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4. Imprese transnazionali e diritti umani nello spazio europeo

4.1 Il ruolo dell’Unione Europea

Il dibattito europeo sul tema della responsabilità sociale d’impresa è cominciato negli anni Settanta, con una serie di iniziative che hanno tentato di introdurre delle misure finalizzate ad una sua applicazione, sia nell’ambito del diritto societario europeo quanto nelle relazioni esterne della Comunità Europea. Una prima serie di interventi hanno preso forma con il progetto della Quinta direttiva sul diritto delle imprese per la promozione di misure a favore della partecipazione attiva dei lavoratori e una revisione dei poteri manageriali152. Negli anni Ottanta, su queste stesse misure sono stati attuati

150 Human Rights Council, Report on the fourth session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, A/HRC/40/48, 2 January 2019, p.19.

151 Open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, Draft Optional Protocol to the legally binding instrument to regulate, in International Human Rights Law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, art.3. Il progetto di protocollo è disponibile online:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/ZeroDraftOP Legally.PDF.

152 UE Commission, Proposal for a fifth directive on the coordination of safeguards which for the protection of the interests of members and outsiders, are required by member states of companies within the meaning of article 59, second paragraph, with respect to company structure and to the power and responsibilities of company boards, Procedure 1972/0003/SYN, COM (1972) 887. Per un approfondita

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degli interventi di implementazione, in particolare attinenti al rafforzamento del diritto di informazione e consultazione dei lavoratori, nell’ambito di imprese operanti in più Paesi153 e ancora, l’ampliamento del potere di informazione dei pubblici poteri sui rischi ambientali o sanitari, per i lavoratori di specifiche attività di produzione154.

Nell’ambito della regolamentazione delle proprie relazioni esterne anche l’allora Comunità Europea ha fatto ricorso alla strategia dei codici di condotta. In quegli stessi anni è stato adottato il Codice di Condotta per le Imprese Europee operanti in Sud Africa155 e il Codice di Condotta dell’Unione Europea sull’esportazione delle Armi156. La riflessione europea su tali temi si è formalizzata ulteriormente soprattutto a partire dagli anni '90.

Nel 1995, in un’ottica di lotta all’esclusione sociale c’è stata la pubblicazione del Manifesto of enterprises against social exclusion157 che ha accompagnato il Libro Bianco per la crescita, la competitività e l’occupazione, nel quale si auspicava la costruzione di una nuova economia europea aperta, competitiva e solidale, invitando al dialogo tra i vari attori coinvolti e allo scambio di best practices per un’impresa responsabile158.

disamina della regolamentazione in materia di partecipazione dei lavoratori nell’impresa si rinvia a Gulotta C., La partecipazione di impresa nel diritto internazionale ed europeo, Giuffrè, Milano, 2018, pp.147-157.

153 UE Commission, Proposal for a council directive on the establishment of a European works council in community-scale undertakings or groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees, COM/90/581, OJ C 39, 15 February 1991, pp. 10-15.

154 UE, Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, OJ L 327, 3.12.1980, p. 8–13; Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro , OJ JOL_1982_247_R_0012_011; Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE), OJ L 263, 24.9.1983; Direttiva 86/188/CEE del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro, OJ JOL_1986_137_R_0028_013.

155 Code of Conduct for Community Companies with Subsidiaries, Branches or Representation in South Africa, 16th November 1985; ulteriori approfondimenti su De Schutter O., The Accountability of Multinational for Human Rights Violations in European Law, Centre of Human Rights and Global Justice Working Paper 01/04, NYU School of Law, pp.58-59.

156 European Parliament, Resolution on a code of conduct for arm export (B4-0502, 0505, 0520, 0522, 0529 and 0546/98); European Parliament, Resolution on a European code of conduct on the export of arms (B4-0033, 0058, 0064, 0081, 0086 and 0104/98); De Schutter O., op.cit., pp.59-61.

