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CAPITOLO III: Le assicurazioni marittime Linee generali e confronto con la disciplina comune

3.5 Deroghe alla disciplina comune

Si è già accennato che vi sono alcune norme del codice della navigazione che derogano alla disciplina generale del contratto di assicurazione presente nel codice civile, in questo paragrafo si analizzeranno le deroghe più significative.

Una prima differenza la si può notare confrontando l’art. 1885 c.c. con il 514 del cod. nav.: il primo detta che “il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”, al contrario il codice della navigazione ammette il cd. rischio putativo54. Questo istituto discende da una risalente tradizione nel

51 V. S. FERRARINI, Le assicurazioni marittime, cit. 52 V. supra 2.2.

53 Con la possibilità di coprire anche i profitti sperati sulle stesse (ex art. 518)

54 “Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione

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diritto assicurativo marittimo: in passato era infatti, obiettivamente difficoltoso, se non impossibile, recepire tempestivamente le informazioni circa lo stato della nave o delle merci da parte dei rispettivi proprietari. Naturalmente, al giorno d’oggi con l’evoluzione dei sistemi di comunicazione, l’ipotesi nella quale un soggetto che abbia interesse a stipulare una copertura assicurativa sia all’oscuro dello stato delle merci e della nave al momento della conclusione del contratto, è meno frequente, anche se certamente ancora possibile. È intrinseco nell’istituto il rischio di comportamenti fraudolenti, ma allo scopo di evitarli, si presume che la notizia della cessazione del rischio o della verificazione del sinistro sia giunta tempestivamente nel luogo della stipulazione, salvo prova contraria, e quando ciò sia avvenuto, è irrilevante il fatto che l’assicurato abbia ignorato tale circostanza, anche se in buonafede. La giurisprudenza55 ha precisato che l’evento deve comunque verificarsi nel periodo previsto in polizza.

Altra deroga significativa è quella all’art 1918 del c.c.56 in favore della disciplina del

517 cod. nav. il quale, in modo più conforme alla prassi del commercio internazionale, prevede invece che “In caso di cambiamento della persona dell'assicurato, l'assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all'assicuratore; e tanto quest'ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto”. È stato osservato dalla giurisprudenza57 come l’art. 517 trasformi in regola di legge la prassi prevalente di stipulare

il contratto di assicurazione merci trasportate via mare con la clausola “per conto di chi spetta”.

dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti. L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato”. Art 514 cod. nav.

55 “Il rischio putativo […] postula il presupposto che il sinistro si sia realizzato prima della conclusione del

contratto, ma pur sempre durante il periodo al quale, in virtù del successivo contratto, la copertura assicurativa venne convenzionalmente estesa con efficacia retroattiva. Se, al contrario, il sinistro ebbe a realizzarsi, non solo prima della stipulazione del contratto di assicurazione, ma anche prima che iniziasse a decorrere il periodo di copertura, in tal caso non sarà più a parlarsi di un rischio putativo, ma di nullità del contratto di assicurazione per difetto di causa giuridica, in conseguenza della inesistenza del rischio dedotto in contratto, per essersi detto rischio realizzato al di fuori del pericolo al quale le parti avevano voluto rapportare l’efficacia dell’assicurazione”. Cass., 25-3-1961, n. 687, in Dir. mar., 1962.

56 V. supra 2.4

57 “Anche in assenza di specifica dicitura, l’assicurazione marittima sopra merci stipulata dallo spedizioniere

si configura sempre come assicurazione stipulata per conto di chi spetta […] ciò premesso, non si condivide l’assunto per cui il titolare del diritto all’indennizzo non possa essere alto che chi, al momento del sinistro, risulti proprietario o titolare di un diritto reale sul bene assicurato. L’art. 1904 c.c. rapporta, infatti, la titolarità del diritto all’indirizzo, non tanto al concetto di proprietà, quanto all’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno […] la legittimazione del soggetto su cui gravava il rischio relativo alla macchina venduta sino al momento della consegna appare evidente ed indiscutibile”. Trib. Genova, 4-2-1992, in Assic., 1993.

