• Non ci sono risultati.

I recenti sviluppi delle polizze corpi: accenni ai rischi guerra e al terrorismo Finora si è parlato di polizze assicurative e rischi ordinari in esse ricomprese, tuttavia,

CAPITOLO V: L’oggetto delle coperture assicurative e il rischio pirateria

5.5 I recenti sviluppi delle polizze corpi: accenni ai rischi guerra e al terrorismo Finora si è parlato di polizze assicurative e rischi ordinari in esse ricomprese, tuttavia,

esiste un’altra categoria di rischi, detti “rischi guerra”, i quali sono contenuti all’interno di particolari appendici. Tali rischi dipendono da operazioni belliche (o similari) verificatesi nell’ambito di conflitti armati in uno Stato, come pure nell’ambito di conflitti locali, e le rispettive polizze prevedono un premio con tasso fisso per ciascun anno di copertura, al quale si potrà aggiungere un sovrapprezzo nel caso vi sia un aggravamento del rischio

177 Cfr. M. BRIGNARDELLO, I problemi sollevati dalla pirateria: alcuni spunti di riflessione, cit.; C.

TELESCA, Profili assicurativi e novità legislative in materia di pirateria, cit.

178 cfr. C. TELESCA, Gli effetti giuridici della pirateria marittima sul mercato assicurativo, cit. 179 V. M. BRIGNARDELLO, I problemi sollevati dalla pirateria: alcuni spunti di riflessione, cit.

83

conseguentemente al raggiungimento di aree o porti esclusi, consentendo, in tale ultima ipotesi, all’assicuratore di recedere dal contratto180.

L’analisi di tali rischi è necessaria in quanto, molto spesso, nel corso del tempo, vi è stata un gran confusione tra questi, il rischio pirateria e il rischio terrorismo, aumentando così le insicurezze degli assicuratori e degli assicurati sull’individuazione della più corretta polizza da sottoscrivere nel caso concreto. Ad esempio nel 2009 l’INAIL, il quale ha assorbito l’IPSEMA181, ha esteso la copertura assicurativa dei rischi guerra anche agli

equipaggi italiani coinvolti in atti di pirateria che causino loro lesioni all’integrità psico- fisica, garantendo dunque le stesse prestazioni previste in caso di infortunio (e.g. indennità per temporanea inabilità, rendita per inabilità permanente, etc.).

Si è già visto nel primo capitolo, e all’inizio del quarto, come le assicurazioni marittime nacquero per coprire anche i rischi guerra e quelli legati agli atti di pirateria. Dato che tali eventi si verificavano molto frequentemente, tanto da ritenerli abituali, per molto tempo vennero ricompresi tra i rischi ordinari. Un mutamento di pensiero si ebbe col finire delle guerre napoleoniche, fino a svoltare nel 1865 quando con la Convenzione di Parigi si vietò l’utilizzo della guerra di corsa: perseguendo lo scopo di diminuire considerevolmente i prezzi dei premi, gli assicuratori inglesi, per la prima volta, estrapolano i rischi guerra dalle polizze ordinarie e li inseriscono in apposite appendici182.

Una revisione di queste appendici contenenti i rischi guerra, delle coperture corpo e merci, si è avuta nel 1982 ad opera degli assicuratori inglesi, e ancora oggi viene utilizzato anche dagli assicuratori e riassicuratori italiani. Nonostante la revisione, il rischio pirateria, considerato ai sensi dell’art. 521 cod. nav. un rischio nominato, è ancora compreso tra i rischi ordinari nelle polizze ITC (Hull) e ICC (Cargo).

Non si può ignorare, però, che negli anni, il rischio pirateria è stato ricondotto sia ai rischi ordinari che ai rischi guerra, a seconda della maggiore o minore diffusione del fenomeno, e molto spesso il limite tra rischi ordinari e quelli guerra è reso molto fumoso a causa della notevole crudeltà adottata dai gruppi criminali organizzati183.

180 N. BALESTRA, Le assicurazioni dei rischi guerra, Milano, 1991

181 L’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nato nel 1883 su base

volontaria, e poi l’assicurazione venne resa obbligatoria con la legge 17 marzo del 1898, n. 80. L’IPSEMA è l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, nato con il d. lgs. n. 479/1994, con il quale si unirono le tre casse marittime (Adriatica a Trieste; Meridionale a Napoli; Tirrenica a Genova).

