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2. Imprese transnazionali e diritto internazionale

2.2 Società transnazionali e comunità internazionale: le origini della regolamentazione

2.3.2 La Dichiarazione tripartita OIL

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Le Linee Guida OCSE hanno avuto un rilevante impatto, come dimostra la diffusione che ne ha avuto il proprio testo tradotto in oltre venticinque lingue e la menzione che ne viene fatta in numerosi accordi e dichiarazioni internazionali92.

Chirwa cita il documento come strumento utilizzato per dirimere complesse controversie internazionali, ovvero migliorare le condizioni di lavoro in Paesi quali il Guatemala o il Myanmar. Tuttavia la debole effettività dei propri meccanismi di controllo ne marca il principale punto di debolezza rispetto ad una scarsa capacità di riuscire a condizionare le imprese ed implementare le loro condotte in materia di rispetto e promozione dei diritti umani93.

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imprese multinazionali, di ogni dimensione e natura, ai governi, alle organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori, fornendo un orientamento diretto agli operatori in materia di politiche sociali e pratiche di lavoro inclusivo, responsabile e sostenibile95. Come per la Dichiarazione OCSE, anche in questo caso l’esatta definizione giuridica di impresa multinazionale non è contenuta nel documento.

Oggi come allora, riconoscendo il ruolo sempre più rilevante delle imprese nelle economie statali nonché l’attenzione crescente a loro indirizzata da parte dei governi, il testo si ripropone il compito di guida per favorire l’adozione di provvedimenti, iniziative e adozioni di politiche sociali capaci di promuovere il progresso sociale e il lavoro dignitoso. Dopo oltre quarant’anni dalla sua approvazione, con una serie di interventi, il testo è stato adeguato ai tempi storici e alle nuove realtà economiche, riconoscendo nelle imprese multinazionali i principali motori della globalizzazione e integrando nei principi i nuovi standard lavorativi del lavoro dignitoso e del diritto al salario, della sicurezza sociale, del divieto del lavoro forzato e dell’accesso alla giustizia e del diritto al risarcimento alle vittime. Richiami importanti sono quelli introdotti a seguito dell’ultima iniziativa di revisione sulla dichiarazione (2017), che sotto l’influenza dell’adozione dei Principi guida per le imprese e i diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nel 2011, dell’accordo di Parigi sul clima e dell'Agenda 2030, ha visto l’introduzione del principio di due diligence per le imprese sostenibili96.

Per quanto attiene al contenuto del documento, il corpo dei principi si struttura per tematiche di settore concernenti: la promozione dell’occupazione, la sicurezza sociale, l’abolizione del lavoro forzato o obbligatorio, l’abolizione del lavoro minorile, pari opportunità e di trattamento; la sicurezza del lavoro; la formazione professionale e l’orientamento lavorativo; le condizioni di vita e di lavoro, la promozione della salute e della sicurezza. La parte finale della Dichiarazione è riservata alla promozione di relazioni industriali che favoriscano la libertà sindacale e di organizzazione, la contrattazione collettiva, la libertà di consultazione nonché un accesso ad adeguati meccanismi di ricorso.

95 ILO, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, op.

cit., 4.

96 Ibidem, par. 10 D.

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Diversamente dalle Linee Guida OCSE, la Dichiarazione OIL descrive specifici obblighi da rispettare in capo agli attori non statali, statuendo che «Tutte le parti interessate alla presente Dichiarazione sono tenute a rispettare i diritti sovrani degli Stati, osservare la legislazione e i regolamenti nazionali(…) e gli impegni liberamente assunti conformemente al diritto nazionale e agli obblighi internazionali accettati».97 Inoltre, il testo rinvia espressamente alle disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dei corrispondenti Patti internazionali e della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e i suoi principi.

Anche la Dichiarazione tripartita dell’OIL è uno strumento ad adesione volontaria e implementato da un meccanismo di controllo rappresentato da un sistema di follow-up regionale98. Questo consiste in un’attività di esame sulla base di un rapporto che attesti lo stato di osservanza e promozione dei principi della dichiarazione nella regione in questione. I destinatari di quest’attività di controllo sono i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, su scadenza quadriennale.

