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Diritti umani e diritto internazionale consuetudinario, convenzionale e ius

5. Regolamentazione e Piani di azione nazionale: situazione attuale e

1.2 Diritti umani e diritto internazionale consuetudinario, convenzionale e ius

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rivoluzioni dei diritti umani la “dignità della persona umana” appare une dato immanente che giustifica una personalità giuridica internazionale oggettiva degli individui294.

Tale assetto giustifica un approccio de iure condendo alla produzione normativa dei diritti umani che tuttavia mal si confà ad un diritto internazionale statico e rigido, innestando così quella che René Cassin definiva essere una continua tensione risultante dall’opposizione tra “l’assoluto dei diritti dell’uomo” e il “condizionale dello Stato”295.

Sulla base di questi presupposti, l’obiettivo dell’analisi contenuta in questa parte della trattazione si propone di mettere in luce le problematiche rilevabili dal sistema normativo internazionale, a fronte delle nuove esigenze di tutela dell’individuo nell’era della globalizzazione, al fine di verificarne le sue ulteriori possibilità di sviluppo.

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Malgrado una parte minoritaria della dottrina resti ancora cauta e conservativa, molte delle disposizioni sancite nella Dichiarazione Universale e in altre specifiche Convenzioni internazionali sono riconosciute come appartenenti al diritto internazionale generale e perciò vincolanti l'intera comunità internazionale298. Un esempio è rappresentato dalla categoria specifica delle persecuzioni, gli stermini volontari, la pratica della schiavitù, la tortura, la detenzione, l’apartheid e le discriminazioni razziali sistematiche, tutte dette violazioni sono ricondotte al diritto consuetudinario. Inoltre, la dottrina è concorde nel ricomprendere il divieto di gross violations dei diritti umani (violazioni gravi e generalizzate) all’interno della categoria dei

«principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili»299.

La portata di norma generale di questo principio è riconosciuta nella prassi delle Nazioni Unite, secondo il cui orientamento la Dichiarazione Universale e gli altri strumenti internazionali adottati nell'ambito dell'ONU costituiscono degli strumenti di interpretazione espansiva dei principi generali di rispetto e promozione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, di cui ai già menzionati articoli 1, 55 e 56 della Carta di San Francisco300.

Un caso emblematico è rappresentato dalla controversia Stati Uniti contro l'Iran per l'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran. Gli eventi si rifanno alla presa in ostaggio

individuo come soggetto passivo di diritto internazionale perché potenzialmente perseguibile e condannabile per le eventuali violazioni dei divieti a questi imputati, nonché dall’istituzione di meccanismi internazionali di controllo, sia di tipo giurisdizionale (es.CEDU), che di mero controllo (es.

Comitato dei diritti umani). Cassese A., Individuals, in Bedjaoui M. (a cura di), International Law Achievements and Perspectives, Unesco, Paris, 1991, p. 110 ss.; Pellet A., op. cit., p. 63. Cfr. di contra le posizioni della dottrina statalista, di cui un autorevole esempio è Morelli G., Nozioni di diritto internazionale, cit., p. 112: «Indubbiamente non mancano norme internazionali il cui scopo ultimo è di indirizzare in un certo senso la condotta degli individui: norme, ad esempio, che si propongono di evitare che dati atti individuali siano compiuti e che, per il caso di compimento, prevedono una data forma di repressione. Ma da tali norme non derivano obblighi a carico degli individui. Il comportamento che viene preso direttamente in considerazione dalle norme in parola e che viene da esse valutato non è già il comportamento individuale bensì il comportamento dello Stato, consistente nel vietare, nel proprio ordinamento interno, che quei dati atti individuali siano compiuti ed eventualmente nel reprimerli».

Ulteriormente in Leanza U., Caracciolo I., Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, Giappichelli, Torino, 2012, p.121, cit.: «Il diritto internazionale considera gli individui come centri di interessi suscettibili e degni di protezione internazionale. Tuttavia, il diritto internazionale non entra in diretto contatto con l’individuo, necessitando della collaborazione dello Stato per trovare effettiva applicazione all’interno degli ordinamenti nazionali».

298 Hannum H., The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law, Georgia Journal of International and Comparative Law, 25/1995-1996, p. 287; Cassese A., Modern Constitutions and International Law, Recueil des cours de l’académie de droit international,192/1985, p.

391; Simma B., Alston P., The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles, Australian Year Book of International Law, 12/1988-1999, p. 82; Meron T., op. cit., p. 93.

299 Conforti B., Diritto internazionale, cit., p.241; Pisillo Mazzeschi R., La responsabilité de l’Etat pour violation des obligations positives relatives aux droits de l’homme, Recueil des Cours de l’Académie de la Haye, 33, 2008, p.175 ss.; Villani U., Studi su la protezione internazionale dei diritti umani, Luiss University Press, Roma, 2005, p.25.

300 De Stefani P., Il diritto internazionale dei diritti umani, CEDAM, Padova, 1994, p.69.

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del personale diplomatico statunitense in Iran, da cui il ricorso da parte degli Stati Uniti alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione delle disposizioni di cui Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. All’epoca dei fatti, pur non avendo ratificato nessuno dei Patti internazionali e delle Convenzioni in materia di diritti umani, lo Stato americano ha sostenuto che la Dichiarazione universale non costituiva una semplice raccomandazione, bensì una norma di diritto internazionale generale, e in quanto tale avrebbe dovuto imporsi anche a quei paesi che non avevano aderito ai testi convenzionali. Inoltre, negli atti del procedimento si è specificato che le norme in questione erano da intendersi degli approfondimenti e precisazioni delle norme consuetudinarie di diritto internazionale301.

