CAPITOLO V: L’oggetto delle coperture assicurative e il rischio pirateria
5.4 Il riscatto e le polizze K&R.
L’ipotesi di pagamento del riscatto per la liberazione dell’equipaggio sequestrato deve essere trattata separatamente rispetto al caso in cui gli atti illeciti dei pirati si limitino alla nave e al carico, in quanto essa pone dei problemi di legalità, i quali sono risolti in modo diverso a seconda dell’ordinamento giuridico all’interno del quale il pagamento si sia verificato.
Il primo ordinamento che si prende in considerazione è quello statunitense, in cui vi è una chiara posizione sul problema grazie alle vigenti disposizioni dell’Executive Order, emesso il 13 aprile 2010 dal Presidente Obama. In esso si prevede espressamente il blocco non solo di pagamenti, bensì anche di trasferimenti di beni, come pure di interessi patrimoniali, nei confronti dei soggetti elencati nell’atto stesso, di cui taluni coinvolti in atti
164 In merito alle somme incluse nella procedura di avaria generale v. la pronuncia nel caso Mitsui & Co. LTD v The Longchamp del 24-10-2004, dove la Queen’s Bench Division – Commercial Court ha fatto rientrare le
spese sostenute a causa del prolungamento del sequestro dai pirati, al fine di ridurre il prezzo del riscatto, nell’avaria generale ai sensi della reg. F.
165 Le BMP si sostanziano in protocolli di autoprotezione del naviglio stilati dall’IMO, un esempio è
rappresentato dall’installazione della cittadella blindata anti-sequestro, citata nel paragrafo 4.4.
166 V. C. TELESCA, Profili assicurativi e novità legislative in materia di pirateria, cit.
167 Per un maggiore approfondimento sul tema V. A. LEFEBVRE D'OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, cit.
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di pirateria168. Dunque, tale legge vieta agli statunitensi e alle loro filiali all’estero, di
effettuare pagamenti per riscatto a favore dei soggetti o dei gruppi presenti nell’elenco. A seguito della promulgazione dell’Executive Order, anche l’Unione Europea ha preso posizione circa i profili di legittimità del pagamento del riscatto, adottando il reg. UE n. 356/2010, modificato poi dal reg. UE n. 432/2013. Il regolamento, direttamente applicabile all’interno degli Stati membri, prevede il divieto di trasferire fondi o risorse economiche, in via diretta o indiretta, a favore di persone fisiche, giuridiche, enti od organismi specificati nell’allegato al regolamento. Sebbene in tale allegato siano compresi una serie di individui ed organizzazioni somale contenuti nell’Executive Order degli Stati Uniti, a differenza di questo, il regolamento dell’Unione Europea non si riferisce direttamente al fenomeno della pirateria, prevedendo, inoltre, una scusante nel caso in cui si effettui il pagamento nei casi in cui non si sapeva o non si aveva “alcun motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato la norma”169.
Nel nostro ordinamento interno rileva fin da subito l’art. 630 c.p., rubricato “sequestro di persona”, con il quale si può condannare la condotta dei pirati che hanno sequestrato l’equipaggio di una nave per ottenere un ingiusto profitto in cambio del rilascio170. Tuttavia, nel codice penale è presente pure l’art. 379 c.p., rubricato
“favoreggiamento reale”, con il quale si condanna il soggetto che “aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato171”, il quale potrebbe essere pacificamente
colui che paga il prezzo del riscatto per la liberazione dell’equipaggio di nave sequestrato. Parrebbe dunque che nell’ordinamento italiano il pagamento del prezzo del riscatto sia illegittimo.
168 Questi erano anche sospettati di avere legami con gli integralisti islamici di Al Qaeda. Cfr. C.TELESCA, Gli effetti giuridici della pirateria marittima sul mercato assicurativo, cit.
169 Art 2, para 5, reg. UE 356/2010
170 Nella sentenza Cass. pen. Sez. VI, 09-05-1997, n. 4265, la Corte di Cassazione ha osservato come “Il prezzo
è la controprestazione che viene imposta quale corrispettivo della liberazione della persona: prezzo e liberazione sono i due poli dello specifico sinallagma”.