157 Il manifesto ha instituito un network europeo di imprese per la promozione del dialogo e lo scambio di buone prassi in materia di RSI. Il manifesto è disponibile online:

www.csreurope.org/aboutus/socialexclusion_page393.aspx

158 UE, Growth, Competitiveness and Employment, The Challenges and Ways forward into the 21st Century- White paper, COM no.700, 5 December 1993. Per un ulteriore approfondimento si rinvia a:

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Qualche anno più tardi, nel 1998 il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione sugli standard UE per le imprese europee che operano nei Paesi in via di sviluppo (meglio conosciuta come la Risoluzione Howitt), dando avvio al primo vero primo tentativo di redazione di un codice di condotta per le imprese multinazionali, a livello comunitario.159 Nella risoluzione, il Parlamento raccomandava alla Commissione Europea la progettazione di un codice di condotta destinato alle imprese con attività produttive presso Paesi terzi, la cui casa Madre si trovasse in uno degli Stati membri UE. La regolamentazione avrebbe dovuto riguardare anche i soggetti appaltatori, fornitori e licenziatari.

Il progetto di codice proposto designava uno strumento non legalmente vincolante, ispirato principalmente alla promozione dei documenti internazionali in materia di diritti umani già esistenti, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le norme sui diritti dei lavoratori(Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e le successive modificazioni)160. Altrettanto importanti i riferimenti ai diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene, la protezione dell'ambiente, lotta alla corruzione e condotta dei corpi di sicurezza161.

Inoltre, la risoluzione invitava la Commissione ed il Consiglio Europeo a dar vita ad un nuovo organo di controllo, la Piattaforma di sorveglianza europea, avente il compito di verificare l’attuazione del Codice proposto ma anche l’osservanza, da parte delle imprese, degli altri standard internazionali esistenti, nonché dei propri codici di condotta volontari.

La piattaforma si sarebbe composta di esperti indipendenti insieme con rappresentanti di imprese, sindacati e ONG ambientaliste e per i diritti umani, nonché rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo162. Le tre funzioni di tale strumento riguardavano: la ricezione dei rapporti sull'adesione delle multinazionali agli standard; la raccolta di segnalazioni da

Perfetti A., La promozione della responsabilità dell’impresa nel quadro dell’Unione Europea, in Acconci P. (a cura di), La responsabilità sociale di impresa in Europa, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, p.81.

159 UE, Resolution on EU standards for European enterprises operating in developing countries: towards a European Code of Conduct, adottata dal Parlamento Europeo il 15 gennaio 1999, A4- 0508/1998, OJ C 104/176, 14.4.1999, Rapporteur Mr. Richard Howitt, MEP.

160Ibidem, parr. 9-10.

161 Ibidem.

162 Ibidem, parr. 11-17.

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parte dei gruppi locali e dei sindacati; e infine, la pubblicazione annuale dei risultati registrati.

Incerta la natura degli strumenti di riparazione per le vittime, nonché il potere sanzionatorio avverso le imprese; il meccanismo proposto sembrava proporre un forum, in cui portare all’attenzione un comportamento lesivo degli standard da parte dell’impresa.

Ai progetti già menzionati non è seguita un’implementazione formale e per tali motivi, il Parlamento decise di dar vita ad una temporanea Piattaforma europea di monitoraggio, contraddistinta da un relatore parlamentare avente la competenza a ricevere le denunce, successivamente discusse in udienze pubbliche, almeno una volta all'anno. L’organo di supervisione è stato creato in seno alla Commissione sullo sviluppo e cooperazione del Parlamento Europeo. Durante le audizioni pubbliche periodiche, le vittime delle imprese multinazionali europee avrebbero potuto esporre le proprie rimostranze di fronte ai membri del Parlamento europeo e ai rappresentati delle imprese coinvolte163.

Nel novembre 2000, nel corso della prima riunione del forum sono stati discussi i reclami contro le imprese Adidas e Nestlé. Sebbene invitate a partecipare entrambe le compagnie hanno rifiutato di prendervi parte. Il sistema così come elaborato dal Parlamento europeo risulta totalmente fondato sull’effetto dell’esposizione all’opinione pubblica degli operatori economici e, ad otto anni dalla sua adozione, il suo sviluppo si presenta ancora ad uno stadio embrionale164.

