5. Regolamentazione e Piani di azione nazionale: situazione attuale e
1.1 L’origine degli obblighi in materia di diritti umani: una prerogativa statale
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Capitolo II
Diritti umani, obblighi dei soggetti statali e non statali
1.L’evoluzione degli obblighi in materia di diritti umani; 2. Due Diligence e diritto internazionale; 3.
Extraterritorialità degli obblighi in materia di diritti umani; 4. La responsabilità internazionale dello Stato per le condotte delle imprese; 5. Gli obblighi delle società transnazionali.
Il capitolo è dedicato ad un approfondimento sugli obblighi derivanti dalle norme in materia di diritti umani. Più precisamente, l'intento di tale esercizio è volto a dimostrare come, alla luce dei principi di interdipendenza e indivisibilità, le fonti di settore abbiano subìto un’evoluzione estensiva significativa.
Tale sviluppo della teoria dei diritti fondamentali si riflette nella categorizzazione degli obblighi di proteggere, promuovere e realizzare, particolarmente recepiti soprattutto nel campo dei diritti economici, sociali e culturali, con conseguenze rilevanti anche nell’ambito applicativo delle norme rispetto ai soggetti implicati, tra cui le imprese.
Un'analisi specifica è riservata al principio di extraterritorialità e alla nozione di due diligence, come elementi essenziali della nozione di responsabilità, volta a confutare l’approccio Wesphaliano di un ordine internazionale statocentrico, per la promozione di un sistema di tutela dei diritti umani condiviso.
1.L’EVOLUZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI
1.1L’ORIGINE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI: UNA PREROGATIVA
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Facendo richiamo all’universalità e alla condivisione dei principi e dei diritti fondamentali, l’ONU ha consacrato la pietra miliare del proprio ambizioso programma di lavoro nel testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale nel palazzo de Chaillot di Parigi, il 10 dicembre 1948.
Il documento è stato definito la più grande prova storica di consensus omnium gentium, rappresentando il primo passo per la creazione di un sistema normativo dei diritti umani, costituito da norme positive effettivamente protette e riconosciute in capo ad ogni individuo284. Nel merito delle disposizioni statuite, la Dichiarazione Universale si è sforzata di produrre in sintesi un catalogo condivisibile dei diritti e dei doveri relativi a ogni uomo. L’universalità, insieme ai principi di interdipendenza e indivisibilità costituiscono una proprietà logica del sistema teorizzato dall’ONU. Il testo muove dal presupposto che tutti gli esseri umani, dotati di ragione e coscienza, nascono liberi e uguali e pertanto devono godere dei medesimi diritti. Le prescrizioni dal carattere giuridicamente non obbligatorio affermano il diritto alla vita, alla libertà fisica e di pensiero e di opinione, il diritto all’uguaglianza, il diritto di proprietà, il diritto all’asilo e alla cittadinanza, i diritti giudiziari e di elettorato. In via estensiva, il preambolo del documento afferma la necessità che ciascuno, non solo popoli e Stati, ma anche i singoli individui e «ogni organo della società si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione»285. Suddetto principio sarebbe da interpretare in combinato disposto con l’art.29 che richiama alla responsabilità personale e sociale di ciascun individuo, ricongiungendo i diritti fondamentali ai corrispondenti doveri verso la comunità, necessari per il raggiungimento del bene comune universale286.
Thomas Jefferson per la Dichiarazione dei diritti dell'uomo contenuta nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776), nella quale è affermato che tutti gli uomini sono creati uguali tra loro e che essi sono destinatari di alcuni diritti inalienabili tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Successivamente, il 26 agosto 1989 a Parigi fu proclamata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, conosciuta come la prima e vera propria Carta formale dei diritti dell'uomo di epoca moderna.
284 Zanghì C., La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino, 2006, p.25; Bobbio N., L’età dei diritti, op.cit., p.18.
