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Decreto legge 133/2014 (c.d “Sblocca Italia”)

Cerchiamo adesso di analizzare come il d.l. n. 133, del 2014, ha inciso sulle infrastrutture, concessioni e sul project-financing.

L’art. 2 del decreto in esame prevede norme relative a “Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione”.

a) Si rafforzano le garanzie del concedente nei confronti del concessionario di opere in project financing, laddove sia necessario sostenere costi di investimento particolarmente rilevanti. L’opera viene divisa in lotti e il suo finanziamento bancario è legato a diversi elementi tecnico-economici. Nel caso di sviluppo del progetto per lotti funzionali, si prevede la caducazione della concessione, se entro tre anni non sia garantita da primari istituti finanziari la sostenibilità economico- finanziaria degli stralci successivi, con la conseguenza di poter rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera. Si vuole garantire, anche nei casi di particolare complessità, la realizzazione dell’opera nella sua globalità, comprensiva di tutti i lotti.

b) Il comma 4 consente l’applicazione di interventi in finanza di progetto, già dichiarati di pubblico interesse, e in precedenza esclusi dalla disciplina delle disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazioni introdotte dall’art. 19, del d.l. n. 69, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98, del 2013. Si tratta di: consultazione preliminare con gli operatori economici in caso di procedura ristretta, dichiarazione di istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, risoluzione del contratto di concessione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o collocamento di obbligazioni.

44 estende l’applicazione del regime previsto per le concessioni relative a infrastrutture al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione.

d) L’art 13. del decreto reca “Misure a favore dei project bond”. Queste sono obbligazioni di scopo emesse da società che realizzano un progetto infrastrutturale o un servizio di pubblica utilità, per finanziare la realizzazione e sono destinati ad investitori istituzionali. Il loro rimborso dipende dai flussi finanziari che il progetto è in grado di assicurare. La sua ratio è di voler rilanciare gli investimenti e sostenere lo sviluppo per le infrastrutture e per il project financing alimentando i flussi di cassa per la realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità senza così accedere ai prestiti bancari particolarmente onerosi.

e) L’inserimento nell’art. 157, dei commi 4-bis e 4-ter, previsto dal n. 4) della lett. a), del comma 1. Ha la finalità di semplificare la costituzione, la circolazione e l’escussione delle garanzie prestate in favore degli obbligazionisti, superando gli ostacoli, collegati al trasferimento delle garanzie in caso di trasferimento delle obbligazioni e rendendo così lo strumento più flessibile.

f) La modifica dell’art. 159 del Codice, di cui al comma 1. lett. b), n. 1), è volta a precisare che la facoltà di individuare una società che subentri al concessionario in caso di risoluzione del rapporto concessorio, per motivi attribuibili al concessionario, deve intendersi estesa anche in favore dei titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario stesso. La modifica dell’art. 159, di cui al comma 1, lett. b), n. 2), è volta a chiarire che il meccanismo di subentro disciplinato dallo stesso art. 159 trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, a prescindere dalla specifica qualificazione di società di progetto.

g) La modifica dell’art. 160 del Codice, di cui al comma 1, lett. c), prevede che il privilegio generale può essere concesso anche

45 nell’ambito di rifinanziamenti e di finanziamenti sotto qualsiasi forma (includendo espressamente anche le emissioni obbligazionarie e di titoli similari).

h) La modifica dell’art. 160-ter del Codice, di cui al comma 1, lett. d), è volta a considerare in maniera espressa anche i sottoscrittori di project bond tra i soggetti da tutelare nell’ambito della fattispecie contrattuale in oggetto.

i) Il comma 3, lett. b), dell’art. 13 abroga, il comma 4, dell’art. 1, del d.l. n. 83, del 2012, al fine di agevolare la diffusione dei project bond sul mercato dei capitali, rimuovendo la limitazione temporale originariamente previste, che prevedeva il regime fiscale di favore soltanto per le emissioni effettuate entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto stesso (giugno 2015).

l) L’art. 14, “Norma overdesign”, stabilisce che non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovracosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. Si tratta di un’applicazione, nell’ambito delle opere pubbliche, dei principi dei divieto di gold plating in quanto si intende arginare l’introduzione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dagli organi europei61.

Da ultimo, di rilevanza marginale per l’argomento qui trattato, riporto l’ultima novità prevista dalla “c.d. Legge di stabilità” del 23 dicembre

61 Si veda A. MASSARI, Gli appalti pubblici dopo i decreti Spending Review

3, Semplificazione PA e Sblocca Italia, MAGGIOLI EDITORE, Santarcangelo di Romagna, 2014, 150 ss.

46 2014, n. 190, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Essa prevede un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione (“PA”), noto come Split Payment62.

La particolarità introdotta dall’art. 17-ter, consiste nel porre a carico del committente (P.A.) l’obbligo di versare direttamente all’Erario l’IVA evidenziata dal fornitore in fattura, in deroga al sistema normale secondo cui l’IVA è pagata dal committente al fornitore, il quale poi la versa all’Erario al netto dell’imposta detraibile sui propri acquisti. Il destinatario (la P.A. committente) dovrà versare quindi direttamente all’Erario e non più al fornitore l’importo dell’IVA indicata nella fattura ricevuta.

Con il “c.d. decreto Milleproroghe” sale dal 10% al 20% dell’importo contrattuale l’anticipo del prezzo per l’appaltatore; ciò dovrebbe attenuare gli effetti dello split payment.

62 Si veda l’art. 1, comma 629, lett. b), della l. 190/2014 (“Legge di stabilità

2015”) la quale ha introdotto nel D.P.R. n. 633, del 26 ottobre 1972, (“Decreto IVA”) il nuovo art. 17-ter.

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