171 Per prodotto del reato si intendono tutte le cose materiali che traggono origine dal reato stesso; per profitto,
il vantaggio economico derivato dall'illecito; mentre per prezzo si intende qualsiasi ricompensa o controprestazione al fine di commettere il reato. Inoltre, ha specificato la Corte di Cassazione che: “Per la configurabilità del reato di favoreggiamento reale è necessario che l'aiuto da parte dell'agente all'autore venga prestato nell'interesse esclusivo di quest'ultimo. Se esso venga, invece, prestato o anche soltanto offerto per una finalità di profitto, propri dell'agente medesimo, pur se comune a quella dell'autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre una ipotesi di concorso in tale reato” (Cass. pen. Sez. II, 12-5-1986, n. 3652).
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Ogni dubbio viene risolto dalla legge n. 82/1991172. Infatti, al primo articolo della
legge, al comma 4, vi è l’estensione di applicabilità del richiamato art. 379, nei confronti di colui che “al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 – quando per ragioni procedurali il pubblico ministero chieda al giudice la disposizione di beni, e questo con decreto motivato abbia dato l’autorizzazione - si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima”.
L’art. 2, invece, riguarda propriamente le assicurazioni e prevede che “Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito con la reclusione da uno a tre anni. – Inoltre – I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli”.
Tale previsione è stata recepita nel Codice delle assicurazioni private, in cui all’art. 12, il legislatore ha disposto che “Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2”.173
Si è arrivati così a un risultato diverso, anzi opposto, rispetto al pagamento del riscatto per la liberazione del carico e della nave o del carico, che sappiamo essere legittimo e, addirittura, oggetto di copertura assicurativa ex artt. 1914 c.c., 534 cod. nav.
Le discrepanze e le lacune nelle assicurazioni ordinarie vengono risolte nell’ordinamento inglese174, grazie alla diffusione nel mercato assicurativo delle polizze cd.
K&R (Kidnap and Ransom), le quali prevedono la possibilità di risarcire un armatore, anche nel caso in cui debba versare il prezzo del riscatto per la liberazione dell’equipaggio, oltre a quella del carico e della nave175.
172 Tale legge, a conversione del decreto 15 gennaio 1991, n. 8, venne emanata dal legislatore degli anni ’90,
al fine di porre fine ai sequestri di persona a scopo di estorsione, fenomeno che all’epoca era diffuso e con andamento crescente.
173 Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.l. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014 e, successivamente
dal d. lgs. 74/2015, col quale si è data attuazione alla direttiva 2009/138/ CE.
174 Nel quale, fra l’altro, il pagamento di un riscatto non è considerato illegale, poiché non espressamente vietato
da alcuna previsione normative,
175 Attualmente il fine primario dei pirati non è più quello di depredare la nave e il carico, ma quello più
fruttuoso del sequestro di nave, carico ed equipaggio per ottenere un riscatto. Cfr. M. BRIGNARDELLO, I
problemi sollevati dalla pirateria: alcuni spunti di riflessione, cit.; C. TELESCA., Profili assicurativi e novità legislative in materia di pirateria, cit.
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Il requisito fondamentale per poter stipulare una polizza K&R è rappresentato dal fatto che l’armatore abbia contratto una polizza full insurance con gli assicuratori corpi, comprendente sia rischi ordinari che quelli di guerra.
L’oggetto delle polizze K&R è rappresentato dalle insured losses176, senza che vi sia la possibilità di esercitare un’azione di regresso nei confronti degli assicuratori corpi con cui è stata stipulata la citata polizza full insurance.