285 ONU, Dichiarazione Universale dei diritti umani, Parigi, 1948, Preambolo, parr. 9-10.
286 Ibidem, art.29: «1. Ogni individuo ha doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
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In funzione della ricerca di un equilibrio e soprattutto del consenso degli Stati, il testo ha essenzialmente lo scopo di formulare principi e non di promulgare norme giuridiche vere e proprie, idonee ad una concreta applicazione287. A tale scopo si è resa necessaria un’elaborazione più esaustiva con i successivi Patti del ’66, che hanno dato avvio a un processo di cosiddetta
“umanizzazione” del diritto interazionale.288 Mediante tale espressione si suole indicare quel fenomeno di progressiva contaminazione del diritto internazionale puro, contraddistinto da un ruolo sempre più preminente dell’individuo in quanto persona umana titolare di diritti fondamentali che si impongono nelle relazioni tra Stati.
Ciò ha condotto alla formulazione di un nuovo jus gentium all’interno dell’ordine giuridico internazionale, con una conseguente relativizzazione del primato del principio di sovranità statale289.
Già tra gli anni ‘50 e la fine degli anni ‘60, la vecchia concezione secondo cui l’individuo era considerato in ambito internazionale un mero oggetto di normazione, appariva duramente
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite».
287 Zanghi C., op. cit., p.25.
288 Cançado Trindade A.A., International Law for Humankind: towards a new jus gentium (I), Recueil de Cours de de l'académie de droit international, 317/2006, Brill Nijhoff, Leiden, 2005. Il termine
“humanization of international law” è stato ampiamente utilizzato da Theron Meron nel corso tenuto all’Accademia di diritto internazionale de L’Aja (International Law in the Age of Human Rights. General Course on Public International Law, Recueil des cours, vol.301, 2004, p. 9 ss.) ed inserito, poi, nel titolo della successiva monografia The Humanization of International Law, Leiden, 2006. Parimenti in materia di sviluppo e influenza dei diritti umani sullo sviluppo del diritto internazionale, si rinvia a Cassin R., La tradition libérale occidentale des droits de l’homme, UNESCO, Paris, 22 ottobre 1965; Cassese, I diritti umani oggi, cit.; Gaeta P., Zappalà (a cura di), The Human Dimension of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2008; Kamminga M.T., Scheinin M. (a cura di), The Impact of Human Rights Law on General International Law, Oxford University Press, Oxford, 2009; Sicilianos L.A., L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, Revue générale de droit int. public, CXVI/
2012, p. 5 ss., p.241 ss.; Focarelli C., La persona umana nel diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2013; Infine, in senso critico, si rinvia a Pellet A., Droits de l’hommisme et droit international, Droits Fondamentaux, 2001, p. 167 ss. Recentemente, Pisillo Mazzeschi R., La protezione internazionale dei diritti dell’uomo e il suo impatto sulla dottrina giuridica internazionalistica, Diritti umani e diritto internazionale, 2014, p. 275 ss., che individua quattro mutamenti strutturali del sistema giuridico internazionale (erosione della sfera del dominio riservato degli Stati; ampliamento dei « destinatari » delle norme internazionali; mutamenti nei metodi di rilevazione del diritto internazionale generale;
armonizzazione tra diritto internazionale e diritti nazionali) imputati al fenomeno di « umanizzazione » del diritto internazionale.
289 Quadri R., La sudditanza nel diritto internazionale, op.cit., p. 59; Cassese A., Individuo (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 185-186; Kelsen H., Lineamenti di dottrina pura del diritto, (prima edizione del 1934), Einaudi, Torino, 2000. A p. 152 è riportato: «Il diritto internazionale attribuisce obblighi e autorizzazioni agli Stati. Questo non significa, come quasi sempre si ammette, che non attribuisca obblighi e autorizzazioni agli individui singoli. Poiché tutto il diritto è essenzialmente regola del comportamento umano, un obbligo giuridico così come una autorizzazione non può avere per contenuto altro che un comportamento umano […]; e questo non può essere che il comportamento di individui singoli». Ulteriormente si rinvia a Viola F., Ius gentium e Ius cogens alle radici del diritto internazionale dei diritti umani, in Possenti V., Pace e guerra tra le nazioni, Guerini e Associati, Milano, p.190.
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conte-stata e oggi la maggioranza degli osservatori propende per il riconoscimento della soggettività giuridica internazionale degli individui290.