182 Cfr. C. TELESCA, Gli effetti giuridici della pirateria marittima sul mercato assicurativo, cit.

183 Cfr. F. MOLITERINI, Assicurazione marittima ed assicurabilità del rischio pirateria, in Banca, borsa, tit. cred., 2011.

84

I primi ad effettuare lo spostamento della pirateria dai rischi ordinari a quelli di guerra sono stati gli assicuratori H&M. In tal modo l’assicurato doveva pagare un premio più elevato per il rischio pirateria, dato che era equiparato agli altri War Risks, e ciò permetteva agli assicuratori di coprire le ingenti perdite subite in un contesto temporale in cui il fenomeno ha ripreso a diffondersi.

Il particolare regime dei rischi guerra è confermato anche nel nostro Codice Civile all’art. 1912, il quale prevede che “salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da […] da guerra, […]”. Dunque, in questi casi l’assicuratore non sarà tenuto a corrispondere un indennizzo, a meno che le parti, nel rispetto dell’autonomia contrattuale, non lo avessero previsto espressamente. Tuttavia, in questi casi, vi sono condizioni ulteriori da rispettare affinché l’assicuratore proceda a liquidare l’indennità: a pena di inefficacia della polizza, infatti, spesso sono allegate delle norme comportamentali e degli obblighi che l’assicurato deve seguire al verificarsi di tali eventi. Nelle appendici inoltre sono presenti determinate clausole, cd. held covered clause e termination clause, in base alle quali, al verificarsi di alcuni eventi che possono incidere su quanto pattuito a livello contrattuale, l’assicurato sarà al sicuro da un’eventuale recesso dal contratto da parte dell’assicuratore, in cambio però di un’ulteriore aumento del premio, sulla base di informazioni aggiornate fornite a quest’ultimo da organi consultivi preposti. A tutela dell’assicurato, affinché questi aumenti del premio non siano ingiustificati e non siano pregiudizievoli nei suoi confronti, vi è la necessità, a seguito dell’applicazione delle clausole speciali, che l’assicuratore rilasci una specifica informativa.

Vi è la necessità dunque, di equilibrare gli interessi degli assicurati e degli assicuratori, operazione che si rivela quanto più complessa e delicata: gli assicurati necessitano di certe sicurezze per poter continuare la loro attività, d’altro canto gli assicuratori si possono assumere solo i rischi che possono sostenere in base al loro potere effettivo di gestione.

Attenta dottrina, in merito a questo bilanciamento di interessi, ha sostenuto la necessità della creazione di appositi formulari per il rischio pirateria, da parte degli operatori del settore assicurativo marittimo, in cui si definisce in modo certo la fattispecie di pirateria, i limiti di assicurabilità e le zone ad alto rischio184. A tal proposito, sebbene la pirateria sia transitata nel tempo dai rischi ordinari a quelli guerra, e viceversa, la giurisprudenza inglese non ha mai equiparato del tutto la pirateria agli eventi dei rischi guerra: ha evidenziato

85

differenze sulla base delle finalità perseguite tra tali eventi. Si è sostenuto infatti che i rischi guerra hanno una connotazione politica, mentre i pirati nella maggior parte dei casi, perpetrano i loro atti al solo fini di ottenere un riscatto185.

Eppure la situazione attuale è la seguente186: gli assicuratori H&M ricomprendono il rischio pirateria nelle coperture War Risk, al contrario degli assicuratori merci, i quali hanno mantenuto tale rischio nelle polizze ordinarie delle Institute Cargo Clauses (A- All Risks). I P&I Clubs non comprendono nelle coperture ordinarie i rischi guerra, ma nelle esclusioni non è espressamente prevista la pirateria, il che fa presumere che il rischio sia ricompreso nelle coperture ordinarie187, anche se negli ultimi anni, per rispondere alle esigenze di sicurezza degli armatori iscritti nei Clubs, si sono venute a formare le P&I War Risks, polizze ad hoc, così da poter assicurare gli armatori anche per i rischi guerra.

