LA RICERCA DELLA VERITA’. PROFILI SOSTANZIALI
1. Il bene giuridico tutelato dai reati contro l’amministrazione della giustizia
2.3. False dichiarazioni alla polizia giudiziaria: il favoreggiamento personale mediante mendacio alla polizia giudiziaria
La tutela della verità, con riferimento al procedimento penale, si articola dunque nella rilevanza penale del mendacio, che si declina nelle singole fattispecie distinte in base al soggetto che riceve la falsa dichiarazione.
La polizia giudiziaria è l’unico dei soggetti a essere privo di una fattispecie incriminatrice dedicata. La falsa dichiarazione resa alla polizia giudiziaria è sempre stata fatta rientrare nell’omnicomprensiva fattispecie di favoreggiamento personale. Della questione si parlerà in seguito, si voglia ora considerare il bene giuridico tutelato dal reato di cui all’art 378102.
100 INSOLERA G., I delitti di false dichiarazioni al pubblico ministero e al difensore. Alla ricerca del bene giuridico tutelato, cit., p. 1041
101 INSOLERA G., I delitti di false dichiarazioni al pubblico ministero e al difensore. Alla ricerca del bene giuridico tutelato, cit., p. 1041.
102 Il testo della norma è il seguente: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. [II]. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. [III]. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro. [IV]. Le disposizioni di questo
La costante giurisprudenza103 e la dottrina104 prevalente hanno identificato il bene giuridico tutelato dalla fattispecie favoreggiamento personale nel regolare svolgimento delle investigazione e delle ricerche, quali attività del procedimento penale proprie della fase prodromica al dibattimento.
Si è obiettato che una simile impostazione ha il difetto di identificare lo specifico oggetto di tutela con l’oggetto di tutela della categoria, pur essendo conforme alla costante interpretazione della giurisprudenza che fa del favoreggiamento personale una sorta di norma sussidiaria di chiusura. Attenta dottrina ha, infatti, osservato come “la tutela penale dell’amministrazione della giustizia appare suggellata da una norma omnicomprensiva di chiusura: accanto alla previsione e punizione di condotte specifiche, dall’omissione di rapporto alla falsa testimonianza alla calunnia, la clausola generale dell’”aiutare taluno” si presta a coprire qualsiasi condotta che appaia d’intralcio alla giustizia penale, sia o non sia espressamente tipizzata da altre specifiche fattispecie”.105
Una delle più indicative applicazioni di questo modo di intendere la fattispecie di cui all’art. 378 è rappresentata dall’orientamento della giurisprudenza che ritiene punibile a titolo di favoreggiamento personale il mendacio reso alla polizia giudiziaria. Con ciò si è “finito con l’attribuire all’art. 378 anche una specifica funzione di tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e quindi di tutela del valore probatorio che esse presentano a vari effetti, pur non rientrando nel novero delle prove in senso proprio, non essendo assunte dal giudice nel contraddittorio fra le parti.”106
In seguito all’introduzione dell’art. 371 bis la funzione di tutela della prova riconosciuta dalla giurisprudenza ha trovato un ulteriore elemento di conforto. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono, infatti, per molti aspetti sovrapponibili a quelle rese al pubblico ministero, le due norme – se considerate con riferimento all’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza – sono divenute assimilabili rispetto alla loro oggettività giuridica107.
articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.
103 Si citano: Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio1994, in Cass. pen. 1995, p. 2146 e la più recente Cass. pen., sez. V, 16 settembre 2008, n. 43207, in CED Cass. pen., 2008, n. 186120.
104 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 551, FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 406 PAGLIARO A., voce Favoreggiamento (dir. pen.), in Enc. dir., XVII, 1968, Milano, p. 36; PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit. p. 644.
105 PULITANO’ D., Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, Milano, 1984, p. 14.
106 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit. p. 644.
L’individuazione del bene giuridico dell’art. 378 nella tutela del valore probatorio delle informazioni rese alla polizia giudiziaria è stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, con le sentenze 27 dicembre 1999, n. 416108 e 30 marzo 1999, n. 101109, che hanno rispettivamente esteso l’applicabilità dell’artt. 384 c.p. e 376 c.p. al reato di favoreggiamento personale compiuto mediante false dichiarazioni alla polizia giudiziaria. La posizione assunta dalla Corte costituzionale in queste due occasioni era, infatti, quella di riconoscere l’omogeneità dei reati di cui all’artt. 371 bis e 378 – realizzato mediante false dichiarazioni alla polizia giudiziaria – sotto il profilo dell’oggettività giuridica.110
L’orientamento della Corte costituzionale sembra, tuttavia, mutato con riferimento alle pronunce 16 ottobre 2000, n. 424111 e 23 gennaio 2001, n. 22112, con le quali la Corte ha rispettivamente: negato l’illegittimità costituzionale della mancata applicazione dell’art. 376 alle ipotesi di mendacio reso alla polizia giudiziaria non delegata dal pubblico ministero; dichiarato infondata la questione di illegittimità dell’art. 378 nella parte in cui non prevede l’ipotesi di sospensione del procedimento prevista dall’art. 372 bis.
