2. Due Diligence e diritto internazionale
2.2 Due diligence e responsabilità di impresa
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dell’uomo379. L’efficacia orizzontale dei diritti umani verso terzi richiama il precipuo obbligo statale di proteggere gli individui all’interno della propria giurisdizione, dalla condotta illecita non solo dei propri organi (efficacia cd. verticale), ma anche da quelle dei soggetti privati.
L’efficacia orizzontale è detta diretta, qualora le norme sui diritti umani siano direttamente applicabili alle relazioni inter se tra privati380. L’efficacia indiretta che si è evoluta in assenza di un effetto orizzontale vero e proprio, fa capo a un principio interpretativo che riconduce all’autorità statale la responsabilità delle condotte degli attori non statali che interferiscono con il godimento dei diritti umani. La teoria sull'efficacia orizzontale dei diritti umani è stata accolta dai molteplici organi di controllo internazionale in seno alle Nazioni Unite. Gli esempi più significativi si possono trovare nei commenti e nelle opinioni generali in materia di comunicazioni individuali, ove si riscontra una tendenza a ricondurre la problematica nel più ampio quadro dello standard di due diligence381.
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strumento attraverso il quale le aziende possono identificare, prevenire, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi delle proprie attività, reali e potenziali e quindi come parte integrante del processo decisionale aziendale e sistemi di gestione del rischio384. L'obbligo di due diligence rappresenta un requisito del dovere di rispettare i diritti umani, istituito in capo all’impresa.
Il contenuto della nozione di due diligence è stato sviluppato, in modo particolare, nei rapporti del 2010 e del 2011. Il rapporto del 2010 la definisce «un processo di gestione in corso che un'impresa ragionevole e prudente deve intraprendere, alla luce di specifiche circostanze (settore, il contesto operativo, dimensioni e fattori simili) per far fronte alla sua responsabilità di rispettare i diritti umani»385. Ciò la distingue dalla due diligence applicata alle transazioni commerciali.
La nozione costituisce l’elemento centrale del secondo pilastro dei Principi Ruggie. In particolare, il Principio 15 stabilisce che, al fine di soddisfare la loro responsabilità nel rispetto dei diritti umani, le imprese dovrebbero disporre di politiche e processi adeguati alle loro dimensioni e circostanze, tra cui: a) una politica d’impegno a far fronte alle proprie responsabilità nel rispetto dei diritti umani; b) un processo di due diligence sui diritti umani per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come affrontano i loro impatti sui diritti umani; e c) processi per consentire il risanamento di eventuali impatti negativi sui diritti umani che causano o ai quali contribuiscono.
Come accennato, i principi operativi individuati al Principio 16 del testo sono la trasparenza e l’accessibilità.
I Principi da 17 a 21 stabiliscono il contenuto procedurale del dovere di due diligence in materia di diritti umani. Questi elementi chiave sono previsti in un processo di individuazione e valutazione delle proprie incidenze, effettive e potenziali (principio 17); la consultazione con le parti interessate (principio 18); l’analisi degli impatti in relazione agli standard internazionali riconosciuti in materia di diritti umani (principio 18); agire per prevenire o mitigare eventuali effetti avversi che sono stati identificati (principio 19); controllare l'efficacia delle misure intraprese (principio 20); e comunicare con le parti interessate e far conoscere le strategie adottate per mitigare o rimediare ai propri impatti (principio 21).
aziendale quando e dove necessario». La differenza principale tra due diligence finanziaria e due diligence dei diritti umani, è che, nei Principi guida, c'è di più enfasi sul coinvolgimento delle parti interessate nel processo e una maggiore sulla trasparenza e comunicazione degli impatti.
384 OECD Guidelines, op.cit., par. 14 (commentary on general policies).
385 OHCHR, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide, United Nation, Geneva, 2012. Disponibile online :
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf (Ultimo accesso:
marzo 2019).
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In un tale contesto, la nozione di due diligence dei diritti umani per l’impresa riunisce il concetto di diligenza manageriale applicato nella pratica aziendale e quello elaborato nel diritto internazionale dei diritti umani.
Riguardo alle categorie di diritti umani rilevanti ai fini dell’adempimento della due diligence, sia le Linee Guida dell'OCSE che i Principi guida includono tutti quelli sanciti nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, congiuntamente con le disposizioni della Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro promulgata dall’ILO del 1998, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, laConvenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, e Dichiarazioni sulle popolazioni indigene e sulle persone appartenenti a Minoranze etniche, religiose e linguistiche..
Il principio di due diligence così elaborato svolge la funzione di incoraggiare le imprese a ridurre le violazioni dei diritti umani lungo tutta propria catena di fornitura, compresi i rapporti commerciali ad essa collegata386.
Nonostante il successo dei Principi Guida e l’importanza assunta nel processo di teorizzazione che la riguarda, la nozione di Due diligence teorizzata da Ruggie è stata oggetto di critiche e scetticismo, principalmente dovuto alla portata morale del dovere in capo all’impresa387.
Nelle negoziazioni ancora in itinere sul progetto di trattato su diritti umani ed imprese, all’ art 9 della Zero Draft è stata introdotta una disposizione sul dovere di prevenzione (Prevention). Nel testo si legge: «State Parties shall ensure in their domestic legislation that all persons with business activities of transnational character within such State Parties’ territory or otherwise under their jurisdiction or control shall undertake due diligence obligations throughout such business activities, taking into consideration the potential impact on human rights resulting from the size, nature, context of and risk associated with the business activities». La disposizione contenuta nella bozza di trattato specifica nel dettaglio il contenuto del dovere di vigilanza, che comprenderebbe un’attività di determinazione, valutazione e controllo dell’impatto sui diritti
386 Nel 2010, Ruggie ha suggerito alle imprese di esercitare un'influenza sui suoi fornitori a partire dalle sue stesse richieste contrattuali, come il prezzo o il tempo, quali fattori che contribuiscono alla mancata osservanza dei diritti umani nella supply chain. L'OCSE ha affrontato in maniera approfondita l’aspetto del controllo sulla catena di approvvigionamento, in modo particolare nella Guida dell'OCSE per le compagnie minerarie.
387 Bonnitcha J., McCorquodale R., The Concept of ‘Due Diligence’ in the Guiding Principles Coherent?, European Journal of International Law, 28/3,2017, p.899-919; R. Mares, Human Rights Due Diligence and the Root Causes of Harm in Business Operations - A Textual and Contextual Analysis of the Guiding Principles on Business and Human Rights, Northeastern University Law Review, Vol. 10, No. 1, 2018.
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umani (e ambientale) esercitato direttamente o indirettamente attraverso le proprie operazioni, nonché prodotti e servizi ed esteso ai propri fornitori. Assicurare un accesso alle informazioni in forma pubblica e periodica, con consultazioni dei gruppi sociali potenzialmente interessati dalle attività commerciali. Per gli Stati parti, la norma in questione specifica un dovere di predisporre procedure nazionali efficaci per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente articolo e che tali procedure siano disponibili per tutte le persone fisiche e giuridiche aventi un interesse legittimo. La mancata osservanza dei doveri di diligenza comporterebbe una responsabilità e un risarcimento commisurati in conformità con gli articoli della Convenzione388.