In quegli stessi anni, si è istituzionalizzato il concetto di responsabilità sociale di impresa che è stato introdotto ufficialmente nella politica UE con le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea di Lisbona, del marzo del 2000165. In tale occasione, delineando le strategie della politica europea per il decennio 2000-2010, il Consiglio si è mostrato determinato a formulare un modello sociale europeo e pronto a rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione. Al centro di questo progetto, vi era un rinnovato interesse per la responsabilità sociale di impresa, con il precipuo scopo di promuovere un’economia «basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado

163 International Council on Human Rights Policy, Beyond Voluntarism: Human rights and the developing international legal obligations of companies, February 2002, p.151.

164 Ibidem.

165 UE, Consiglio Europeo di Lisbona, Conclusioni della Presidenza, 23- 24 marzo 2000, par.39.

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di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale»166.

La stessa linea è stata ribadita dal Consiglio di Nizza (dicembre 2000) che ha approvato l’Agenda Sociale europea, sottolineando il legame tra prestazione economica e progresso sociale. Nel giugno 2001, le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg hanno definito la strategia per lo sviluppo sostenibile, enfatizzando il ruolo specifico delle imprese per la sua realizzazione167.

I lavori sopramenzionati hanno contribuito alla pubblicazione del Libro Verde

“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”168. In tale lavoro, la Commissione UE ha invitato tutti gli attori, privati e pubblici, a contribuire al processo di promozione di una RSI «basata sui valori europei», attraverso la creazione di un framework di riferimento capace di raggiungere un più efficace livello di governance e di sviluppo sostenibile169.

Nel testo, la Commissione ha definito tale responsabilità: «l'integrazione volontaria da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con gli stakeholder»170. Una nozione volta a sottolineare un approccio restrittivo, nonché a favore del carattere volontario delle politiche in materia di RSI.

Inoltre, il documento ha fatto ripetuti richiami alle disposizioni europee in materia di diritti umani, interpretando la RSI come parte di una «integrated human rights policy», risultante da diverse disposizioni dei Trattati dell’Unione e da altri documenti collegati171. Ulteriormente, in una disposizione si è specificato che le politiche volontarie in tema di RSI non avrebbero potuto sostituire l’adozione di appropriate misure legislative e incentivava le società a rispettare sia le norme nazionali che il diritto internazionale, in

166 Ibidem, par.5.

167 UE, Consiglio Europeo di Göteborg, Conclusioni della Presidenza, 15-16 giugno 2001.

168 European Commission, Green Paper promoting a European framework for corporate social responsibility, COM (2001)366, 18 July 2001.Online: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_it.pdf.

169 Ibidem. Si veda, in particolare, il punto n. 89. Il dibattito, svoltosi in modo da coinvolgere il numero più elevato di partecipanti, ha registrato l’intervento di circa 300 stakeholder europei tra cui imprese, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni non governative, enti locali e accademici.

170 Ibidem, par. 20.

171 Ibidem, parr. 52 e ss.

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particolare il diritto internazionale dei diritti umani172. L’obiettivo messo in evidenza nel Libro Verde è stato quello di offrire un quadro uniforme in ambito europeo e facilitare la convergenza, da parte delle imprese, intorno ai diversi strumenti internazionali già esistenti in materia di responsabilità sociale.

Tale piano di RSI europea si è costituito di una dimensione interna, avente ad oggetto il tipo di iniziative di competenza dell’impresa e, una dimensione esterna, inerente al coinvolgimento di soggetti diversi dall’impresa e dai suoi shareholders173. In questa stessa parte, la Commissione ha specificato l’importanza della relazione tra RSI e diritti umani nonché, il ruolo chiave assunto nell’impatto sulle risorse ambientali a livello planetario e nell’attuazione dei principi di sviluppo sostenibile174. Per ciascuna di tali circostanze, l’Unione Europea ha l’obbligo di vigilare sul rispetto della normativa in materia di lavoro, tutela dell’ambiente e tutela dei diritti dell’uomo.

L’anno successivo, la Commissione ha condotto una serie di consultazioni volte all’implementazione del Libro Verde che hanno prodotto, tra gli altri, una nuova Comunicazione sulla Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (il Libro Bianco)175. Con tale iniziativa l’organo UE ha ribadito la necessità di consolidare l’impegno europeo sul tema, orientato ad un sistema concertato su base volontaria, contrariamente da quanto invocato da organizzazioni non governative e organizzazioni sindacali.

