CAPITOLO III: Le assicurazioni marittime Linee generali e confronto con la disciplina comune
3.3 Le previsioni del codice della navigazione e il contributo della prassi assicurativa Tornando al nostro ordinamento, circa l’assicurazione marittima non v’è una
definizione all’interno del codice della navigazione, il quale si limita solamente a definire
39 Lodo arbitrale 25-11-1985, in Assic., 1986
40 Nella prassi contrattuale il rapporto tra la polizza base e il clausolario straniero adottato è stato espressamente
regolato nel senso innanzi indicato, precisando che “le clausole inglesi allegate alla presente polizza dovranno essere interpretate ed applicate così come sono interpretate ed applicate in Inghilterra”, ferma, naturalmente, la loro integrazione in virtù, e la inderogabilità, dei principi vigenti nell’ordinamento italiano in materia assicurativa. V. S. M. CARBONE, P. CELLE, M. L. DE GONZALO, Il diritto marittimo. Attraverso i casi e
le clausole contrattuali, Torino, 2006.
Per un esempio v. art. 2 della cd. polizza Camogli (infra 5.1), sul quale cfr. Cass., 16-5-1995, n. 5123, in Dir.
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quali siano i beni che possono essere oggetto di questo tipo di assicurazione41. Tuttavia la
previsione normativa è insufficiente, poiché le assicurazioni marittime non si esauriscono qui, infatti, per mezzo della prassi assicurativa, si è arrivati ad elaborare, se non a tipizzare, altre fattispecie: per esempio viene coperta anche la responsabilità dell’armatore della nave, tramite la copertura cd. P&I (protection and indemnity); viene coperta la responsabilità del noleggiatore della nave, grazie alla copertura cd. charterers’ liabiility; poi ancora vi è un’assicurazione fruibile dal costruttore o riparatore della nave; una per i containers, e così via. Esse sono tutte assicurazioni che vengono ritenute assimilabili a quelle accolte dal codice della navigazione dagli operatori.
Non è raro poi che gli assicuratori utilizzino in modo estensivo le polizze tipiche delle assicurazioni marittime, cioè esse vengono impiegate per coprire, almeno in parte, rischi o tratte che con l’ambiente marittimo hanno poco a che vedere. Per fare un esempio, prendendo un clausolario marittimo al cui interno sono presenti coperture per prevenire i possibili danni che possono essere arrecati alla merce in contenitori durante un trasporto via mare, è possibile trovare anche coperture che coprano i possibili danni che la merce può subire durante la tratta terrestre che precede e/o segue il tratto marittimo.
Ciò detto pare opportuno domandarsi se siano ancora da considerarsi soggette alla disciplina speciale, prevista dal codice della navigazione, solo quelle assicurazioni espressamente previste da questo corpus normativo, oppure tale disciplina può essere estesa anche alle tipologie affermatesi con la prassi. Per trovare una soluzione ci si può aiutare dando una rapida occhiata alle soluzioni adottate nell’ordinamento inglese e in quello francese in merito a questo ambito.
Nell’ordimento anglosassone è presente l’articolo 1 del Marine Insurance Act 190642 che dà la definizione del contratto di assicurazione marittima43, e cioè un contratto in cui l’assicuratore si impegna a corrispondere un indennizzo all’assicurato, nelle modalità e nella misura concordate, contro le perdite marittime. Fino a qui nulla di nuovo rispetto
41 V. infra 3.4
42 Il Marine Insurance Act 1906 un atto del Parlamento britannico che regola l'assicurazione marittima. La
legge si applica sia all'assicurazione marittima ship & cargo, sia alla copertura P&I. La legge redatta da Sir Mackenzie Dalzell Chalmers, è un atto codificante, vale a dire che tenta di raccogliere il diritto comune esistente e di presentarlo in un statuto, per meglio dire codificarlo. Nel caso, la legge ha fatto molto più che semplicemente codificare la legge e alcuni nuovi elementi sono stati introdotti nel 1906. Il Marine Insurance Act 1906 è stato molto influente, poiché governa non solo la legge inglese, ma domina anche l'assicurazione marittima in tutto il mondo attraverso la sua adozione all'ingrosso da parte di altre giurisdizioni.
43 “A contract of marine insurance is a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the assured, in
manner and to the extent thereby agreed, against marine losses, that is to say, the losses incident to marine adventure”. Art. 1 Marine Insurance Act.
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all’ordinamento italiano, ma all’art. 2 rubricato mixed sea and land risks44, si dice che tale contratto può, o perché stabilito espressamente o perché usanza commerciale, essere esteso in maniera tale che l’assicurato possa essere protetto contro le perdite nelle acque interne e contro ogni rischio di terra che può essere incidentale a qualsiasi viaggio in mare. Ancora, al comma 2, si dice che qualora una nave in costruzione, o nella fase del varo, o qualsiasi incidente analogo a un incidente marittimo, siano oggetto di una polizza avente la forma di polizza marittima si applicano le disposizioni del presente Atto, nella misura in cui applicabili. Viene precisato però, che salvo quanto disposto dalla sezione (Marine insurance), nessuna disposizione presente in questo Act può modificare o pregiudicare una norma di diritto applicabile a qualsiasi contratto di assicurazione diverso da quello di assicurazione marittima “quale definito dalla presente legge”.
Nell’ordinamento francese il titolo VII del Code des assurances45 viene aperto dall’articolo 171-146 che indica l’oggetto disciplinato dal titolo stesso, e cioè ogni contratto
di assicurazione che ha lo scopo di garantire: i rischi marittimi; i rischi aerei o aeronautici; i rischi relativi alla responsabilità civile per un’operazione spaziale; i rischi relativi al trasporto di merci per via marittima, area o terrestre. È precisato inoltre che alcune disposizioni del titolo VII disciplinano anche il contratto di assicurazione fluviale e lacustre.
Appare chiaro dunque che negli ordinamenti stranieri tutte le assicurazioni che riguardano attività che sono connesse anche solo incidentalmente ad una spedizione marittima vengono ricondotte nell’alveo delle assicurazioni marittime, e a tale soluzione pare allinearsi anche la dottrina italiana, in quanto per le nuove tipologie di assicurazione sembrano sussistere gli stessi presupposti che giustificano la previsione della disciplina speciale per le assicurazioni marittime classiche: il riferimento alla nave e il collegamento con il fatto tecnico della navigazione47.
44 “A contract of marine insurance may, by its express terms, or by usage of trade, be extended so as to protect
the assured against losses on inland waters or on any land risk which may be incidental to any sea voyage”. “Where a ship in course of building, or the launch of a ship, or any adventure analogous to a marine adventure, is covered by a policy in the form of a marine policy, the provisions of this Act, in so far as applicable, shall apply thereto; but, except as by this section provided, nothing in this Act shall alter or affect any rule of law applicable to any contract of insurance other than a contract of marine insurance as by this Act define”. Art. 2 Marine Insurance Act.
45 Il codice assicurativo comprende tutte le leggi e i regolamenti che regolano le compagnie assicurative e le
relazioni tra assicuratori e assicurati, venne emanato con il decreto n. 76-667 del 16 luglio 1976.
46 “Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir: Les risques maritimes; Les
risques aériens ou aéronautiques; Les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d'une opération spatiale; Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre. Le contrat d'assurance fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°), L. 173-21 (2°)”. Art. L 171-1 Code des assurances.
47 V- S.M. CARBONE, P. CELLE, M. L. DE GONZALO, Il diritto marittimo. Attraverso i casi e le clausole contrattuali, cit.
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