Con le decisioni adottate dal Consiglio d’amministrazione dell’OIL nel corso delle sessioni 317 (marzo 2013) e 329 (marzo 2017) sono stati istituiti su base nazionale i punti focali nazionali; anche questi ispirati al testo di formazione su base tripartita e aventi il precipuo scopo di implementare la promozione dei principi della Dichiarazione99.

Un ulteriore strumento è la procedura di interpretazione finalizzata a dirimere le controversie circa il significato e la relativa applicazione delle disposizioni della Dichiarazione. La procedura può essere introdotta dal governo di uno Stato membro su propria iniziativa o su richiesta di un’organizzazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori;da un’organizzazione nazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori che sia rappresentativa a livello nazionale e/o di settore; da un’organizzazione internazionale dei datori di lavoro o dei lavoratori per conto di un’organizzazione nazionale rappresentativa affiliata. La richiesta inoltrata all’Ufficio Internazionale del Lavoro viene sottoposta ai Membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Amministrazione. L’Ufficio

97 Ibidem, par. 8.

98 Governing Body of the International Labour Office, Decisions and other outcomes of the 320th Session, GB.320/INS/4, , March 2014, par. 147.

99Governing Body of the International Labour Office, Decisions and other outcomes of the 317th Session, GB.317/POL/8, March 2013; Governing Body of the International Labour Office, Document GB.329/POL/7, Decisions and other outcomes of the 329th Session, March 2017, par.5.

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predispone una bozza di risposta, la quale una volta approvata dai Membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio di Amministrazione, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Diversamente dalle Linee Guida dell’OCSE, l’OIL ha avuto il merito di introdurre una visione politica dell’attività delle multinazionali, conducendo all’affermazione della sussistenza di obblighi relativi al rispetto dei diritti umani per queste ultime. Sebbene sia doveroso ricordare il carattere volontario e non vincolante della dichiarazione, un ulteriore merito del progetto è quello di rappresentare l'unico strumento globale che si occupa della responsabilità sociale delle imprese e delle pratiche commerciali sostenibili, elaborato e adottato in modo tripartito da governi, datori di lavoro e lavoratori di tutto il mondo. Tale approccio ha sicuramente contribuito all’avvio del processo di elaborazione dei codici di condotta di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI). Inoltre, la Dichiarazione è dotata di un meccanismo di follow-up presidiato dal segretariato dell’OIL, il quale riceve richieste di pareri rispetto all’applicazione della Dichiarazione.

Gli Stati e le associazioni sindacali di categoria possono ricorrervi. Le conclusioni sono decise d’intesa con il Subcommittee on Multinational Enterprises, approvate successivamente dal Consiglio di amministrazione OIL ed infine pubblicate nel Bollettino ufficiale dell’organizzazione. Ciononostante, non si tratta di un meccanismo sanzionatorio e malgrado la natura tripartita l’impostazione dell’OIL resta imperniata nell’ottica di un sistema stato centrico100.

L’iniziativa dell’OCSE e quella dell’OIL costituiscono le prime due iniziative nella storia del diritto internazionale ad avere quali destinatarie dirette le imprese transnazionali ricorrendo a strumenti di soft law. Ad oggi, insieme al Global Compact, questi costituiscono gli unici codici di portata generale, seguiti da codici di condotta più specializzati come quello dell’OMS101, della FAO102 e quello dell’ONU per la protezione dei consumatori103.

100 Mauriel O., La responsabilité en matière de droits de l’homme, Commission nationale consultative des droits de l’homme, La documentation française, Paris, 2009, p.113.

101 WHO, International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes, Geneva, 1981.

102 Fao, Code of Conduct for responsible fisheries, adopted in Resolution 4/95 by the FAO Conference on 31 October 1995.

103 UNCTAD, United Nations Guidelines on Consumer Protection, GA Res. 39/248 of 16 April 1985, revised in 2015.

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