A livello pratico, ricomprendere la pirateria nei rischi ordinari o nei rischi guerra è un problema secondario. Sebbene, a dir la verità, dal 2011 gli attacchi ad opera dei pirati sono notevolmente diminuiti, tutte le polizze stipulate per navi la cui rotta prevedeva il passaggio nelle aree a rischio pirateria hanno subito un notevole aumento dei premi. Ciò si traduce a livello economico in una inevitabile spesa per gli armatori: o aumentano notevolmente i costi in relazione al maggior premio richiesto dagli assicuratori, o aumentano notevolmente i costi in relazione all’acquisto del carburate per deviare rispetto alla rotta programmata ed evitare così le zone a rischio, fino a preferire la circumnavigazione del continente africano, piuttosto del passaggio nel Canale di Suez o nel Golfo di Aden. Ciononostante, ciò che desta maggior stupore è rappresentato dai dati dell’International Maritime Bureau (IMB)188 utilizzati per la determinazione dei premi assicurativi: per evitare ulteriori sovrapprezzi, gli armatori che hanno subito attacchi di pirateria nelle zone a rischio, a seguito dei quali non vi sono stati morti o feriti, preferiscono non denunciare l’accaduto.

In conclusione, è bene porre l’attenzione sulle differenze del rischio pirateria con altre fattispecie limitrofe comprese nei rischi guerra, quali il terrorismo. Già dalle definizioni dei due fenomeni si possono osservare alcune differenze.

Banalizzando un po’ l’attenta analisi condotta nel quarto capitolo circa la definizione del concetto di pirateria si può sintetizzare tale fenomeno come un reato che si manifesta

185 M. D. MILLER, Marine War Risks, III ed., London, 2005

186 Per approfondimenti v. Cfr. TELESCA C., Gli effetti giuridici della pirateria marittima sul mercato assicurativo, Roma, 2017

187 Per le coperture P&I in merito al rischio pirateria si rimanda a quanto detto nel paragrafo 5.2

188 Essa è una divisione della Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce).

Istituita nel 1981, si occupa della raccolta dei dati e informazioni utili per prevenire e contrastare la pirateria marittima.

86

mediante la minaccia alla sicurezza dei traffici commerciali e all’integrità psico-fisica degli equipaggi di nave, con lo scopo di perseguire un profitto economico (o comunque un fine privato).

Il terrorismo, dal canto suo, nonostante la sua difficile qualificazione, può essere sintetizzato come quel reato che si manifesta mediante atti di violenza commessi per fini politico-religiosi, il cui movente è, solitamente, di natura ideologica (o comunque un fine diverso da quello lucrativo e di depredazione tipico della pirateria)189. Quindi, tipicamente le intenzioni delle organizzazioni terroristiche sono quelle di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica mediante la risonanza dei social media, ovvero dimostrare le vulnerabilità di un’organizzazione o del suo apparato militare, dunque anche sovvertire un sistema-politico istituzionale di un Paese.

Naturalmente, vi può essere anche l’ipotesi in cui dei terroristi compiano atti di pirateria190. In questi casi occorre distinguere a quale tipo di rischio si è difronte: se non è ravvisabile alcuno scopo politico nel sequestro della nave o dell’equipaggio, ma tale atto è perpetrato al solo scopo di trarre un profitto, prescindendo dal fatto che questo venga utilizzato o meno per raggiungere fini politico-religiosi, si è di fronte a un caso di pirateria (anche se commesso da terroristi). Molto spesso però, accade che entrambe le motivazioni vengano a confluire nell’atto di violenza, ad esempio, in Kenya, i pirati sono molto legati ai gruppi terroristici, tanto che quest’ultimi riscuotono dai primi parte del riscatto conseguito per finanziare i loro attacchi terroristici.

Che sia atto di pirateria o atto di terrorismo, si tratta comunque di delicta iuris gentium, poiché vi è in entrambi i casi la minaccia alla sicurezza dei traffici marittimi internazionali per mezzo di comportamenti che minano i valori fondamentali del vivere civile, attentando il diritto di libertà di transito in mare, e dunque sono, almeno parzialmente, coincidenti nelle condotte191.

189 V. M. N. SHAW, International law, Cambridge, 2014

190 Si è detto nel paragrafo precedente che l’Executive Order, elenca anche soggetti che hanno commesso atti

di pirateria, alcuni dei quali avevano legami con Al-Qaeda.

87

Global Cargo Watch List versione del 06/03/2020

192

192 La tabella viene aggiornata periodicamente ed è consultabile sul sito http://watch.exclusive-

89

CAPITOLO VI: Il mare che unisce la terra. La sicurezza del