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fanno parte di una joint venture, ovvero hanno una filiale o una partecipazione in una società che produce e/o fabbrica tabacco109.
Da iniziativa privata, oggi il Global Compact rappresenta un’istituzione formale, al punto da partecipare in maniera autonoma ai lavori dell’ILO, UNEP, UNDP, UNIDO e altre agenzie ONU.
A parere di chi scrive, uno dei principali meriti attribuibili al progetto del Global Compact consiste nell’aver riunito sotto l’egida delle Nazioni Unite l’interesse delle imprese transnazionali per la questione, fino ad allora principalmente sviluppatosi in maniera frammentata, mediante gli autoregolamenti di Responsabilità Sociale di Impresa.
Il Global Compact, insieme con le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione tripartita dell’OIL, costituiscono le principali iniziative volontarie a favore di pratiche commerciali sostenibili, con meccanismi di impegno e responsabilità complementari. Tutte e tre le iniziative hanno contribuito a definire e migliorare la relazione tra le imprese e gli standard internazionali, creando un forum comune tra soggetti economici, governi e società civile, oltre a fornire un modello completo per le pratiche commerciali responsabili.
3.I PRINCIPI RUGGIE E LE TAPPE DI UN PROCESSO DI CODIFICAZIONE DE
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La determinazione di uno strumento volontario e dai contenuti poco definiti aveva lasciato insoddisfatte in particolare le ONG, che ne criticavano la mancata previsione di un quadro giuridico vincolante attraverso il quale formalizzare una definizione di responsabilità per le imprese110.
In tale clima, e parallelamente all’avanzare dei lavori concernenti il Patto Globale, la Sottocommissione di protezione e promozione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito un gruppo di esperti con il mandato di avviare un’attività di esame che avesse ad oggetto le modalità di lavoro e produzione delle società transnazionali111.
Nel 1999 nel corso della prima riunione del gruppo è stata avanzata la proposta di redazione di un codice di condotta per le società, fondato sugli standard di diritti umani internazionalmente riconosciuti112.
Metodologicamente l’iniziativa rievocava i progetti degli anni addietro, tuttavia con il prosieguo dei lavori il gruppo ha raggiunto il consenso rispetto alla elaborazione di un documento che andasse oltre un sistema di previsione limitatamente volontario. Tale propensione fu confermata dalla stessa sottocommissione nel 2001, quando al gruppo di lavoro fu conferito un mandato per la redazione di un progetto di norme vincolanti sui diritti umani pertinenti e le attività delle imprese transnazionali e altre entità economiche113.
Il mandato faceva espressa richiesta al gruppo di analizzare la possibilità circa l’istituzione di uno strumento di controllo per le imprese transnazionali, che permettesse la somministrazione di sanzioni e il riconoscimento di compensazioni per le violazioni o i danni provocate da queste. Dopo numerose consultazioni e ripetute modifiche al
110 Williams O. F., The UN Global Compact: The Challenge and The Promise, Business Ethics Quarterly, 14/2004, p. 758.
111 Il gruppo è stato istituito nel corso della 50° sessione della Sottocommissione, il 28 agosto 1998. Sub-Commission on the Protection and the Promotion of Human Rights’ Resolution 1998/8, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1998/8 (1998), 28 August 1998..
112 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Report of the Sessional Working Group on the Working Methods and Activities of Transnational Corporations (First Session), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/9, 10 November 1999.
113 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, The effects of the working methods and activities of transnational corporations on the enjoyment of human rights, Res.2001/3, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/RES/2001/3. Nel testo é specificato che il mandato faceva espressamente richiesta di: «contribute to the drafting of relevant norms concerning human rights and transnational corporations and other economic units whose activities have an impact on human rights».
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progetto114, il testo fu approvato con il titolo di Norme vincolanti sulla responsabilità delle società transnazionali e delle altre imprese in materia di diritti umani.
Una prima versione dei lavori condotti fu presentata nel 2002115. Il progetto, accompagnato da un commento a completamento, definiva il contenuto degli obblighi menzionati statuendo una “primaria” responsabilità degli Stati, riconducibile al principio della protezione statale, e riconoscendo in capo alle società transnazionali e le altre imprese «l’obbligo di rispettare e assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, prevenire gli abusi e promuovere i diritti umani riconosciuti in diritto internazionale e diritti interno»116.
Nel piano presentato, suddetto obbligo si rendeva applicabile a tutte le attività svolte nel Paese di origine della società transnazionale o di altra impresa commerciale ovvero, in qualsiasi Stato in cui l'attività fosse condotta, estendendo tale garanzia ai subappaltatori, alle joint ventures, alle partnership commerciali e ai fornitori. Il principale fondamento d’attribuzione di tale responsabilità è il testo della Dichiarazione dei diritti umani, il quale richiama esplicitamente al riconoscimento, al rispetto ed all’osservanza universale dei diritti umani implicante «tutti gli organi della società»117.
