocato generale Wathelet presentate il 7 settembre 2017,

Communidad Autonoma del Pais Vasco et al., cause riunite da C‑66/16 P a C‑69/16

P e cause C‑70/16 P e C‑81/16 P, nota 92; conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar presentate il 16 luglio 2015, Hiebler c. Schlagbauer, causa C-293/14, nota 31; conclusioni dell’Avvocato generale Poiares Maduro presentate il 10 novembre 2005,

FENIN, causa C-205/03 P, nota 33; conclusioni dell’Avvocato generale Stix-Hackl

del 7 novembre 2002, Enirisorse, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, nota 101; conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs del 30 aprile 2002, GEMO, causa C-126/01, par. 124; conclusioni dell’Avvocato generale Alber del 1 febbraio 2001, causa C-340/99, TNT Traco SpA c. Poste Italiane SpA et al., punto 94.

sentenza del 2016, relativa al caso ANODE.213 La vicenda riguardava l’intervento statale sui prezzi del gas naturale previsto da una normativa francese. Più precisamente, la Corte di giustizia è stata chiamata a valutare se una tale normativa costituisse un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale aperto e concorrenziale, quale previsto dalla direttiva 2009/73 e, in caso di risposta positiva, se l’intervento in questione potesse essere giustificato dal perseguimento degli obiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento e della coesione territoriale. La Corte ha risposto affermativamente alla prima questione214 ed è quindi passata ad esaminare l’ammissibilità della misura statale, chiarendo che, per essere giustificato, l’intervento statale deve: (a) perseguire un interesse economico generale; (b) rispettare il principio di proporzionalità; (c) prevedere obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantire alle società dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.215

Il passaggio relativo all’interpretazione della condizione (a), riguardante l’interesse economico generale, è di particolare interesse ai presenti fini sia per il ruolo esplicitamente riconosciuto all’art. 36 sia, più in generale, per le riflessioni svolte dalla Corte sul nuovo assetto del Trattato di Lisbona. Affermano i giudici: «Come l’avvocato generale

213 Oltre che nelle relative conclusioni. Si vedano Corte giust., 7 settembre 2016, causa C‑121/15, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), in

Raccolta digitale, punti 40 e 51; conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi

presentate il 12 aprile 2016, causa C‑121/15, Association nationale des opérateurs

détaillants en énergie (ANODE), punti 44 e 36. Sul caso v. S. DE LA ROSA, De la

difficulté à concilier les impératifs concurrentiels et la satisfaction des exigences d'intérêt général sur les marchés régulés. À propos de l'intervention étatique sous forme de prix réglementés sur le marché du gaz. CJUE, 7 septembre 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) / Premier ministre et a., aff. C-121/15, Revue des Affaires Européennes, 2016, pp. 529-537.

214 ANODE, cit., punti 25-33.

215 Ivi, punto 36. La Corte riprende su questo punto F.PICOD, Vers une meilleure

conciliation des services d’intérêt économique général, cit., pp. 771-782, come nota

ha sottolineato al paragrafo 44 delle sue conclusioni, l’interpretazione della condizione attinente all’interesse economico generale deve esser fatta ricadere nel nuovo contesto risultante dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale include, oltre all’articolo 106 TFUE, l’articolo 14 TFUE, il protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale […], nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati, in particolare l’articolo 36 di quest’ultima, relativo all’accesso ai servizi di interesse economico generale».216

Gli obiettivi di interesse economico generale cui si fa riferimento nel caso di specie sono la sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale.217 Per quanto riguarda l’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento, la Corte sottolinea che esso è esplicitamente previsto sia dal diritto primario sia dalla direttiva 2009/73.218 La coesione territoriale, invece, non è menzionata nella direttiva. Tuttavia, evidenziano i giudici riprendendo le considerazioni dell’Avvocato generale, «l’articolo 14 TFUE riconosce esplicitamente il ruolo ricoperto dai servizi di interesse economico generale nella promozione della coesione territoriale dell’Unione. Inoltre, l’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea indica espressamente la coesione territoriale nell’ambito del diritto all’accesso ai servizi di interesse economico generale».219 Se ne deduce quindi che la direttiva, interpretata «alla luce degli articoli 14 e 106 TFUE, consente agli Stati membri di valutare se, nell’interesse economico generale, occorra imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale al fine, in

216 ANODE, punto 40.

217 Ivi, punto 46. 218 Ivi, punti 47-48. 219Ivi, punto 51.

particolare, di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la coesione territoriale», ferma restando la necessità che «siano soddisfatte tutte le altre condizioni che la stessa direttiva prevede».220 Per quanto concerne il rapporto fra art. 36 e aiuti di Stato, Szyszczak sottolinea che occorre comprendere «whether a challenge to the way in which a Member State finances a SGEI may interfere with the principle protected in Article 36 of the Charter, that of facilitating access to an SGEI».221 Al riguardo, l’Avvocato generale Jääskinen, in una riflessione dottrinaria sull’influenza del nuovo quadro giuridico di diritto primario sul settore degli aiuti, afferma che, nei servizi sociali, sanitari, d’istruzione e di edilizia sociale forniti a livello locale, l’attenzione dovrebbe cadere meno sulla verifica dei livelli dei costi e più sulla solidarietà. L’art. 36 della Carta, nota l’AG, «excludes the termination of the provision of a SGEI only because authorities miscalculated».222

(b) L’art. 34: sicurezza sociale e assistenza sociale.