Come sostenuto da Pellet, ad oggi risulterebbe impossibile perseverare in una definizione di diritto internazionale inteso come solo “diritto tra Stati”. Quest’ultimo riproduce il diritto della comunità internazionale nel suo insieme, di cui gli Stati non sono soggetti esclusivi, sebbene la sovranità e le prerogative essenziali che li contraddistinguono attribuiscono loro un ruolo specifico al suo interno291.
Questo stesso approccio ha trovato riscontro nel parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite (Caso Bernadotte) e, secondo il quale: « i soggetti di diritto, in un sistema giuridico non sono necessariamente uguali in quanto a natura e estensione dei propri diritti; e la loro natura dipende dalle necessità della comunità. Lo sviluppo del diritto internazionale, nel corso della storia, è stato influenzato dalle esigenze della vita internazionale»292.
Nonostante le contraddizioni intrinseche che ancora la qualificano, resta da constatare che la Comunità internazionale post-Norimberga non è più circoscritta alle relazioni interstatali e che lo sviluppo della disciplina dei diritti umani si è progressivamente integrata all’interno delle relazioni di coesistenza degli Stati293. Nell’ordinamento internazionale, quanto in quello interno, l’esistenza della persona umana si è imposta agli Stati e, in forza del lascito prodotto dalle
290 Cassese A., Diritto internazionale, cit., I vol, p. 155: «Gli individui sono stati progressivamente considerati come detentori di interessi internazionali di natura sostanziale e come possibili autori di violazioni di norme a tutela di interessi fondamentali per la comunità internazionale nel suo insieme»;
«La conseguenza è che oggi gli individui sono titolari, a livello internazionale, di determinati diritti, ma sono anche destinatari di obblighi internazionali e possono rispondere della loro eventuale violazione».
Cfr. Conforti B., Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, p. 21; McCorquodale R., The individual and the international legal system, in M.D. Evans (a cura di), International Law, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 307-329; Decaux E., Droit international public, Dalloz, Parigi, 2006, pp. 187-219. Nell’ambito della dottrina italiana, escludono la soggettività internazionale degli individui Ronzitti N., Introduzione al diritto internazionale, II ed., Giappichelli, Torino, 2007; Nascimbene A.B., L’individuo e la tutela internazionale dei diritti umani ,in Carbone S.M., Luzzatto R., Santa Maria A. (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, III ed., Giappichelli, Torino, 2006, p. 406; Arangio-Ruiz G., Margherita L.,E. Tau Arangio-Arangio-Ruiz, Soggettività nel diritto internazionale, in Digesto, Disc.
Pubbl., Vol. XIV, Utet, Torino, 1999, p. 353; pp.359-360.
291 Pellet A., Le droit international entre souveraineté et communauté, Pedone, Paris, 2015, p.65.
292 Letteralmente : « Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits ; et leur nature dépend des besoins de la communauté.
Le développement du droit international, au cours de son histoire, a été influencé par les exigences de la vie internationale, et l'accroissement progressif des activités collectives des États a déjà fait surgir des exemples d'action exercée sur le plan international par certaines entités qui ne sont pas des États. CIG, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Riparazione dei danni subiti dalle Nazioni Unite, Rec.1949, p.178.
293 Peroni G., I diritti umani e il loro impatto sul diritto internazionale, 1/2012, Associazione Universitaria di Studi Europei ECSA-Italy, p.8; Luzzatto R., Il diritto internazionale generale e le sue fonti, in Carbone S., Luzzato R., Istituzioni di diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2011, p.3.
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rivoluzioni dei diritti umani la “dignità della persona umana” appare une dato immanente che giustifica una personalità giuridica internazionale oggettiva degli individui294.
Tale assetto giustifica un approccio de iure condendo alla produzione normativa dei diritti umani che tuttavia mal si confà ad un diritto internazionale statico e rigido, innestando così quella che René Cassin definiva essere una continua tensione risultante dall’opposizione tra “l’assoluto dei diritti dell’uomo” e il “condizionale dello Stato”295.
Sulla base di questi presupposti, l’obiettivo dell’analisi contenuta in questa parte della trattazione si propone di mettere in luce le problematiche rilevabili dal sistema normativo internazionale, a fronte delle nuove esigenze di tutela dell’individuo nell’era della globalizzazione, al fine di verificarne le sue ulteriori possibilità di sviluppo.