E’ stato rilevato da attenta dottrina113 che l’attuale conformazione del sistema di tutela della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai soggetti operanti nelle diverse fasi del procedimento penale – cui hanno contribuito l’inserimento dell’art. 371 bis
108 Corte Cost., 27 dicembre 1996, n. 416, Cass. pen. 1997, p. 954, di cui si parlerà in modo più approfondito infra, al cap. 5.
109 Corte Cost., 30 marzo 1999, n. 101, in Cass. pen. 1999, p. 2466, con nota di GULLO A., Il favoreggiamento personale tra tendenze repressive e nuove esigenze di tutela, in Cass. pen., 1999, p. 3345; in Giur. cost. 1999, p. 922, con nota di SANTORIELLO C., I rapporti tra favoreggiamento personale e ritrattazione in una (parziale) sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 376 c.p., in Giur. cost., 1999, p. 928; in Dir. pen. proc., 1999, p. 557, con nota di RANZATTO F., Estesa la ritrattazione al favoreggiamento-mendacio. Il commento, in Dir pen. proc., 1999, p. 983; in Leg.. pen. 1999, p. 670 con nota di BELLUTA H., Operatività della ritrattazione per alcune species di favoreggiamento, in Leg. pen., 1999, p. 672. Dell’impostazione della sentenza citata si darà conto successivamente, analizzando il rapporto fra ritrattazione e favoreggiamento.
110 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit. p. 645.
111 Corte Cost., 16 ottobre 2000, n. 424, in Dir. pen. e proc., 2000, p. 1604 con nota di RANZATTO F., Non ritrattabili le dichiarazioni alla polizia giudiziaria non delegata dal p.m., in Dir. pen. proc., 2000, p. 1608.
112 Corte Cost., 23 gennaio 2001, n. 22, in Cass. pen. 2001, p. 1433. La Corte ha affermato in questa occasione che: “è manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, in relazione all'art. 371 bis comma 2 c.p., e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 c.p., nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto disposto dall'art. 371 bis comma 2, per le informazioni assunte dal p.m., la sospensione del procedimento instaurato per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal p.m., abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. allo svolgimento delle indagini, in quanto la disciplina di cui all'art. 371 bis, in tema di sospensione necessaria del relativo procedimento, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di cui all'art. 2 c.p.p., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 c.p., anche in ragione della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie e del fatto che l'eventuale sospensione necessaria del procedimento relativo al reato di favoreggiamento personale mediante false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria delegata dal p.m. potrebbe essere disciplinata dal legislatore con modalità diverse da quelle previste dall' art. 371 bis comma 2 c.p”.
e i citati interventi della Corte costituzionale – è affetto da alcune incongruenze. Si pensi, per esempio, al fatto che “il mendacio all’autorità giudiziaria non risulta punibile quando non ricorrono tutti gli estremi del reato di favoreggiamento personale”114; alle differenze che intercorrono fra la disciplina di cui agli artt. 372 bis 378 sia in termini di trattamento sanzionatorio che di mancata previsione della sospensione del procedimento con riferimento all’art. 378.
Ancora prima dell’entrata in vigore del codice di rito del 1998, come si vedrà meglio in seguito, vi erano già tendenze favorevoli all’estensione della ritrattazione al reato di favoreggiamento personale realizzato mediante mendacio alla polizia giudiziaria. Il che, si notava già allora, avrebbe implicato la ricostruzione del bene giuridico tutelato da tale fattispecie in termini di analogia con quello tutelato dall’art. 372 (che, si ricorda, durante la vigenza del codice di rito del 1930 era applicabile anche alle false informazioni al pubblico ministero): la tutela della prova. In letteratura, quando la riforma del codice di rito era già oggetto di discussione, era già stato rilevato che: “una linea tendente ad accostare la tutela delle informazioni di polizia giudiziaria a quella delle testimonianze rese al giudice, quale abbiamo visto nella prassi del favoreggiamento mendacio e nelle eccezioni di incostituzionalità sull’art 376 c.p., muoverebbe in senso diametralmente opposto alla logica della riforma. Ancor più che nel sistema vigente, reprimere (come favoreggiamento o ad altro titolo) il mendacio alla polizia giudiziaria segnerebbe una distorsione del modello processuale, favorendo le condizioni, non tanto dell’investigazione in astratto, quanto di un’investigazione “probatoria” di polizia, che il nuovo rito processuale vorrebbe definitivamente eliminare”115.
