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CAPITOLO III: Le assicurazioni marittime Linee generali e confronto con la disciplina comune

3.1 Le assicurazioni marittime nel sistema delle font

Nel primo capitolo si è visto come l’assicurazione nasca propriamente come marittima, ma questa non è speciale rispetto alla quella di diritto comune solo per ragioni storiche, bensì principalmente per ragioni di carattere tecnico, poiché in questo caso si è strettamente connessi con le peculiarità della navigazione, e per la presenza notevole di istituti presi dalla normativa internazionale.

Prima di affrontare gli istituti provenienti dagli ordinamenti esterni al nostro, è opportuno procedere all’analisi delle fonti nel nostro ordinamento. Se per la disciplina generale si aveva una prima norma di riferimento, qui, la situazione è un po’ più complessa. Tale ramo dell’assicurazione è oggetto di un’apposita disciplina contenuta nel codice della navigazione, che però è frammentaria, in quanto vengono dettate norme che regolano solo alcuni tratti dell’istituto. Questo per via di una scelta del legislatore, il quale nella Relazione al codice della navigazione chiarisce il rapporto fra le norme del codice della navigazione e del codice civile: si afferma che nel codice della navigazione sono regolate le assicurazioni contro i rischi della navigazione solamente circa i loro aspetti particolari, e cioè quando per la particolare natura del rischio è necessario disciplinare diversamente gli istituti applicabili a tutti i rami dell’assicurazione, e, conseguentemente, per quanto non previsto dal codice della navigazione, alle assicurazioni qui considerate si possono applicare le norme della disciplina generale, contenute nel c.c., ma anche nelle leggi speciali, inerenti il contratto assicurativo e l’esercizio dell’industria assicurativa32.

32 “Le assicurazioni contro i rischi della navigazione (marittima e interna) sono regolate solo nei loro aspetti

particolari, solo in quanto cioè la speciale natura loro richiede di precisare, sviluppare o derogare alla disciplina comune a tutti i rami di assicurazione. Sono quindi applicabili alle assicurazioni qui considerate, per quanto non è previsto dal codice, le norme dettate per la disciplina generale del contratto e per l’esercizio dell’industria assicurativa contenute nel codice civile e nelle leggi speciali”. Relazione al cod. nav., n. 319.

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A dire la verità, il punto in dottrina non è pacifico33. Vi è infatti chi ritiene che nella

previsione contenuta nell’art. 1885 c.c., nel punto in cui sostiene che le norme circa le assicurazioni in genere vengano applicate anche alle assicurazioni marittime “per quanto non regolato dal codice della navigazione”, si debba interpretare ponendo l’attenzione non esclusivamente alle norme del cod. nav. in tema di assicurazioni marittime, ma anche al suo articolo 134. Così facendo, prima di applicare le norme di diritto comune, si dovrebbe fare ricorso all’analogia o ai costumi, così da integrare la normativa speciale. D’altra parte c’è chi sostiene che gli effetti dell’art. 1885 c.c., in materia di assicurazione, si producano all’interno del diritto speciale del codice della navigazione, essendo solamente limitati da eventuali integrazioni e/o deroghe da questo previste. Si può vedere, come accennato nella premessa di questo studio, che il tema delle assicurazioni marittime è trasversale a tutti gli aspetti della materia del diritto della navigazione, incluso uno che, solitamente, si affronta all’inizio della trattazione del corso: il tema della gerarchia delle fonti e, in particolare, il ruolo del codice della navigazione nella sistematica della materia. Il dibattito appena visto infatti, è solo una parte della controversia dottrinale che, più in generale, riguarda il tema dell’autonomia o specialità del diritto della navigazione rispetto al diritto comune35.