Il testo, dopo aver enunciato i principi alla base della strategia europea in materia di RSI in diverse aree, ne ha individuato parimenti le azioni chiave. Tra queste, particolarmente interessante risulta il richiamo alla necessità di una maggiore trasparenza delle pratiche e

172 Ibidem, par. 22.

173 Neglia M.,Imprese multinazionali e diritti umani. I Principi Guida delle Nazioni Unite e la loro attuazione nelcontesto dell’Unione Europea, Tesi di dottorato, Università di Udine, Ciclo XVII, 2014, p. 114.

174Preziosi, op.cit., p.83; Marina di Castellaneta, la promozione dello sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale di impresa, in Acconci P., a cura di), La responsabilità sociale di impresa in Europa, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 68-70.

175 EU Commission, Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility:

A business contribution to Sustainable Development, COM(2002)347, 2 July 2002. Alla pubblicazione del Libro Verde, ha fatto seguito una fase di consultazioni pubbliche aventi ad oggetto un quesito formulato dalla Commissione «What is the role of the E.U. in the development of CSR? What is the role of CSR in corporate business strategies? What is the role of other stakeholders? How should CSR strategies be monitored and evaluated? What mechanisms are most appropriate for developing CSR, and at what level?”. Dalle risposte degli stakeholders è emerso un fronte delle ONG e dei sindacati con posizioni fortemente contrarie alla natura volontaria della CSR, nonché alle politiche si supporto operate dalla Commissione.

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degli strumenti di RSI attraverso l’adesione ai codici di condotta delle organizzazioni internazionali (in particolare, convenzioni fondamentali dell'OIL e sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali).

Per favorire lo sviluppo in un quadro armonico delle politiche di responsabilità sociale a livello europeo, la Commissione ha istituito l’European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility (EMS) presieduto dallo stesso organo UE e avente la finalità di offrire uno spazio di dialogo tra imprese, sindacati, ONG e altre rappresentanze della società civile176. Istituito nell’ottobre 2002, i lavori del Forum si sono conclusi con la presentazione di un rapporto finale il 29 giugno 2004177. L’operato del Forum è stato considerato poco incisivo; le critiche principali sono state mosse soprattutto da parte dei sindacati e delle ONG che hanno sottolineato, in particolar modo, l’assenza di progresso a favore di una concreta politica dell’Unione Europea per la tutela dei diritti umani, in relazione all’operato delle imprese.

Con ben due anni di ritardo rispetto a quanto stabilito nelle raccomandazioni, nel 2006 la Commissione europea è intervenuta ancora una volta con una comunicazione sulla RSI178, senza mutare i precedenti orientamenti, riflettendo tuttavia i cambiamenti avuti a seguito del processo di Lisbona, i quali avevano inciso con un’inversione di rotta a favore degli obiettivi di crescita economica e dell’occupazione, rispetto alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale.

A seguito di tali politiche è stato istaurato un nuovo forum per la promozione della responsabilità di impresa, l’European Alliance on CSR; quest’ultimo emblema di un approccio cosiddetto business-oriented che ha designato il mondo imprenditoriale quale unico interlocutore in tale sede179.

176 Ibidem, par. 6.

177 European Multistakeholders Forum on CSR, Final Results & Reccommendations, 2004. Online:

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2004-01424-EN.pdf.

178EU Commission, Implementing the partnership for growth and jobs: making Europe a pole of excellence

on corporate social responsibility, COM (2006)136, 22 March 2006.

179 EU Commission, Implementing the partnership for growth and jobs: making Europe a pole of excellence on corporate social responsibility, COM(2006)136, 22 March 2006.

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Oltre ad essere oggetto di critiche da parte delle ONG, dei sindacati e degli altri stakeholders, tale approccio volontaristico della Commissione europea ha ricevuto opinioni di riprensione anche da parte del Parlamento europeo180.