Altri elementi strutturali della polizza K&R sono: a) la sottoposizione alla legge e alla giurisdizione inglese, salva diversa pattuizione delle parti, del contratto; b) il fatto che l’operatività della polizza è subordinata ad un addestramento del comandante e dell’equipaggio della nave a seguire le rotte prescritte e comunicate da enti preposti (quali l’IMO, e l’IMB), e all’osservanza delle misure contenute nella polizza circa l’anti-pirateria; c) un testo chiaro nell’indicazione della nave e delle persone assicurate, nonché del periodo di assicurazione, delle rotte da seguire e, naturalmente, dei named perils (kidnap, extorsion, cyber extorsion, hijack); d) non è presente una Notice of Cancellation, dunque non si può recedere unilateralmente dal contratto.
A seguito dell’applicazione della polizza K&R si è manifestato il profilo negativo di essa: un elevato premio da pagare per l’assicurato, nell’ipotesi in cui attraversi tratte marittime ritenute a rischio, ed un sovrapprezzo ancora più elevato per l’area del Golfo di Aden. Infatti nel caso concreto, a seguito di un attacco dei pirati con sequestro di nave, carico ed equipaggio, per la mediazione vengono individuati professionisti dall’ambiente militare o da quello dell’intelligence anglosassoni, i quali forniscono aiuti, in particolare nel profilo psicologico-comportamentale, e forniscono a un mediatore le linee guida per la trattativa. Ecco quindi spiegato il perché dei costi esorbitanti.
Appurata l’efficacia delle polizze K&R, la legge 82/91 fa sorgere nell’ordinamento italiano dubbi circa la possibilità di applicazione di tale copertura, sebbene tale legge sia stata emanata per reprimere l’aumento di sequestri di persona nel solo territorio italiano, i quali, in aggiunta al fatto che al tempo della promulgazione della legge non fossero più così diffusi, non hanno nulla a che vedere con gli atti di pirateria. Per di più non si può non tener conto che gli atti di pirateria si manifestano con modalità differenti rispetto ai crimini oggetto
176 Nelle insured losses vengono comprese oltre al prezzo di riscatto che è stato liquidato (ransom surrendit),
anche le cd. additional expenses, all’interno delle quali, per esempio, rientrano i salari delle vittime, le spese mediche, le spese legali, i costi degli interpreti e dei negoziatori, come anche, le misure di supporto alle famiglie dell’equipaggio. Cfr. A. BOGLIONE, Pirateria in Somalia e pagamento del riscatto, in Dir. maritt., 2011.
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della legge e che non si possono applicare in via analogica le norme penali se non nei casi previsti dall’art. 14 delle preleggi al c.c177.
Tuttavia, la normativa è espressa in termini così ampi tale che anche se non riguarda direttamente la pirateria nemmeno la esclude espressamente.
Si dovrebbe dunque mettere mano all’oggetto delle polizze K&R, per far sì che esse prevedano espressamente che il sequestro di equipaggio non sia una fattispecie autonoma, ma venga correlato all’atto di pirateria. Solo in tal modo gli armatori italiani potrebbero avvalersi di polizze K&R per continuare a navigare nelle aree più esposte a tale rischio, senza violare o eludere le norme nazionali vigenti sul blocco dei beni e sul sequestro di persona. Tuttavia, vi sono compagnie assicurative che contraggono ugualmente polizze K&R, non curanti dei problemi di liceità appena esposti, su richiesta degli armatori, simulandola come fosse una copertura marine risk in cui oggetto della stessa diventa l’evento marittimo, e dunque oggetto di copertura diventa la nave e non il riscatto. Tale simulazione non ha però effetti pratici, poiché è pur sempre legata al pagamento del riscatto nel caso particolare di sequestro dell’equipaggio, rimanendo valide per gli altri casi le ordinarie polizze assicurative178.
In conclusione si osserva che la dottrina auspica, oltre alle precisazioni terminologiche delle polizze K&R, a un intervento del legislatore nazionale sui profili di legittimità del pagamento del riscatto, di cui la l. 82/91, in particolare nelle polizze assicurative, in maniera tale da rimuovere eventuali incertezze, e meglio quindi tutelare gli assicurati e gli assicuratori179.
5.5 I recenti sviluppi delle polizze corpi: accenni ai rischi guerra e al terrorismo.