Alla risoluzione di tale diatriba ha contribuito la Cassazione che in una sentenza del 196236 ha affermato che: “L’assicurazione marittima, così come quella degli aeromobili, è

solo un settore dell’assicurazione danni, la quale, a sua volta, si presenta come specie rispetto all’assicurazione in genere. Di qui la conseguenza che l’assicurazione marittima trova i suoi

33 Per un orientamento favorevole v. S. FERRARINI, Le assicurazioni marittime, cit.; D. GAETA, Le fonti del diritto della navigazione, Milano, 1965;

34 V. BRUNETTI, in Ass., 1943; A. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, Milano, 1987.

35 Si ricorda che tramite la locuzione trasporto autarchico A. Scialoja ha trovato l’elemento sul quale fondare

l’unitarietà della materia della navigazione marittima ed aerea, ossia l’elemento che tenga conto di questa separazione tra la nave (e aereo) in navigazione e la terra ferma e dara, conseguentemente una disciplina quanto più possibile completa ed esaustiva alla materia del diritto della navigazione. In tale contesto uno degli obiettivi che si voleva ottenere con la redazione del cod. nav. era appunto l’autonomia del diritto della navigazione. Ecco perché l’articolo 1 del cod. nav. dà questo particolare catalogo di fonti per la navigazione. questa concezione però ha dovuto approcciarsi con alcuni aspetti fondamentali della materia, che ne hanno anche rilevato i limiti. Primo fra tutti l’internazionalità, ossia la materia non esaurisce le fattispecie che la riguardano nel contesto di un unico ordinamento giuridico, bensì vengono in rilievo situazioni e fattispecie che hanno punti di contatto con una pluralità di ordinamenti giuridici. Inoltre dal 1910 il Comité Maritime International, con un lavoro incessante, ha elaborato una serie di convenzioni internazionali che i riguardano i più vari aspetti del diritto marittimo, le quali, pur volendo ignorare tutti i problemi consuetudinari degli operatori del campo, per effetto dell’art. 117, 1° comma, Cost. sono diventate norme interposte, confutando dunque l’autonomia del diritto della navigazione. Oltre ai limiti esterni, vi sono naturalmente anche alcuni limiti interni, che rappresentano l’esigenza di un coordinamento del cod. nav. con altre fonti del nostro ordinamento (l’assicurazione ne è un esempio). Quindi oggi non si parla più di autonomia, ma di specialità del diritto della navigazione, ossia è una materia che caratteristiche sue proprie e che ha anche dei principi e istituti suoi propri (vedasi l’avaria, il soccorso e i sinistri marittimi per esempio), ma è una disciplina che beneficia dei principi generali dell’ordinamento, li fa propri e li modifica a seconda delle esigenze peculiari del settore.

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presupposti e le necessarie premesse nella normativa dettata, in tema di assicurazioni, dal codice civile, le cui disposizioni generali nella soggetta materia si presentano, in deroga alla gerarchia delle fonti di cui all’art. 1 cod. nav., con carattere primario anche in tema di assicurazioni marittime, così come, del resto, è affermato esplicitamente dall’art. 1885 c.c”. Si è ricostruito con tale pronuncia il concetto di autonomia e specialità del diritto della navigazione in via restrittiva, cioè si assume che le assicurazioni marittime, sono in realtà assicurazioni come tutte le altre, non rappresentando una categoria di assicurazione autonoma, rendendo così il concetto di assicurazione unico per tutte le tipologie di assicurazione. Tutto ciò contribuisce inoltre a superare in parte il carattere frammentario e disorganico delle norme del codice della navigazione in materia di assicurazioni. Ulteriore conseguenza di questa impostazione, confermata anche più recentemente nel 198537, è che anche per le assicurazioni marittime valgono, di regola, gli effetti previsti dall’art. 1932 c.c., ossia si applica quel regime cd. semicogente con il quale si individuano le disposizioni che non possono essere derogate contrattualmente dalle parti se non in senso più favorevole all’assicurato38.

Perciò, ogniqualvolta in cui il rapporto sia assoggettato alla legge italiana, se le norme del codice civile non sono espressamente modificate o derogate dal codice della navigazione, esse prevalgono sulle pattuizioni contenute nelle polizze assicurative marittime che eventualmente sono difformi.