Fin già dall’approvazione del Libro Verde, l’Assemblea Parlamentare UE si era mostrata favorevole a sostenere l’adozione di misure vincolanti sulla responsabilità sociale d’impresa, tanto che nel 2007 e poi successivamente nel 2011 aveva promosso l’adozione di due Risoluzioni per richiedere alla Commissione lo sviluppo di politiche più incisive in materia, sulla base delle evoluzioni degli strumenti internazionali (in particolare, le Linee Guida OCSE e il lavoro del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite)181. Successivamente, la comunicazione della Commissione UE ha condotto all’adozione di nuova strategia in materia di Corporate Social Responsibility, nella quale l’attenzione per i diritti umani è divenuto l’aspetto preminente e la nozione di RSI ha assunto la formulazione di «responsabilità dell’impresa per il proprio impatto sulla società»182. Il nuovo approccio ha abbandonato il riferimento esplicito alla volontarietà delle iniziative, segnando un mutamento significativo, nonché preludio dell’adozione di misure più incisive. Ciò è stato giustificato da un lato dalla crisi economica che ha significativamente indebolito la legittimità del mondo del business e rafforzato il ruolo dell’autorità pubblica; inoltre, l’emergere dei nuovi standard internazionali in materia ha costretto l’UE a tenerne conto e a farne esplicitamente menzione nella Comunicazione.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai Principi Guida delle Nazioni Unite, la cui attuazione viene definita fondamentale nel perseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di diritti umani, vedendo impegnata la stessa Commissione nella prosecuzione di una human rights guidance per specifici settori industriali ritenuti dalla stessa particolarmente rilevanti. A tali fini, l’organo era competente a redigere una relazione sulle priorità da seguire nel corso del processo di attuazione e a fornire report periodici di monitoraggio sui progressi dello stesso183. Inoltre, il documento contiene l’invito

180 De Schutter O., Corporate Social Responsibility European Style, European Law Journal, 2/2008, p.225.

181 EU, European Parliament Resolution Corporate Social Responsibility, no. P6_TA(2007)0062,13 March 2007, ; European Parliament Resolution External dimension of social policy, promoting labour and social standards and European corporate social responsibility, no. P7_TA(2011)0260, 8 June 2011.

182 EU Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011)681, 25 October 2011, punto 3.1, p.7.

183 Le Guide prodotte dalla Commissione e relative all’attuazione dei Guiding Principles in alcuni settori industriali specifici sono tre, riguardanti nello specifico: il settore estrattivo degli idrocarburi, il settore

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rivolto agli Stati membri di provvedere all’elaborazione Piani di azione nazionali, che definiscono le norme e le politiche dirette a conferire efficacia ai Principi Guida nel proprio territorio.

Nel 2011, dopo un’intensa attività di consultazione con la società civile, la Commissione ha adottato la Comunicazione “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”184.

Un primo passo verso l’adozione di misure di carattere vincolante può riscontrarsi nella Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni185; a questa è poi seguita la Proposta di regolamento sui minerali da conflitto186.

Il Parlamento Europeo ha promosso due risoluzioni, la prima del 6 febbraio 2013 sulla

“Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile”, contenente l’invito ad una maggiore trasparenza e l'efficacia delle politiche di RSI, anche su settori specifici, esortando la Commissione ad intraprendere ulteriori iniziative187. Il 25 ottobre 2016 è la volta della risoluzione sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi188. L’organo assembleare UE, tenendo conto della crescente globalizzazione e internazionalizzazione delle attività commerciali, ha richiamato i soggetti economici all’

esercizio della due diligence in materia di diritti umani e sollecitato tutti gli Stati membri ad adottare strumenti vincolanti in tale settore. Tra le misure suggerite, particolare attenzione è stata rivolta alle pratiche di sensibilizzazione e informazione, come ad

tecnologico dell’informazione e comunicazione, e quello delle risorse umane. I documenti sono disponibili online: oag-hr-business_en.pdf; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-ict-hr-business_en.pdf; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/csr-era-hr-business_en.pdf.

184 UE Commission, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681.

185 UE, Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance, 22 October 2014.

186 EU, Conflict Minerals regulation, 5 March 2014. Online: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-218_en.htm.

187 EU Parliament, Resolution on corporate social responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth 2012/2098(INI), 6 February 2013.

188 EU Parliament, Resolution on corporate liability for serious human rights abuses in third countries, 2015/2315(INI), 19 July 2016.