Nel corso della 55° sessione della sottocommissione UN (Ginevra, 28 luglio – 15 agosto 2003), il gruppo di lavoro ha presentato un ambizioso tentativo di codificazione degli
114 Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Proposed Draft Human Rights Code of Conduct for Companies: Addendum, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/WG.2/WP.l/Add.l; UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2001 /WG.2/WP. 1 / Add. 1; Per ulteriori dettagli e cronologia del lavoro condotto dal Gruppo di esperti si rinvia a Weissbrodt K., Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, American Journal of International Law, 97/2003, pp. 901-922.
115 UN, Human rights principles and responsibilities for transnational corporations and other business enterprises (“the draft norms”), E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1, February 2002; UN, Human rights principles and responsibilities for transnational corporations and other business enterprises,
“Introduction” to the draft norms, E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1/Add.1;UN, Human rights principles and responsibilities for transnational corporations and other business enterprises,
“Commentary” on the draft norms (E/CN.4/Sub.2/2002/WG.2/WP.1/Add.2; and two notes by the secretariat (E/CN.4/Sub.2/2002/11 and E/CN.4/Sub.2/2002/12) .
116 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Report of the Sessional Working Group on the Working Methods and Activities of Transnational Corporations,UN Doc. E / CN.4 / sub.2 / 2002/13 Draft Norms, Sect.A1, General Obligations.
117 Ibidem, Preamble.
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obblighi in materia di diritti umani, vincolanti per le imprese transnazionali e le altre imprese118.
Diversamente dai precedenti lavori internazionali, il progetto ha tentato di fornire una definizione stabilendo che la nozione di Società transnazionale è riconducibile ad un'entità economica operante in più di un Paese o un gruppo di entità economiche che operano in due o più Paesi, qualunque sia la propria forma giuridica.La nozione di Altra impresa comprende qualsiasi entità commerciale, indipendentemente dalla natura internazionale o nazionale dell’attività svolta, nella forma di società, partnership o altra forma legale utilizzata per stabilire l'entità aziendale. Il termine Stakeholder definisce gli azionisti, gli altri proprietari, i lavoratori e i loro rappresentanti, così come qualsiasi altro individuo o gruppo che è interessato dalle attività delle società multinazionali o di altre imprese commerciali. Il testo precisa che, oltre alle parti direttamente interessate dalle attività delle imprese, sono individuabili in tale categoria anche i gruppi di consumatori, i clienti, i governi, le popolazioni e le comunità indigene, le organizzazioni non governative, gli istituti di credito pubblici e privati, i fornitori e le associazioni di categoria.
Per quanto riguarda la portata materiale delle disposizioni contenute, richiamando i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani le norme hanno declinato tali assiomi nei temi della responsabilità rispetto al diritto all’uguaglianza delle possibilità e trattamenti non discriminatori, del diritto alla sicurezza della persona, del diritto dei lavoratori, del rispetto della sovranità statale e dei diritti umani, degli obblighi di protezione del consumatore e di quelli connessi alla protezione dell’ambiente.
Esse hanno rappresentato un traguardo importante nel contesto della responsabilità di impresa (business accountability) in tema di abusi di diritti umani, costituendo una succinta ma comprensiva riaffermazione dei principi di diritto internazionale applicabile alle imprese.
Il più importante merito attribuibile al progetto di Norme del 2003 consiste nell’aver fornito il primo modello internazionalmente concordato di global standard, per prevenire e affrontare le criticità legate all’impatto sui diritti umani derivante da attività di produzione di impresa.
118 UN Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2003/12, 2003.
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In sede di discussione, i lavori hanno evidenziato un testo che da un lato non era riuscito a identificare chiaramente le differenze tra gli obblighi statali e quelli delle imprese, conducendo al rischio di una diluizione di responsabilità statale e un indebolimento della sovranità; dall’ altro presentava limiti di vincolatività, oltre che di inefficacia, rispetto alla mancanza di un meccanismo di controllo119.
Negandone ogni efficacia giuridica, il progetto è stato rigettato dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, ciononostante quest’ultima ne ha riconosciuto il contributo iscrivendo la questione della responsabilità delle imprese in materia di diritti umani nell’agenda prioritaria dei lavori ONU120.
Di fatto, sebbene non adottato, il testo del progetto di norme è stato presentato alla sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale della Commissione dei diritti umani, dando luogo alla risoluzione 2005/69 e preannunciando così la nomina di un rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e le società transazionali, con il conferimento dell’incarico al Professor John Ruggie.