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Altra deroga alla disciplina generale riguarda l’aggravamento del rischio. Mentre per la cessazione o la diminuzione del rischio vale la disciplina generale degli artt. 1896 e 1897 c.c.58, per l’aggravamento del rischio il codice della navigazione deroga all’art. 1898 c.c, con una disciplina peculiare della navigazione marittima. L’art. 522 cod. nav. pone una distinzione tra il caso in cui il mutamento o l’aggravamento del rischio dipendano da fatto imputabile all’assicurato, e il caso in cui invece tale mutamento sia dipeso da eventi che trascendano l’interesse dell’assicurato o che, in ogni caso, non abbiano aggravato l’obbligazione dell’assicuratore59. Nel primo caso è stabilito che “salvo patto contrario,

l'assicuratore non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni”. Nell’altro caso, invece, l’art. 522 detta che vi è la responsabilità dell’assicuratore “se il mutamento o l'aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore”. Il codice della navigazione pone dunque un regime relativo all’aggravamento del rischio più rigido rispetto a quello dell’art. 1898 c.c., tuttavia è prevista la possibilità di derogare al regime del 522 (“salvo patto contrario”), il che di solito avviene con pattuizioni denominate held covered, in cui l’assicuratore si impegna a coprire anche determinate ipotesi di aggravamento del rischio60.

In merito ai sinistri dipendenti da colpa o dolo, in linea generale si applica la disciplina dell’art. 1900 del c.c.61. Il codice della navigazione però deroga al principio

secondo cui “l'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere”, infatti all’art 524 cod. nav. è previsto che l’assicuratore risponda solo se il sinistro sia dipeso da colpa62 del Comandante

o degli altri membri dell’equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l’assicurato. Se l’assicurato, è però anche il Comandante della nave, l’assicuratore risponde limitatamente

58 V. supra, 2.2

59 Cfr. E. PASANISI, Aggravamento del rischio, in Dir. mar, 1958; N. BALESTRA, La copertura assicurativa della responsabilità civile da urto per i relitti, in Dir. mar., 1989.

60 V. S.M CARBONE., P. CELLE, M. L. DE GONZALO, Il diritto marittimo. Attraverso i casi e le clausole contrattuali, cit.

61 V. supra, 2.2

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alle colpe nautiche63 del medesimo. La responsabilità dell’assicuratore è dunque

condizionata dall’estraneità dell’assicurato al sinistro, e questa necessità di estraneità, nonché l’esclusione per le colpe non-nautiche dell’assicurato-comandante, ha fatto sì che una parte della dottrina sostenesse la discussa tesi secondo la quale la copertura è esclusa anche in presenza della sola colpa lieve.64 Diversamente accade nell’assicurazione della merce dove, secondo l’art. 524, comma 2, l’assicuratore risponde anche del dolo del Comandante e degli altri membri dell’equipaggio, perché in questo tipo di assicurazione il Comandante e l’equipaggio figurano come qualsiasi altro responsabile e non sono ausiliari dell’assicurato65. Dunque, secondo il codice della navigazione le azioni del Comandante e

dell’equipaggio sono configurate come se fossero un rischio della navigazione, ossia le conseguenze delle loro colpe sono indennizzabili senza la necessità che vi sia il concorso di un sinistro della navigazione66.

Si è accennato nel capitolo precedente al dovere dell’assicurato di compiere tutte le azioni possibili per evitare o diminuire il danno ai sensi dell’art. 1914 c.c., il quale trova applicazione anche per le assicurazioni marittime, nella parte in cui sancisce che le spese sostenute a tale scopo sono poste a carico dell’assicuratore in proporzione al valore assicurato in polizza, in rapporto al valore che il bene aveva al momento del sinistro. Tale norma, nel codice civile inderogabile, pone queste spese a carico dell’assicuratore anche se l’ammontare complessivo del sinistro supera la somma assicurata. Tuttavia, nel codice della navigazione all’art. 534 si attribuisce alle parti il diritto di pattuire che tali spese siano poste a carico dell’assicuratore esclusivamente entro il limite della somma massima assicurata in contratto.

Infine gli artt. 540 e 541 cod. nav. dettano una disciplina peculiare delle assicurazioni marittime: è prevista la possibilità per l’assicurato di effettuare il cd. abbandono delle cose (rispettivamente della nave e delle merci) assicurate agli assicuratori, qualora si verifichi un evento che comporta di fatto o per disposizione di legge la perdita totale del bene in conseguenza di un evento assicurato.

63 Per colpa nautica devono intendersi quei comportamenti caratterizzati da negligenza, imprudenza o imperizia

nell’espletamento di mansioni relative alla conduzione dell’imbarcazione (si parla a questo proposito di colpa “nella navigazione”, con riferimento, ad esempio, ad errori di manovra, di rotta, di ancoraggio) oppure alla manutenzione e dunque al funzionamento di quanto necessario alla navigazione (la cosiddetta colpa “nell’amministrazione della nave”).

64 Cfr. F. SICCARDI, La colpa dell’assicurato e dei preposti nell’assicurazione marittima, in Dir. trasp., 2010 65 A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit. 66 V. G. RICARDELLI, La colpa nautica, Padova, 1965; S. FERRARINI, Le assicurazioni marittime, cit.; in

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