Il che si è puntualmente verificato, come si vedrà meglio in seguito, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito che, prevedendo una netta separazione fra la fase delle indagini preliminari e quella del dibattimento, quale sede di formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, avrebbe, al contrario, dovuto dissipare – in senso negativo -eventuali dubbi in merito alla funzione di tutela della genuinità della prova del reato di favoreggiamento personale, realizzato mediante mendacio alla polizia giudiziaria.116 A un simile risultato si è giunti a causa delle conseguenze di carattere sistematico promanate dall’introduzione dell’art 371 bis117.
114 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit. p. 646.
115 PULITANO’ D., Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, cit., p. 252.
116 PIFFER G., I delitti control ‘amministrazione della giustizia, cit. p. 646.
117 L’argomento sarà ripreso in seguito, in occasione dell’analisi delle già citate decisioni della Corte costituzionale.
Altra parte della dottrina, prospettando un’interpretazione restrittiva dell’art. 378 – che escluderebbe l’applicazione di questa fattispecie al mendacio reso alla polizia giudiziaria – è giunta a una diversa ricostruzione dell’oggettività giuridica della norma, in termini di tutela esterna delle attività d’investigazione e ricerca, ai fini della giustizia penale. Una tale impostazione sarebbe senza dubbio preferibile, poiché terrebbe conto della profonda differenza delle condotte riconducibili al reato di favoreggiamento rispetto a quelle previste da altre fattispecie, che attribuiscono rilevanza penale alla violazione di specifici obblighi processuali.118
Questa posizione diventa, tuttavia, difficilmente sostenibile se inserita nell’attuale contesto normativo. Il presupposto da cui muove, infatti, appare inconciliabile con la configurazione del sistema dei reati contro l’amministrazione della giustizia. La presenza dell’art 371 bis e le incontestabili similitudini che presenta con la condotta di mendacio all’autorità giudiziaria, rende difficile escludere che il favoreggiamento personale mediante mendacio tuteli la fase delle indagini preliminari anche dal punto di vista interno119.
3. Il catalogo dei reati di cui all’art. 376: la tutela della verità nelle diverse
fasi processuali.
Si prenderanno in considerazione le fattispecie di falsa dichiarazione, rilevandone gli aspetti problematici per ciò che attiene alla presente indagine: la funzione svolta in termini di tutela della verità. A questo fine si propone una classificazione che consideri due profili: la fase processuale naturale scenario delle fattispecie e il loro rapporto con la ritrattazione.
I profili classificatori s’intrecciano: le fattispecie si sostanziano in una condotta mendace, ma le differenze che le contraddistinguono sotto il profilo dell’oggettività giuridica – laddove si accolgano e si ritengano sussistenti – condizionano, o perlomeno
118 Così PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit. p. 647, che riprende le conclusioni di PULITANO’ D., Il favoreggiamento personale fra diritto e processo penale, cit., p. 64, che rileva: “in prima approssimazione, il nucleo base del favoreggiamento parrebbe pertanto potersi ravvisare nella “tutela esterna” delle investigazioni e ricerche dell’autorità, in atto o possibili dopo la commissione di un reato […]. In realtà, la condotta di favoreggiamento – in quanto si risolva in immutazione delle condizioni di svolgimento delle investigazioni e ricerche – solo in senso indiretto può definirsi violazione di un obbligo processuale. La prospettiva di tutela fin qui evidenziata attiene non alle forme del processo, ma a condizioni materiali della sua funzionalità, nei confronti di un determinato soggetto inquisito o ricercato. La delimitazione “sostanziale” della fattispecie trova un aggancio ragionevole, al di là della logica originaria del concursus subsequens, appunto in questa non appartenenza del divieto penale al modello processuale formale”.
119 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 648; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 389; PADOVANI T., voce Favoreggiamento, in Enc giur., XIV, Roma, 1989, p. 2.
dovrebbero condizionare l’interpretazione delle singole norme e, di conseguenza il loro rapporto con la causa di non punibilità della ritrattazione.
Il profilo del bene giuridico è stato prima analizzato con riferimento soprattutto al soggetto che riceve la falsa dichiarazione, profilo strettamente connesso, per ovvie ragioni alla fase processuale in cui intervengono le dichiarazioni. L’analisi di seguito proposta adotta, quale criterio, il rapporto delle singole fattispecie con la causa di non punibilità della ritrattazione.