L’art. 34 consta di tre paragrafi. Il primo e il terzo riguardano il diritto all’accesso a, rispettivamente, sicurezza sociale e servizi sociali, da un lato; assistenza sociale e assistenza abitativa, dall’altro.223 Tali diritti sono «riconosciuti» e «rispettati» dall’Unione «secondo le modalità

220 Ivi, punto 52.

221 E.SZYSZCZAK, Article 36, in S.PEERS-T.HERVEY-J.KENNER-A.WARD (eds), The

EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford: Hart, p. 979.

222 N.JÄÄSKINEN, The New Rules on SGEI, in European State Aid Law Quarterly, 2011, p. 600.

223 Stabiliscono i par. 1 e 3 dell’art. 34: «1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali. […] 3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali».

stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali».224

Il secondo, invece, è relativo alla distinta tematica dell’incidenza dell’esercizio delle libertà di circolazione sui diritti relativi alle prestazioni sociali,225 e stabilisce che «[o]gni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». Come si deduce dalla diversa formulazione, i par. 1 e 3 costituiscono «principi»; il secondo paragrafo configura invece un vero e proprio «diritto».226 Visti i rimandi della norma al diritto dell’Unione, il contenuto dell’art. 34 può essere compreso appieno solo esaminando il quadro giuridico europeo in materia, 227 che sarà trattato infra.228

(c) L’art. 35: protezione della salute.

L’art. 35 è costituito da un unico paragrafo che si compone di due frasi. La seconda frase riproduce una formula già contenuta in altre disposizioni dei Trattati: «[n]ella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».229 Il riferimento è dunque ai ben noti principi dell’integrazione della protezione della salute nelle altre politiche e azioni dell’Unione, da un lato, e di protezione elevata della

224 G. ORLANDINI-W. CHIAROMONTE, Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza

sociale, in S. ALLEGREZZA-R. MASTROIANNI-F. PAPPALARDO-O. POLLICINO-O. RAZZOLINI, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., p. 643. 225 D. DUMONT, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, in F.PICOD-S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Charte des droits fondamentaux, cit., pp. 729-730. 226 Sulla distinzione fra diritti e principi operata dalla Carta, F.PICOD, Article 51.

Champ d’application, in F.PICOD-S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Charte des droits

fondamentaux, cit., p. 1075 ss.

227 R.WHITE, Article 34, in S.PEERS-T.HERVEY-J.KENNER-A.WARD (eds), The EU

Charter of Fundamental Rights, cit., p. 937.

228 § 3.3.2.

salute, dall’altro.230 La seconda frase, invece, costituisce una novità e sancisce l’effettivo ingresso della protezione della salute nel quadro dei diritti fondamentali,231 stabilendo che «[o]gni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali».

Rispetto alle istituzioni, la norma opera come parametro di legittimità e interpretazione degli atti di diritto derivato e degli accordi internazionali. Per quanto riguarda gli Stati, la «disposizione può essere invocata come deroga, o esigenza imperativa, che giustifica una restrizione al diritto UE, ma anche dai singoli nei confronti dello Stato, come limite al margine discrezionale ad esso riservato nella fissazione del livello di protezione nell’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari e di assistenza medica».232 Nella giurisprudenza la norma è stata finora utilizzata in cause relative alle libertà di circolazione, alla tutela dei consumatori e al trattamento dei cittadini di paesi terzi.233 In relazione a mercato interno e concorrenza, Hervey e McHale rimarcano il potenziale della norma, sottolineando come la Corte abbia mostrato una sempre maggiore inclinazione ad applicare «a reasonably generous standard of justification where the collective realisation of the right to health is jeopardised by individual litigation based on free movement or competition». Le Autrici evidenziano il legame di questo approccio con la sanità concepita come servizio di interesse generale: «[t]his is consistent with the idea of health services as services of general interest, and reflects a growing sympathy of the CJEU to those aspects of European welfare systems, where challenged by individual litigants

230 E. BROSSET, Article 35. Protection de la santé, in F. PICOD-S. VAN DROOGHENBROECK (a cura di), Charte des droits fondamentaux, cit., pp. 763-764. 231 Ivi, pp. 764-765.

232 G. DI FEDERICO, Articolo 35, in S. ALLEGREZZA-R. MASTROIANNI- F. PAPPALARDO-O.POLLICINO-O.RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea, cit., p. 671.

relying on Union internal market law, perhaps following Article 3(3) TEU’s notion of a ‘social market economy’».234

3.2.6. Altre norme di diritto primario rilevanti in materia di servizi socio-sanitari e/o servizi di interesse economico generale.

In tema d’intervento pubblico nell’economia ci sono l’art. 37 TFUE sul riordino dei monopoli commerciali,235 l’art. 93 TFUE sugli aiuti di Stato nei trasporti236 e l’art. 345 TFUE che esprime il principio della neutralità dei Trattati rispetto al regime di proprietà (pubblica o privata) esistente negli Stati membri.237

Nel TFUE, ulteriori disposizioni riguardanti servizi socio-sanitari e/o SIEG (alcune delle quali sono state trattate singolarmente supra) sono: il titolo VI, sui trasporti (artt. 90-100); il titolo IX, sull’occupazione (artt. 145-150); il titolo X, sulla politica sociale (artt. 151-164); il titolo XII, su istruzione, formazione professionale, gioventù e sport (artt. 165-166); il titolo XIII, sulle politiche culturali (art. 167); il titolo XIV, sulla sanità pubblica (art. 168); il titolo XV, sulla protezione dei consumatori

234 T.HERVEY-J.MCHALE, Article 35, in S.PEERS-T.HERVEY-J.KENNER-A.WARD (eds),The EU Charter of Fundamental Rights, cit., p. 968.

235 L’art. 37 TFUE stabilisce: «1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei

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