Con la decisione sul caso Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd relativa all'identificazione dello Stato legittimato ad intervenire in protezione diplomatica per la persona giuridica, la Corte internazionale di giustizia ha qualificato le norme valide erga omnes, aggiungendo un ulteriore tassello all’opera di sistematica. In un passo della sentenza, la Corte ha precisato la fondamentale distinzione tra i doveri assunti reciprocamente tra due o più Stati e gli obblighi di uno Stato nei confronti della comunità internazionale “nel suo insieme”. Le disposizioni in questione vincolano gli Stati al di là del principio della reciprocità e, come ulteriormente precisato nel testo:

«In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes»302.

Nella stessa pronuncia la Corte ha considerato incluse in tale categoria giuridica le norme internazionali che vietano il genocidio, l'uso della forza nei rapporti internazionali nonché quelle a protezione dei «basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination»303.

Lo sviluppo del regime giuridico degli obblighi di protezione erga omnes ha segnato un ulteriore passo avanti nella qualificazione delle norme generali in materia di diritti umani, che ha condotto all'inclusione di queste ultime nella categoria delle norme di diritto cogente (ius cogens)304.

Una delle fattispecie rappresentative più rilevanti è rappresentata dal divieto di tortura, così come statuito dal Tribunale penale internazionale per la Ex Jugoslavia nel caso Furundžija305. Nella sentenza del 10 dicembre 1998, la Camera di prima istanza ha sottolineato «che il divieto

301 ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Memorial of the Government of the United States of America, 12 January 1980, p.182.

302 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), 5 February 1970, ICJ Recueil, 1970, p. 32.

303 Ibidem.

304 Cansado Trindade A.A., Evolution du droit international des gens, Pedone, Paris, 2008, p. 21.

305 ICTY, The Prosecutor v. Anto Furundzija, JL/PIU/372-E, The Hague, 10 December 1998.

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di tortura sancito nei trattati sui diritti umani stabilisce un diritto assoluto che non può in nessun caso essere oggetto di deroga, neppure in caso di emergenza» e ciò perché «il divieto di tortura è una norma imperativa o di jus cogens»306.

In materia di violazioni di norme imperative di diritto internazionale generale, nel commento all’art.26 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, si individuano tra le norme “perentorie” che si ritengono accettate e riconosciute: il divieto di aggressione, genocidio, schiavitù, discriminazione razziale, crimine contro l'umanità e la tortura, e il diritto all'autodeterminazione307. Tale elenco è stato oggetto di integrazione da parte del Comitato dei diritti umani, che ha ricondotto alla medesima categoria: la presa di ostaggi, l’imposizione di misure punitive collettive mediante la privazione arbitraria della libertà, contraria ai principi fondamentali del giusto processo, compresa la presunzione di innocenza308. In materia di diritti economici, sociali e culturali, la qualifica di jus cogens non si adatta alle peculiarità dettate dalle differenze economiche e sociali di ciascuno Stato. Tuttavia, bisogna comunque considerare i principi di interdipendenza e indivisibilità alla base del sistema delle norme che riconduce ad un derivative jus cogens determinati diritti quali il diritto al cibo, il diritto alla salute e il diritto al giusto processo309. In una tale prospettiva di sviluppo della materia, Alston ha sostenuto la possibilità di considerare l’adozione della Dichiarazione del Millennio e i Millenium Development Goals, in modo particolare in relazione al contenuto espresso nei primi sei obiettivi del testo, un riflesso delle norme consuetudinarie di diritto internazionale310.

La relazione tra diritti umani e norme di diritto consuetudinario rileva particolarmente in situazioni nelle quali non tutti gli Stati hanno ratificato i principali trattati internazionali. Inoltre, il diritto consuetudinario assume un notevole rilevo nel limitare le deroghe ai trattati, in situazioni di conflitto armato, stato di emergenza e altre internal disturbances.

In conclusione, è possibile affermare che dalla seconda metà del XX secolo ad oggi, la nascita e poi l'affermazione della teoria dei diritti umani a livello internazionale, accompagnata da una graduale evoluzione delle fonti del diritto internazionale, ha contribuito ad un significativo

306 Ibid., par. 144.

307 Report ILC, 56 Session, Commentary art.26 par. 5, supp.No.10(A I/56/10), p.208. All’art. 40 del testo, altri esempi richiamano «la proibizione della schiavitù e il commercio di schiavi, l’apartheid, la proibizione della tortura cosi come definita nell’art.1 della convenzione contro la tortura e trattamenti inumani e degradanti, le norme di diritto umanitario applicabile in caso di conflitto armato».

308 CCPR, General Comment 29, Art. 4, Derogation during a state of emergency, adopted at July 2001, UN Doc. HRI/GEN/1Rev.6, 12 May 2003, par.11.

309 Martin F.F. et al., International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, New York, 2006, p. 36.

310 Alston P., Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen through the Lens of the Millennium Development Goals, Human Rights Quarterly, 27/2005, p.774.

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processo di revisione di quest’ultimo. Ciò ha condotto all’elaborazione di un sistema giuridico plurale, più dinamico e flessibile che consente di ricostruire i principali obblighi in materia di diritti umani, di cui gli Stati sono portatori.